Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, del D.Lgs. n. 104/2010, stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;
che sono state espletate le formalità stabilite dall’art. 60 del citato D.Lgs. n. 104/2010;
Rilevato che con il gravame in esame di impugna il provvedimento, avente ad oggetto ordine di demolizione, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, di un manufatto in blocchi di poroton della superficie di 72 mq e di altezza variabile da 2,70 m a 4,5 m, realizzato, su piattaforma in cemento armato, in assenza di permesso di costruire e di nulla osta archeologico;
Considerato:
che pacificamente la realizzazione di un fabbricato integra un intervento di nuova costruzione, il quale richiede, quale titolo edilizio, il permesso di costruire, nella specie mancante;
che la disposizione su richiamata, in concreto applicata, concerne proprio l’ipotesi di interventi edilizi eseguiti in assenza del permesso di costruire, quando prescritto;
Ritenuto:
che, pertanto, di fronte a detto abuso edilizio, l’Amministrazione resistente, nell’esercizio di attività vincolata, fosse tenuta a comminare la sanzione demolitoria, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001;
che, ciò evidenziato, non assuma rilevanza la dedotta conformità alla disciplina urbanistica, che, ove sussistente, non farebbe, comunque, venir meno l’obbligo di acquisire il permesso di costruire per l’opera realizzata dai ricorrenti;
Tenuto conto che la denunciata disparità di trattamento rispetto ad altri manufatti abusivi in loco è soltanto asserita e non dimostrata;
Ritenuto:
che, quanto alla dedotta violazione dell’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001, per non essere stata l’ordinanza impugnata preceduta da ordine di sospensione dei lavori, debba rilevarsi che è stata comunque notificata la comunicazione di avvio del procedimento, funzionale alla partecipazione procedimentale, ed i ricorrenti non hanno prodotto documenti e memorie endoprocedimentali;
che in conclusione il ricorso sia infondato e debba essere rigettato;
che, in ordine alle spese, ai diritti ed agli onorari, essi seguano la soccombenza, ponendosi a carico dei ricorrenti, e debbano liquidarsi come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.
Condanna i ricorrenti alle spese di giudizio, in favore del Comune resistente, forfetariamente quantificate in Euro 1.000,00 (mille/00), oltre I.V.A. e C.P.A..
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