Assestamento del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2009 e del bilancio pluriennale 2009-2011 a norma dell’articolo 30 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40. primo provvedimento generale di variazione.
Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.
Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 8 del 20-2-2010
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 128 del 23 luglio 2009) L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Stato di previsione delle entrate 1. Nello stato di previsione delle entrate per l’esercizio finanziario 2009 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella n. 1. 2. Per effetto delle variazioni apportate, l’ammontare dello stato di previsione delle entrate risulta aumentato di euro 261.478.794,74 quanto alla previsione di competenza, e aumentato di euro 205.635.366,42 quanto alla previsione di cassa.
Art. 2 Stato di previsione delle spese 1. Nello stato di previsione delle spese per l’esercizio finanziario 2009 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella n. 2. 2. Per effetto delle variazioni apportate, l’ammontare dello stato di previsione delle spese risulta aumentato di euro 261.478.794,74 quanto alla previsione di competenza e aumentato di euro 147.064.871,20 quanto alla previsione di cassa.
Art. 3 Modifiche alla legge regionale n. 23 del 2008 1. Al comma 1 dell’art. 11 della legge regionale 19 dicembre 2008, n. 23 (bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011) dopo le parole «di cui all’elenco "E"» sono aggiunte le seguenti parole: «e all’interno della stessa unita’ previsionale di base tra specifici capitoli indicati anch’ essi nell’elenco "E".».
Art. 4 Mutui e prestiti 1. Per effetto delle variazioni apportate alle previsioni di ricorso al credito risultanti dalla allegata tabella 1 – Variazioni alle previsioni dell’entrata – il mutuo autorizzato dall’ art. 16, comma 1 della legge regionale 23 del 2008, di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2009, ed imputato al capitolo 06500 – U.P.B. 5.17.12500 – Mutui di competenza regionale – e’ aumentato di euro 54.000.000,00. 2. Il rinnovo dell’ autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari di cui all’art. 16, comma 3 della legge regionale 23 del 2008 e’ aumentato di euro 48.000.000,00. 3. L’ onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui all’art. 16, comma 8 della legge regionale n. 23 del 2008 e’ ridefinito in euro 209.417.305,91.
Art. 5 Ricognizione residui attivi e passivi – Approvazione conto del tesoriere 1. Sulla base delle risultanze definitive dei residui attivi e passivi in chiusura dell’esercizio 2008 accertate in sede di ricognizione dei medesimi, a norma degli articoli 45 e 61 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4), con determinazione del responsabile del Servizio bilancio e finanze n. 3381 del 24 aprile 2009, e della giacenza iniziale di cassa accertata con determinazione del responsabile del Servizio bilancio e finanze n. 3382 del 24 aprile 2009, di approvazione del conto del tesoriere reso a norma dell’ art. 63, comma 2 della stessa legge regionale n. 40 del 2001, e’ disposto l’aggiornamento degli elementi del bilancio di previsione 2009 di cui all’art. 11, comma 3 – Residui attivi e passivi, comma 4 – Avanzo d’amministrazione applicato al bilancio e comma 5 – Giacenza iniziale di cassa, della legge regionale sopramenzionata.
Art. 6 Applicazione al bilancio di previsione dell’avanzo definitivo di amministrazione dell’esercizio precedente 1. Per effetto dell’aggiornamento dell’avanzo di amministrazione applicato al bilancio dell’esercizio 2009 l’ avanzo definitivo di amministrazione dell’esercizio precedente e’ determinato in euro 7.111.993.958,55.
Art. 7
Bilancio pluriennale
1. Al bilancio pluriennale relativo al trienni 2009-2011
approvato dall’art. 20 della legge regionale n. 23 del 2008, sono
apportate le variazioni indicate nelle apposite tabelle n. 1 e n. 2
allegate alla presente legge.
Art. 8 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. Bologna, 23 luglio 2009 ERRANI (Omissis)
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.
Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-02-20&task=dettaglio&numgu=8&redaz=009R0635&tmstp=1267607561426