Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con ricorso notificato il 4 novembre 2003 e depositato il successivo 27 novembre, la ricorrente impugna gli atti specificati in epigrafe e ne chiede l’annullamento.
Riferisce in fatto di aver partecipato, in qualità di dipendente INPS, in seno alla Cooperativa Edilizia E.P., al bando Ges.Ca.L. n. 3058/3C ex lege 14.2.1963, n. 60 per il finanziamento per la realizzazione di alloggi nella zona Laurentino di Roma.
Nelle more della realizzazione dell’immobile, il coniuge della ricorrente, signor P.T., otteneva in locazione, nel 1972, un appartamento, facente parte del patrimonio immobiliare indisponibile dell’I.N.C.I.S., poi trasferito allo I.A.C.P. di Roma.
Il 12 gennaio 1977 è stato effettuato il primo versamento di Lire 100.000 a vano.
Nel contempo il signor T., in ragione del ritardo nella consegna dell’immobile in argomento, in data 8 luglio 1977 chiedeva all’I.N.C.I.S. la possibilità di riscattare l’immobile in locazione. A tale richiesta l’Istituto opponeva un diniego, affermando la non alienabilità dell’immobile medesimo.
Con atto dell’Assessorato ai LL.PP. della Regione Lazio, in data 23 maggio 1980 furono indicati i criteri interpretativi della legge 14.2.1963, n. 60, ritenendo che i presupposti richiesti per l’assegnazione degli alloggi dovevano sussistere nel momento del primo versamento, pari a Lire 100.000 a vano, che, nella specie, è avvenuto in data 17 gennaio 1977.
Sulla base di tale interpretazione, l’I.A.C.P. in data 3 giugno 1980 chiedeva la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 15 della legge n. 60 del 1963, cui seguiva, solo in data 29 novembre 1989 la nota del medesimo Istituto che comunicava alla Cooperativa Edilnova la presa d’atto della persistenza dei requisiti in capo ad alcuni soci, tra cui la ricorrente, e preannunciava la stipula del rogito di compravendita. Sennonché le vendite venivano posticipate fino al 5 novembre 2002, in cui, con nota n. 8427, l’I.A.C.P. preannunciava la stipula degli atti definitivi di assegnazione in proprietà degli immobili, chiedendo, nel contempo, nuova documentazione.
Con il provvedimento impugnato, invero, l’I.A.C.P. riteneva la insussistenza del possesso dei requisiti in capo alla ricorrente, poiché al momento della partecipazione al bando di prenotazione "(i soci o i loro coniugi) erano già assegnatari di altri alloggi di Edilizia residenziale pubblica e/o con contributo statale", dichiarandone, quindi, la decadenza.
Avverso il predetto provvedimento deduce:
1. Violazione di legge con riferimento all’art. 12 della legge 14.2.1963, n. 60 e dell’art. 2 D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 in relazione ai presupposti per l’assegnazione di alloggi costruiti con sovvenzioni pubbliche, eccesso di potere per travisamento dei fatti e vizio istruttorio.
Assume, la ricorrente, che al momento della partecipazione al bando di prenotazione dell’immobile, né la stessa né il proprio coniuge erano assegnatari di altro alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica con contributo statale.
Le norme rubricate, infatti, richiedono che i requisiti per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica debbono essere posseduti al momento della proposizione della domanda di assegnazione e della pubblicazione del bando, oltreché al momento della consegna dell’alloggio;
2. Violazione di legge con riferimento, sotto altro profilo, all’ all’art. 12 della legge 14.2.1963, n. 60 e dell’art. 2 D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 in relazione ai presupposti per l’assegnazione di alloggi costruiti con sovvenzioni pubbliche ed, in particolare, alla fase procedimentale rilevante per il loro accertamento; eccesso di potere per contraddittorietà, vizio istruttorio, travisamento dei fatti e carenza di motivazione.
Assume l’istante che erroneamente viene considerata la posizione soggettiva del proprio coniuge incompatibile con i requisiti richiesti dal bando nel gennaio 1977, ovvero alla data in cui la medesima, assegnataria dell’alloggio, effettuava il primo versamento pari a Lire 100.000 a vano (17.1.1977).
Sia il provvedimento di decadenza n. 8478 del settembre 2003 che la determinazione direttoriale n. 642 del maggio 2003 sono viziati, in quanto interpretano erroneamente i presupposti soggettivi per ottenere l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Infatti, l’art. 12 della legge n. 60 del 1963 richiede, ai fini dell’esclusione dal diritto all’assegnazione, che il richiedente o un membro del suo nucleo familiare, sia proprietario di un alloggio acquisito in qualsiasi località con il concorso ed il contributo statale o di ente pubblico etc.. (art. 12 l. 60/1963), mentre nessun richiamo è fatto dalla legge al mero godimento di alloggi in locazione di immobili privati o di enti pubblici, assumendo, quindi, rilievo esclusivamente la titolarità di un diritto reale.
L’ex coniuge della ricorrente, infatti, ha acquistato l’immobile dell’Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Roma solo con atto datato 9 giugno 1988 (depositato in data 24.2.2004 a seguito di ordinanza istruttoria -memoria dell’11 gennaio 2011), molti anni dopo l’assegnazione dell’immobile alla ricorrente ed il pagamento della prima rata di Lire 100.000 a vano, nonché dopo la consegna dell’immobile, avvenuta nel 1980;
3. eccesso di potere per contraddittorietà con precedente provvedimento, ingiustizia manifesta, vizio istruttorio, travisamento dei fatti.
