Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
i i ricorsi.
Svolgimento del processo
La Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 29 settembre 2006, riformando in parte la sentenza del primo giudice, ha rigettato la domanda proposta in primo grado da L.R. e P. P., che, sulla base della L. n. 1369 del 1969, art. 1 avevano chiesto la condanna della GIP srl, quale committente ed effettivo datore di lavoro rispetto all’appaltatrice Prima Fase di Leporatti Renzo & C. s.a.s., al pagamento delle spettanze retributive maturate quale differenza tra quanto ricevuto da detto interposto e quanto spettante loro come dipendenti della GIP srl.
La Corte territoriale ha ritenuto che la società Prima Fase non avesse il carattere di imprenditore effettivo, capace di reggere la concorrenza nel mercato, per cui si doveva considerare un appaltatore di opere fittizio e, su questa premessa, aveva riconosciuto ad altri litisconsorti degli attuali ricorrenti la fondatezza delle loro domande, con la liquidazione delle chieste differenze, negando le stesse al L. ed al P..
Nel pervenire a tale conclusione la Corte territoriale ha ritenuto che la normativa sulla intermediazione, come l’attuale legge sulla somministrazione di lavoro, ha come destinatari i lavoratori subordinarti, per consentire ad essi una efficace tutela, mentre non può estendersi ad altri rapporti di diversa natura. Da ciò – ha precisato la Corte – la differenza tra gli attuali ricorrenti e gli altri litisconsorti, dal momento che i primi non hanno provato di essere lavoratori subordinati e, quindi, di trovarsi sullo stesso piano degli altri dipendenti della impresa appaltatrice. Ed invero, nel corso del trasferimento della manodopera dalla GIP al nuovo soggetto, i primi avevano partecipato attivamente; essi, inoltre, erano stati dapprima soci illimitatamente responsabili di una società di fatto poi trasformatasi in un società in accomandita semplice, assumendo il ruolo di accomandatari – e quindi responsabili di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione – ed ancora avevano preso impegni con garanzie personali presso gli enti bancari;
quando si doveva coordinare il lavoro della società Prima Fase con quello della GIP, essi partecipavano con gli amministratori di tale società per stabilire le modalità e, presumibilmente con il consenso della GIP, avevano ricevuto commesse per la Prima Fase s.a.s., seppure per importi non consistenti, da altre società- Non avevano, pertanto, i suddetti ricorrenti dimostrato il rapporto di lavoro subordinato alla stregua dell’art. 2094 c.c., presupposto, questo, necessario ai fini dell’applicabilità della L. n. 1369 del 1960, tanto da essere ritenuti, sebbene ai soli fini di detta applicabilità, alla stregua di "caporali" nell’assunzione di manodopera in agricoltura e nella edilizia.
Avverso tale decisione il L. ed il P. propongono distinti ricorsi per cassazione, affidati a tre motivi.
Resiste con controricorso la GIP s.r.L Sono rimasti intimati i lavoratori B., L. e S..
Motivi della decisione
Deve, preliminarmente, procedersi alla riunione dei ricorsi proposti dal P. e dal L., ai sensi dell’art. 335 c.p.c..
Con il primo motivo i ricorrenti denunziano la violazione e falsa applicazione della L. n. 1369 del 1960, art. 1 (art. 360 c.p.c., n. 3), assumendo che l’interpretazione fornita dalla Corte territoriale in ordine alla necessità della prova della subordinazione nei confronti dell’imprenditore appaltatore, ai fini della ravvisabilità di un fenomeno interpositorio vietato dalla legge è frutto del fraintendimento della fattispecie legale operata dal giudice del merito, in quanto la fattispecie complessa della interposizione vietata non implica necessariamente la sussistenza, nei confronti dell’appaltatore, di un rapporto dì lavoro subordinato. Rilevano che ciò sarebbe confortato dal fatto che la giurisprudenza della S. C. ritiene che la relazione giuridica tra cooperativa e soci, quando l’appaltatore sia, appunto, una società cooperativa, non si riflette anche sulla applicazione della L. n. 1369 del 1960, la quale, in forza dei principi enunciati in materia, mira a contrastare il fenomeno dell’uso della manodopera di un terzo trasferendogli i rischi d’impresa, tenendo per sè i vantaggi, ovvero quello che realizza, per soddisfare interessi delle parti contrari alla legge, la costituzione di un appaltatore solo apparente.
