Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Torino ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Mondovì del 15 giugno 2009. che aveva affermato la penale responsabilità di H.A. per diversi episodi di furto pluriaggravato e ricettazione, condannandolo alla pena di legge, di cui aveva disposto la sospensione condizionale dichiarandola contestualmente condonata.
Deduce il ricorrente l’incompatibilità delle due suddette statuizioni, chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con l’eliminazione della sospensione condizionale. Il ricorso è fondato, ma non nei limiti e per le ragioni espresse dal ricorrente atteso che, come hanno chiarito le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 36837 del 15 luglio 2010 Rv. 247940, i benefici della sospensione condizionale della pena e dell’indulto non possono essere concessi contemporaneamente perchè tra loro incompatibili, ed il primo prevale sull’indulto attesi i suoi effetti più favorevoli per il condannato, dovendo considerarsi che il beneficio ex art. 163 c.p. estingue il reato una volta decorso il termine durante il quale l’esecuzione della pena è sospesa, mentre l’indulto estingue immediatamente la sola pena.
Hanno aggiunto le Sezioni Unite che l’incompatibilità emerge anche dalla funzione di prevenzione speciale che la sospensione condizionale assolve, disincentivando le recidive e promuovendo l’allontanamento dell’imputato dal circuito carcerario, di modo che questi ha interesse ad astenersi dalla consumazione di ulteriori illeciti al fine di conseguire l’effetto futuro definitivamente liberatorio che la norma prevede; tale interesse verrebbe meno ove per l’intanto l’indulto rendesse comunque impossibile l’esecuzione della pena; la stessa ragione impone di ritenere che la sospensione condizionale, ove concessa contestualmente con l’indulto, deve prevalere sull’altro beneficio.
La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio limitatamente alla concessione del beneficio dell’indulto, che elimina.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla concessione del beneficio dell’indulto, che elimina.
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