Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 25-01-2011) 24-02-2011, n. 7137 Arresto, fermo, e altri provvedimenti in materia di libertà personale Violenza sessuale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la impugnata ordinanza il Tribunale per i minorenni di Milano, in accoglimento dell’appello del P.M. avverso il provvedimento del G.I.P. del medesimo Tribunale in data 15.6.2010, ha disposto l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di B.G., quale indagato del reato di cui all’art. 81 cpv. c.p., art. 609 bis c.p., comma 1 e comma 2, n. 1).

Il B. è indagato del predetto reato continuato per avere in circostanze diverse, con minacce e violenza e approfittando della condizione di inferiorità psichica della parte lesa, costretto D. P.J., sua compagna di classe, a subire atti sessuali, consistiti nel farsi masturbare in due occasioni e masturbare, nonchè praticare un rapporto orale nell’ultima.

Il Tribunale della libertà, a differenza di quanto sostenuto nell’ordinanza del G.I.P., che aveva ritenuto necessario un ulteriore approfondimento della dinamica dei fatti, ha affermato che nella specie sussiste a carico del B. un quadro indiziario connotato da gravità in relazione al reato continuato ascrittogli, di cui vengono ricostruiti i singoli episodi criminosi.

Il Tribunale per i minorenni ha inoltre ritenuto sussistente un alto rischio di reiterazione di reati della medesima specie per arginare il quale unica misura adeguata appare quella della custodia in carcere.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell’indagato, che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.

Con il primo mezzo di annullamento si denuncia la violazione ed errata applicazione del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, artt. 19 e 23.

Si osserva che la custodia cautelare in carcere costituisce, nei confronti dei minori, un trattamento eccezionale, cui si può fare ricorso solo in assenza di altre strategie di recupero e della accertata inapplicabilità di misure meno afflittive, quale l’inserimento in comunità, dovendo in ogni caso essere privilegiata l’esigenza di non interrompere i processi educativi in atto dell’indagato.

Si deduce, quindi, in sintesi, che l’ordinanza impugnata è totalmente carente di motivazione in ordine alle ragioni della scelta della custodia cautelare in carcere e della inidoneità di misure cautelari diverse e meno afflittive previste dalla legge.

Con il secondo mezzo di annullamento sì denuncia difetto o illogicità della motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari.

Nella sostanza si contesta che dal narrato della parte lesa emergano elementi certi in ordine al fatto che la stessa sia stata effettivamente costretta a compiere gli atti sessuali chiesti dal B. ed alla consapevolezza di quest’ultimo di commettere abusi sessuali.

Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.

Ai sensi del D.P.R. n. 448 del 1988, art. 19, comma 2, il giudice, nel disporre le misure cautelari nei confronti dell’imputato minorenne, deve tener conto, oltre che dei criteri indicati nell’art. 275 c.p.p., dell’esigenza di non interrompere i processi educativi in atto.

Ai sensi del D.P.R. n. 448 del 1988, art. 23, comma 2, lett. c), del per l’applicazione della custodia cautelare vi deve essere il concreto pericolo, desunto dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla personalità dell’imputato, che questi commetta gravi delitti con uso di armi o altri mezzi di violenza personale o diretti contro l’ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quelli per cui si procede.

Inoltre ai sensi dell’art. 275 c.p.p., comma 3, la custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.

Orbene, l’ordinanza impugnata non da conto, in particolare, delle ragioni per le quali si è ritenuto che qualsiasi altra misura alternativa alla custodia cautelare in carcere, anche essa limitativa della libertà personale ed eventualmente tale da non interrompere i processi educativi in atto, non sia stata ritenuta idonea nei confronti del B. ad elidere il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, considerate anche le particolarità della fattispecie delittuosa ascritta all’indagato per come ricostruita nell’ordinanza impugnata.

Il secondo motivo di ricorso è, invece, inammissibile, venendo prospettata esclusivamente una diversa ricostruzione della vicenda rispetto a quella desunta dai giudici di merito dalle dichiarazioni della parte offesa, delle quali viene data una diversa interpretazione.

Per effetto dell’accoglimento del primo motivo di ricorso, nei limiti sopra precisati, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio limitatamente alla determinazione della misura cautelare.

Il ricorso va rigettato nel resto.
P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla misura cautelare con rinvio al Tribunale per i minorenni di Milano;

rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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