I ricorrenti evidenziano la portata oggettiva della norma, intesa a tutelare i prestatori di lavoro occupati presso l’appaltante, anche se il rapporto che li lega all’appaltatore abbia natura diversa dal contratto di lavoro subordinato, essendo l’intermediario, in quanto costituito come società, soggetto di imputazione di interessi giuridici ed economici diverso e distinto da quello dei suoi soci, i quali sono da individuare come i soggetti direttamente partecipi del fenomeno interpositivo. In tali termini formulano, poi, a conclusione della parte argomentativa, il quesito dì diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. Con il secondo motivo lamentano la omessa o insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto della controversia ( art. 360 c.p.c., n. 5).
Rilevano che, una volta accertato che tutti i macchinari necessari allo svolgimento dell’attività di Prima Fase s.a.s, erano stati forniti in comodato gratuito dalla GIP s.r.l. e che la società Prima Fase non aveva fornito un significativo apporto di capitale, doveva ritenersi che la fattispecie integrasse gli estremi dell’appalto di mere prestazioni di lavoro, assistito da presunzione legale, che avrebbe esonerato i ricorrenti da ogni onere probatorio, senza operare alcun distinguo tra la manodopera impiegata.
Con il terzo motivo i ricorrenti, infine, deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 116, 166, 167, e 416 c.p.c. dell’art. 111 Cost. e dell’art. 2697 c.c. in relazione alla L. n. 1369 del 1960, art. 1; l’omessa o insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo del giudizio ( art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5):
evidenziano la non contestazione, da parte della GIP s.r.l., delle circostanze di cui al fatto storico che il P. e il L., al pari degli altri lavoratori, avessero svolto le loro attività per conto della prima e che, dunque, la società aveva ammesso di avere utilizzato anche le prestazioni degli stessi, svolte insieme agli altri per i quali era stata ritenuta la sussistenza delle condizioni per l’operatività della norma invocata. Peraltro, il comodato gratuito di macchinari e le mansioni di tagliatore svolte anche dal P., come emerso dalla prova per testi, riportata nei suoi passi rilevanti, confortavano tale ricostruzione.
I motivi esposti vanno esaminati congiuntamente per Sa loro connessione logico-giuridica. Osserva il Collegio che la L. n. 1369 del 1960, art. 1, comma 1, prevede il divieto di affidare "in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l’esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall’appaltatore o dall’intermediario, qualunque sia la natura dell’opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono". Il legislatore non ha adottato una precisa formulazione giuridica, ricorrendo invece alla terminologia dei contratti tipici più frequentemente utilizzati per mascherare l’interposizione; al terzo comma di detto articolo si prevede, poi, la presunzione di illiceità dell’appalto "ove l’appaltatore impieghi capitali, macchine ed attrezzature fornite dall’appagante, quand’anche per il loro uso venga corrisposto un compenso all’appaltante", con la conseguenza che i lavoratori occupati in violazione del su esposto divieto devono considerarsi "a tutti gli effetti alle dipendenze dell’imprenditore che effettivamente abbia utilizzato le loro prestazioni".
Nell’ipotesi considerata risulta già sostanzialmente accertato, sulla base di elementi processuali univoci e ritenuti dalla corte territoriale correttamente valutati dal Tribunale, che, in virtù di accordo dal 3.1.1991, intervenuto tra la Enny Pelletterie spa, la Prebeton srl, divenuta poi G.I.P. s.r.l., e le organizzazioni sindacali, quest’ultima aveva affittato l’azienda già gestita dalla Enny, con impegno ad assumere 70 dei 125 lavoratori dipendenti della Enny, impegnandosi altresì, per favorire il reimpiego di altri 40 di detti lavoratori, ad "affidare commesse, sufficienti a garantire una rapporto di lavoro stabile, ad aziende terze". La Prebeton si era obbligata, ancora, a fornire assistenza tecnico organizzativa ed eventualmente amministrativa, nonchè a facilitare il reperimento di locali idonei allo svolgimento dell’attività produttiva delle costituende aziende; nell’ambito di tale accordo, era stata costituita, tra le altre, la Prima Fase s.n.c. che , con contratto di somministrazione, si era obbligata a tagliare, scarnire e bordare il pellame di proprietà della G.I.P. s.r.l. e da questa fornitole e ad eseguire le lavorazioni in esame in esclusiva per la G.I.P., operando all’interno dello stabilimento di quest’ultima e con i macchinari che la stessa aveva concesso in comodato gratuito.