La ricorrente sottolinea come l’Ente abbia operato a più riprese negli anni la valutazione dei requisiti soggettivi in possesso della medesima e del suo nucleo familiare, riscontrandone positivamente la sussistenza, sicché la medesima ha maturato la certezza dell’assegnazione dell’alloggio in argomento.
Conclude per l’accoglimento del ricorso, con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese ed onorari di giudizio.
L’ATER si è costituita in giudizio, concludendo per il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 114 del 2004 sono stati disposti incombenti istruttori, volti all’acquisizione di chiarimenti in ordine al contenuto del verbale n. 4.
All’Udienza del 26 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
La materia del contendere concerne il provvedimento con cui viene dichiarata la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio della ricorrente, in ragione della insussistenza del possesso dei requisiti in capo alla medesima, poiché al momento della partecipazione al bando di prenotazione "(i soci o i loro coniugi) erano già assegnatari di altri alloggi di Edilizia residenziale pubblica e/o con contributo statale".
Il ricorso merita accoglimento.
L’art. 12 della legge 14 febbraio 1963, n. 60 prescrive che i lavoratori non possono usufruire dei benefici previsti dalla legge stessa quando essi o i membri del loro nucleo familiare "siano proprietari di un alloggio acquisito in qualsiasi località con il concorso o il contributo dello Stato o di ente pubblico, ovvero risultino proprietari in qualsiasi località di alloggio che consenta un reddito netto annuo superiore a lire duecentomila".
Parimenti rileva, ai fini della decadenza, revoca o annullamento dell’assegnazione dell’alloggio, la situazione di non possidenza immobiliare del componente del nucleo familiare del richiedente assegnatario, quale definito dalla normativa regionale o statale di riferimento, in considerazione di ineludibili esigenze di logica ed equità che contrasterebbero con un criterio diverso che pretendesse di prendere separatamente in considerazione l’appartenenza dei beni ai singoli membri del nucleo familiare (cfr. Cass. Civ. 21 gennaio 1998, n. 511; Cons. St., sez. IV, 23 febbraio 1982, n. 84).
La delibera di Giunta regionale n. 7736 del 9 dicembre 1986 precisava che il momento della verifica della permanenza dei requisiti dei soci prenotatari delle cooperative di cui all’art. 15, punto 3, della legge n. 60 del 1963 dovesse essere stabilito "all’atto della stipula del contratto di finanziamento nel caso di cooperative che apportano area propria ovvero all’atto del versamento alla Gestione delle quote di Lire 100.000 per ogni vano convenzionale prenotato nel caso di Cooperative che anticipano il 15% del costo totale della costruzione".
In quest’ultima ipotesi rientra la fattispecie all’esame e, come ricostruito nella narrazione in fatto, la ricorrente ha effettuato il primo versamento di Lire 100.000 a vano in data 12 gennaio 1977.
Orbene alla predetta data sussistevano tutti i requisiti richiesti dalla legge.
Invero, anche la giurisprudenza ha statuito che nel sistema delle norme sugli alloggi GES.CA.L., per gli alloggi costruiti su prenotazione, con apporto da parte dei soci della cooperativa del costo dell’area, ai sensi dell’art. 15, terzo comma, n. 3, della legge 14 febbraio 1963, n. 60, i requisiti soggettivi devono persistere fino al momento di concessione del finanziamento (Cons. Stato, sez. VI, 28.6.1982, n. 324).
Giova ricordare che la ricorrente è stata assegnataria dell’alloggio in argomento sin dal 1980 e nel 1981 è stato concesso il finanziamento, come è dato rilevare dall’atto dell’Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Roma del 30 settembre 1981, ove viene determinata la decorrenza dell’ammortamento dell’85% del costo occorso per la costruzione degli alloggi, con l’indicazione della somma a carico di ciascun socio prenotatario.
La circostanza che la ricorrente ed il proprio nucleo familiare alla data del 13 febbraio 1970 (data di pubblicazione del bando GES.CA.L.) occupassero quali locatari un alloggio facente parte del patrimonio indisponibile dell’INCIS non realizza una situazione incompatibile con i requisiti previsti per ottenere l’assegnazione dell’alloggio in argomento, posto che la disposizione sopra richiamata (art. 12 della legge n. 60 del 1963) interdice la possibilità di usufruire dei benefici quando il beneficiario o membri del nucleo familiare siano proprietari di un alloggio (…).
L’ipotesi sopra illustrata non ricorre nella specie, poiché, come precisato, la ricorrente ed il proprio nucleo familiare risultavano locatari di un immobile INCIS e, in relazione a tale situazione di mero godimento di alloggio di ente pubblico in locazione nessun richiamo è contenuto nella legge.
Anche se successivamente il predetto immobile INCIS è stato ceduto in proprietà al coniuge della ricorrente, peraltro dalla stessa separato sin dal 1981, ciò è avvenuto soltanto nel 1988, molti anni dopo l’assegnazione dell’immobile alla ricorrente ed il pagamento dell’importo della prima rata nonché la consegna, ancorché provvisoria, dell’immobile stesso, avvenuta nel 1980.
Va, altresì, ricordato che la verifica della persistenza dei requisiti soggettivi in capo agli assegnatari degli alloggi è stata effettuata più volte dall’Amministrazione che, da ultimo, con atto del 29 novembre 1989 ha riscontrato positivamente la posizione, tra gli altri, anche della ricorrente L.O..
Per quanto sopra, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
In relazione alla particolare natura della controversia, può disporsi la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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