Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1976, n. 55 (Nuove disposizioni per agevolare la formazione di strumenti urbanistici comunali. Abrogazione della legge regionale 7 febbraio 1974, n. 8) e successive modifiche. Abrogazione dell’art. 45 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11.
Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.
Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 8 del 20-2-2010
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 19
del 21 maggio 2009)
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifica al titolo della legge regionale 3 novembre 1976, n. 55
«Nuove disposizioni per agevolare la formazione di strumenti
urbanistici comunali. Abrogazione della legge regionale 7 febbraio
1974, n. 8» e successive modifiche.
1. Al titolo della legge regionale n. 55/1976 le parole:
«strumenti urbanistici comunali,» sono sostituite dalle seguenti:
«strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.».
Art. 2 Modifiche all’articolo 1 della legge regionale n. 55/1976 come da ultimo modificato dalla legge regionale 17 febbraio 1992, n. 13 1. Al primo comma dell’art. 1 della legge regionale n. 55/1976 sono apportate le seguenti modifiche: a) all’alinea le parole: «strumenti urbanistici» sono sostituite dalle seguenti: «strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica»; b) al numero 1) dopo le parole: «strumento urbanistico generale» sono aggiunte le seguenti: «o dotati di programma di fabbricazione»; c) il numero 2) e’ sostituito dal seguente: «2) comuni dotati di piano regolatore generale e tenuti all’adeguamento di quest’ultimo al piano territoriale provinciale generale, ai sensi della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche, nonche’ al piano territoriale paesistico regionale approvato ai sensi dell’articolo 23 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche;». 2. All’alinea del secondo comma dell’art. 1 della legge regionale n. 55/1976 le parole: «strumenti urbanistici» sono sostituite dalle seguenti: «strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica». 3. Il quarto comma dell’art. 1 della legge regionale n. 55/1976 e’ sostituito dal seguente: «La misura del contributo di cui al primo comma e’ graduata nel modo seguente: a) 100 per cento del preventivo di spesa ritenuto ammissibile per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti; b) 70 per cento del preventivo di spesa ritenuto ammissibile per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 10.000 abitanti; c) 60 per cento del preventivo di spesa ritenuto ammissibile per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e inferiore a 30.000 abitanti.». 4. Il quinto comma dell’art. 1 della legge regionale n. 55/1976, aggiunto dalla legge regionale 6 aprile 1978, n. 13, e’ sostituito dal seguente: «Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all’art. 2 e’ determinata, in relazione alle prevedibili disponibilita’ sullo stanziamento complessivo, l’entita’ del preventivo di spesa ritenuta ammissibile ai contributi previsti dal presente articolo nonche’ la misura dei contributi di cui al secondo, terzo e sesto comma.».
Art. 3 Modifiche all’art. 2 della legge regionale n. 55/1976 come modificato dalla legge regionale n. 13/1978 1. L’art. 2 della legge regionale n. 55/1976 e’ sostituito dal seguente: «Art. 2. – 1. Possono richiedere il contributo alla Regione i comuni di cui all’art. 1 che: a) abbiano una popolazione inferiore a 30.000 abitanti; b) abbiano chiuso il bilancio consuntivo dell’anno precedente a quello dell’istanza di contributo in disavanzo di bilancio per un importo superiore al 10 per cento. 2. La Giunta regionale stabilisce, con apposita deliberazione, oltre a quanto previsto dal quinto comma dell’art. 1, le modalita’ e i termini per la presentazione delle domande di contributo, anche in deroga al termine previsto dall’art. 93, commi 1 e 2, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 e successive modifiche, la documentazione da allegare alle domande stesse nonche’ gli eventuali ulteriori criteri per la concessione dei contributi. 3. I contributi di cui alla presente legge obbligano le amministrazioni beneficiarie, nella redazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica ammessi a finanziamento, all’utilizzo di supporti informatici, secondo i criteri definiti dalla direzione regionale competente in materia di urbanistica in coerenza con il sistema informativo territoriale regionale (SITR).».
Art. 4 Modifiche all’art. 3 della legge regionale n. 55/1976 1. L’art. 3 della legge regionale n. 55/1976, come modificato dalla legge regionale n. 13/1978, e’ sostituito dal seguente: «Art. 3. – 1. I contributi di cui all’art. 1 sono concessi agli enti beneficiari dalla direzione regionale competente in materia urbanistica. 2. L’erogazione del contributo e’ effettuata con le seguenti modalita’: a) il 10 per cento del contributo ad avvenuto conferimento dell’incarico di redazione del documento preliminare di indirizzo del piano urbanistico comunale generale ai sensi dell’articolo 32 della l.r. 38/1999; b) il 50 per cento del contributo, ovvero il 60 per cento nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), ad avvenuto conferimento dell’incarico ai progettisti; c) il restante 40 per cento del contributo successivamente alla data di trasmissione dello strumento urbanistico comunale all’ente competente per la definizione delle procedure di formazione degli strumenti urbanistici comunali o di adeguamento degli stessi. 3. Con la deliberazione prevista dall’art. 2 sono stabilite le modalita’ di erogazione del contributo per la costituzione degli uffici di piano di cui al terzo comma dell’art. 1.».
Art. 5 Abrogazione dell’art. 45 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1997 (art. 28 legge regionale 11 aprile 1986, n. 17». 1. L’art. 45 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 e’ abrogato. La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Roma, 14 maggio 2009 MARRAZZO
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.
Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-02-20&task=dettaglio&numgu=8&redaz=009R0579&tmstp=1267688938809