La sentenza della corte territoriale, che non è stata impugnata con ricorso incidentale dalla G.I.P., ha poi rilevato che nessun rischio d’impresa faceva capo alla Prima Fase s.a.s., in relazione alla posizione di altri lavoratori legati alla società appaltatrice con rapporti di lavoro subordinato, sostanzialmente accertando che mancava una autonoma organizzazione, con assunzione, quindi, del relativo rischio in capo alla società appaltatrice.
Orbene, come affermato da questa Corte (cfr. Cass 13 maggio 2009 n. 11022, in relazione ad appalto intercorso con società cooperativa), l’indagine finalizzata all’accertamento del carattere illecito o meno dell’appalto intervenuto fra le due società deve svolgersi secondo una duplice direttrice, dovendo accertarsi se le operazioni demandate al lavoratore risultino estranee o meno all’oggetto dell’appalto intercorso tra la società appaltatrice e società appaltante, ed in secondo luogo se sia ravvisabile o meno una autonoma organizzazione imprenditoriale della società appaltatrice. Per quanto appena detto, tale secondo aspetto risulta pacifico in causa e, dunque, l’indagine doveva essere rivolta ad evidenziare la posizione specifica dei due ricorrenti nell’ambito dei rapporti intercorrenti tra le due società.
I ricorrenti, per sostenere la fondatezza della tesi sostenuta, hanno evidenziato come la giurisprudenza di questa Corte abbia affermato che la relazione giuridica tra cooperativa e soci, quando l’appaltatore sia appunto una società cooperativa, non si riflette anche sulla applicazione della L. n. 1369 del 1960 e ritengono che la circostanza che le prestazioni di lavoro in favore dell’appaltante siano effettuate da un socio di società di persone che le svolge nell’ambito dell’oggetto sociale, piuttosto che da un socio di una cooperativa, non sposti i termini della questione, giacchè anche nel primo caso, a loro dire, il rapporto che lega il socio lavoratore della società è irrilevante ai fini dell’applicazione della L. n. 1369 del 1960, di fronte al fatto che tale soggetto fornisca la propria attività lavorativa in favore e sotto la direzione della società appaltante.
Questa Corte osserva che la problematica circa la configurabilità dì un rapporto di lavoro subordinato tra i soci di cooperativa di produzione e lavoro e la cooperativa stessa è stata generalmente risolta dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che, se la prestazione del socio-lavoratore è quella stessa che il medesimo è tenuto a conferire in società in quanto rientrante nell’oggetto stesso di questa, non si ritiene configurabile rapporto di lavoro subordinato (cfr., ex plurimis, Cass. n. 5090/1985). Tale soluzione, che attiene alle relazioni giuridiche tra detti soggetti e la cooperativa, non si riflette, secondo quanto affermato in precedenti di questa Corte (cfr, specificamente, cassi 1678/2006) anche sulla applicazione della L. n. 1369 cit., in relazione alla quale si configura il peculiare profilo per cui, a fronte della esigenza (da un lato) che sia consentito alle cooperative di produzione e lavoro di esistere in quanto tali e quindi di fornire a terzi i propri servizi, l’ordinamento vuole evitare (dall’altro) che tramite Sa formula cooperativistica sia aggirato il divieto di mere prestazioni di manodopera; sicchè, sotto tale profilo, il divieto opera per le cooperative in modo non dissimile che per gli altri soggetti indicati nei commi 1 e 2.
