Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con la sentenza indicata in epigrafe, il G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pronunciando con le forme del rito abbreviato, dichiarava non doversi procedere nei confronti di V.G. in ordine al reato di cui all’art. 483 c.p. a lui ascritto – perchè presentava al distretto militare di Caserta domanda di partecipazione al bando di arruolamento per l’anno 2006 di 2100 volontari in ferma di un anno nell’esercito italiano, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestando falsamente di aver conseguito il diploma di licenza media nell’anno 1998/1999 riportando il giudizio di "buono " anzichè sufficiente – con formula perchè il fatto non sussiste.
Avverso tale provvedimento il PG di Napoli ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura di seguito indicate.
Motivi della decisione
1. – Il primo motivo di ricorso deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b) in riferimento agli artt. 483 e 495 c.p., D.P.R. n. 445 del 2000, artt. 46 e 76, contestando le argomentazioni in forza delle quali il GIP, richiesto dell’emissione del decreto penale di condanna, aveva, invece, pronunciato sentenza di proscioglimento. Deduce, inoltre, che in altro procedimento, per identico fatto, lo stesso Ufficio del GIP, in persona di altro giudice, aveva diversamente provveduto.
2. – Il percorso motivazionale della pronuncia impugnata trova il suo momento centrale nell’analisi del testo del D.P.R. n. 445 del 2000, art. 46, sulla c.d. semplificazione amministrativa, e nel conseguente rilievo che tra gli atti suscettibili di autocertificazione la norma in parola prevede alla lettera m) solo il titolo di studio e gli esami sostenuti senza prevedere l’esito del giudizio valutativo con il quale era stato conseguito il titolo di studio. Dall’esegesi letterale della norma il giudicante trae il convincimento che la fattispecie in esame, in cui la falsa attestazione riguardava il riferito giudizio, in termini di buono, anzichè sufficiente, non sarebbe riconducibile alle contestate norme incriminatici.
Di siffatto ragionamento si duole il PG ricorrente, opinando che la falsa attestazione concerneva un elemento inscuidibilmente correlato alla dichiarazione circa il titolo di studio conseguito, e formante un quid unicum con la stessa, essendo entrambe finalizzate non solo a consentire un favorevole accoglimento della domanda, ma a determinare un criterio preferenziale, secondo le espresse previsioni del bando di arruolamento.
La censura è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Non è, invero, contestabile che, nel caso di specie, la veritiera attestazione in ordine non solo al titolo di studio posseduto, ma anche al giudizio conseguito, era imposta – con "pressa comminatoria di sanzioni penali in caso di mendaci dichiarazioni – da apposita predone del bando di concorso, che introduceva, all’uopo, un criterio selettivo delle domande degli aspiranti sulla base proprio del giudizio conseguito in sede di esame per il conseguimento del titolo di studio. Per effetto dell’addetta previsione, il giudizio annetto veniva, cosi, a porsi come elemento necessariamente – ed indissolubilmente – correlato al titolo di studio richiesto, quale componente essenziale di valutazione e al tempo stesso, parametro di selezione ai fini dell’utile inserimento in graduatoria Di talchè, il giudizio conseguito rientrava nella nozione titolo di studio, genericamente prevista dalla disposizione sostanziale richiamata dal giudice a quo.
Il denunciato errore di giudizio è causa di nullità della sentenza impugnata, che va, dunque, dichiarata nei termini espressi in dispositivo, con rinvio al competente giudice di merito perchè proceda a nuovo esame, tenendo conto del principio di diritto sopra enunciato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
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