E’ stato evidenziato che, proprio per la peculiarità delle cooperative di produzione e lavoro, il legislatore le ha incluse espressamente tra i soggetti sottoposti alla speciale disciplina della L. n. 1369 del 1960, con la conseguenza che, malgrado l’imprecisione terminologica, i soci – lavoratori debbono ritenersi rientranti nel novero della manodopera assunta e retribuita dall’appaltatore o dall’intermediario: ciò a cui la norma attribuisce rilevanza è l’aspetto sostanziale, rappresentato dalla diretta dipendenza dei prestatori d’opera (pure se soci della cooperativa) dell’appaltante, in posizione di fatto comparabile con quella degli altri lavoratori direttamente assunti da costui, in guisa che il medesimo ne divenga l’effettivo referente. In tali precedenti si è, tuttavia, sottolineata la necessità di procedere di volta in volta ad una dettagliata analisi di tutti gli elementi che caratterizzano il rapporto instaurato tra le parti, allo scopo di accertare in concreto se l’attività svolta dal socio lavoratore a seguito dell’intervenuto contratto di appalto rientri o meno nell’oggetto dell’appalto suddetto, e se l’impresa appaltatrice operi concretamente in condizioni di reale autonomia organizzativa e gestionale rispetto all’altra impresa committente, o meglio se essa abbia una gestione a proprio rischio in relazione alla specifica opera o servizio affidatole (Cass. sez. lav., 25 giugno 2001 n. 8643 e Cass. 11678 del 2006 cit.).
I ricorrenti sostengono la piena assimilabilità delle fattispecie sotto il profilo della sostanziale equiparazione delle posizioni del socio di cooperativa e del socio di società di persone, senza considerare che la svalutazione della necessità di una assunzione e retribuzione dei lavoratori da parte dell’intermediario – interpretate non come sintomo della necessità di un rapporto di lavoro subordinato, ma come frutto di una imprecisione terminologica del legislatore, o come conseguenza della difficoltà per lo stesso di descrivere concettualmente in un unico contesto i due tipi di rapporto di lavoro (associato e di scambio) per mezzo di quali si perfezione l’interposizione – è riferibile unicamente all’ipotesi del lavoro associato, non potendo estendersi tali considerazioni al di là di tali figure lavorative, per la intrinseca finalità della normativa in tema di divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e di disciplina dell’impiego di mano d’opera negli appalti di opere e servizi. Questa mira, invero, a tutelare l’equilibrio dei rapporti economici di lavoro, garantendo a tutti i lavoratori appartenenti ad una data categoria i minimi inderogabili di trattamento economico ed il rispetto della parità retributiva tra dipendenti dell’impresa appaltatrice e di quella committente, evitando al contempo che attraverso la costituzione fittizia di imprese appaltatrici, siano eluse le norme protettrici dei lavoratori. Tale finalità non può ravvisarsi in riferimento a posizioni lavorative non comparabili, come quelle dei lavoratori dell’impresa committente ed i soci di una società di persone che, nello specifico, come evidenziato dalla corte territoriale alla stregua degli elementi processuali emersi, erano gli interlocutori per le attività di cui al contratto di somministrazione, discutevano dei prezzi da praticare, in un contesto "di natura in qualche misura collaborativo- autonoma", rivestendo, in quanto dotati di specifica professionalità e in possesso di buon "potere contrattuale", un ruolo ben diverso da quello degli altri dipendenti della società Prima Fase s.a.s., avendo frequentemente anche fornito agli istituti bancari fideiussioni personali. Proprio per la specificità e singolarità della relativa posizione in ambito societario, la stessa correttamente non è stata ritenuta meritevole di particolari tutele, quali quelle apprestate, appunto, dalla legge sulla intermediazione della manodopera, sicchè, come condivisibilmente osservato dalla Corte territoriale, per vedere riconoscere la natura subordinata del proprio rapporto con l’interponente, non potevano, tali soggetti, valersi della norma di cui alla L. n. 1369 del 1960, art. 1 ma avrebbero dovuto provare, nel rispetto del principio generale sull’onere della prova, la sussistenza della subordinazione, ai sensi dell’art. 2094 c.c. che non è stata prima ancora che provata, neanche allegata nei termini dovuti.
Oltre al primo motivo, che, per come osservato si presenta infondato, non potendo la L. n. 1369 del 1960, art. 1 che applicarsi solo in presenza di una rapporto di lavoro subordinato nei termini precisati (cfr, in tali sensi, Cass. s. u. 26 ottobre 2006 n. 22910, da cui si evince che la legge sulla intermediazione di manodopera, come quella vigente sulla somministrazione dì lavoro, ha come ratio la tutela solo dei lavoratori subordinati), anche il prospettato ulteriore vizio di motivazione appare nel caso di specie infondato, atteso che, se è vero che l’intermediazione vietata non richiede un elemento fraudolento, essendo sufficiente che il fenomeno interpositivo si riscontri solo oggettivamente (cfr., tra le altre, Cass. 15 febbraio 2008 n. 3861), è altrettanto vero – come sostiene il giudice d’appello -che la tutela può e deve essere differenziata se, a fronte di tale oggettività, coloro che prestano attività lavorativa ricevano o meno tutela a seconda del rapporto lavorativo in termini di subordinazione o meno. Nè si può addebitare alla sentenza impugnata una errata valutazione delle prove o errori giuridici di qualificazione del rapporto, atteso che le censure avanzate in parte evidenziano il tentativo di una rivalutazione delle risultanze processuali attraverso un richiamo ad un complesso di elementi indiziari, che non riescono ad assurgere a prova, a fronte delle circostanze fattuali volte ad attestare, nel caso di specie, la inesistenza di una subordinazione, così come risulta dal corretto iter motivazionale seguito dalla sentenza impugnata.
Le censure proposte sollecitano, per come evidente, un accertamento in fatto demandato al giudice dì merito, di talchè tale accertamento, se congruamente e correttamente motivato con argomentazioni adeguate ed esenti da vizi logico-giuridici, si sottrae al giudizio di legittimità demandato a questa Corte. Così impostati i termini della questione, occorre ulteriormente rilevare, che relativamente alla riferibilità delle mansioni svolte dai ricorrenti all’oggetto del contratto di appalto, tale problematica investe ovviamente, oltre che l’interpretazione delle clausole e del contenuto del contratto di somministrazione, anche il concreto atteggiarsi della posizione lavorativa specifica dei due soci quali di una società in accomandita semplice ed inoltre responsabili per le posizioni assunte in proprio. Il che è tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito ed è censurabile soltanto vizi di motivazione, qualora quella adottata sia contraria a logica e incongrua, tale, cioè, da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione. Il sindacato di questa Corte non può, dunque, investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito. Posto, pertanto, che i ricorrenti hanno in buona sostanza prospettato un’interpretazione delle risultanze istruttorie diversa da quella ritenuta dal Giudice a quo, occorre, al fine della configurabilità de vizio di motivazione, atto a giustificare l’invocata cassazione della sentenza impugnata, che l’iter argomentativo presenti una mancanza di coerenza logica, e cioè sia connotato da un’assoluta incompatibilità razionale degli argomenti prospettati. Siffatta evenienza non si verifica nella fattispecie, avendo la corte del merito evidenziato, con motivazione assolutamente logica e coerente, e dando quindi espressa ed esauriente contezza delle proprie determinazioni, come l’assunto dei ricorrenti non potesse trovare accoglimento.
Per concludere, i ricorsi del P. e del L. vanno rigettati e va confermata la sentenza impugnata, per essere la stessa supportata da una motivazione che, oltre ad essere congrua e priva di salti logici, ha fatto corretta applicazione della normativa applicabile alla fattispecie in esame.
Le spese tra le parti costituite possono essere compensate, in ragione dell’alternanza delle conclusioni delle due pronunzie di primo e secondo grado, che denotano la natura non pacifica della questione affrontata laddove nulla va statuito sulle spese nei confronti delle parte non costituite.
P.Q.M.
LA CORTE così provvede:
riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa tra le parti le spese di lite. Nulla per spese per le parti non costituite.
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