Cons. Stato Sez. VI, Sent., 23-02-2011, n. 1141 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con il ricorso di primo grado n. 231 del 2010, la società odierna appellante ha impugnato il provvedimento con cui la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le province di Lecce, Brindisi e Taranto – Lecce il 30 novembre 2009 ha annullato l’autorizzazione paesaggistica n. 11 del 30 settembre 2009, rilasciata da una Unione di Comuni per la realizzazione di un progetto di impianto fotovoltaico di 985,6 Kwp, per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, in località "Coviello".

Il provvedimento di annullamento ha evidenziato che non sono stati considerati "gli specifici valori paesistici dei luoghi" e che l’intervento alterava "gravemente il paesaggio tutelato, introducendo un elemento di alterazione visiva in un contesto panoramico comprendente, oltre alle bellezze naturali, anche architetture di valore estetico e tradizionale".

L’ appellante società ha proposto il ricorso di primo grado, deducendo vari profili di eccesso di potere (in quanto il decreto di annullamento si è riferito ad una autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Melendugno e non invece dalla Unione dei Comuni di Acaya e Roca), la violazione dell’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990 (in quanto l’amministrazione non avrebbe ben evidenziato l’interesse pubblico sotteso all’annullamento) e la violazione dell’art. 159 del d.Lgs. n. 42 del 2004, poiché l’amministrazione statale aveva operato una valutazione di merito e non di legittimità e non avrebbe tenuto adeguatamente conto della relazione paesaggistica prodotta dal tecnico di parte in allegato alla istanza di autorizzazione.

L’amministrazione statale, nel corso del giudizio di primo grado, ha chiesto la sua reiezione anche in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 119 del 2010, con la quale era stata dichiarata incostituzionale la legge regionale della Puglia n. 31 del 2008 nella parte in cui stabiliva che tali interventi erano realizzabili mediante la dichiarazione di inizio attività (a suo tempo chiesta dalla società) e non mediante un espresso titolo abilitativo.

Con la sentenza gravata, il TAR per la Puglia, Sezione di Lecce, ha respinto l’impugnazione.

2. Con il gravame in esame, la società interessata ha appellato la sentenza del TAR ed ha chiesto che in sua riforma sia accolto il ricorso di primo grado.

Essa ha riproposto tutte le doglianze già rappresentate in primo grado, criticando le statuizioni con cui il TAR le ha respinte.

Con una memoria difensiva, la società appellante ha illustrato le questioni controverse ed ha insistito nelle formulate conclusioni.

L’appellata amministrazione ha depositato una memoria difensiva ed ha chiesto che il gravame sia respinto.

3. All’udienza del 1° febbraio 2011, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

1.L’appello è infondato e va respinto, con conseguente conferma della appellata sentenza.

2. Col primo motivo, l’appellante ha dedotto che il contestato atto statale di annullamento della autorizzazione paesaggistica sarebbe viziato per eccesso di potere, poiché vi è un erroneo riferimento agli estremi della medesima autorizzazione (con riguardo all’autorità emanante, mancando il richiamo alla "Unione dei Comun" e al funzionario responsabile del procedimento).

La censura va respinta, poiché è evidente che si tratta di un mero errore materiale del tutto irrilevante.

Infatti, il provvedimento impugnato in primo grado ha esattamente indicato l’opera che si intendeva realizzare, il procedimento al termine del quale esso è stato emesso e tutti gli altri dati giuridicamente rilevanti, tanto che del tutto agevolmente la società ha potuto impugnare l’atto, riferendosi alle vicende accadute in sede amministrativa.

Poco importa, dunque, che nel provvedimento statale sono stati indicati i dati relativi alla nota di trasmissione della autorizzazione rilasciata dalla Unione dei Comuni di Acaya e Roca, sottoscritta dal geometra responsabile del procedimento, per conto del Comune di Melendugno.

3. Col secondo motivo, la società appellante ha dedotto che il potere statale di annullamento della autorizzazione paesaggistica, previsto dall’art. 159 del Codice n. 42 del 2004, sarebbe assimilabile in qualche modo al potere disciplinato dall’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990, sicché esso dovrebbe basarsi – in sede motivazionale – su una particolare motivazione che tenga conto degli elementi ivi previsti (e, in particolare, delle ragioni di interesse pubblico).

Così riassunta l’articolata censura dell’appellante, ritiene la Sezione che essa vada respinta

Sul punto, vanno richiamate le considerazioni dell’Adunanza Plenaria, poste a base della decisione n. 9 del 2001, che – nel ricostruire il quadro normativa vigente ratione temporis – ha posto in evidenza la natura e lo spessore dei poteri dell’autorità statale, in sede di esame dell’atto rilasciato dall’autorità delegata o subdelegata all’esercizio del potere di gestione del vincolo paesaggistico.

La citata decisione dell’Adunanza Plenaria ha posti in evidenza le peculiarità del potere esercitato dallo Stato, riconducibile agli articoli 9 e 117 della Costituzione, rimarcando come in materia il legislatore ha disciplinato la cogestione del vincolo paesaggistico – da parte dell’autorità statale – con l’attribuzione di un potere di annullamento che è esercitato legittimamente quando il titolo abilitativo rilasciato dall’autorità delegata, o subdelegata, non sia adeguatamente motivato.

In altri termini, l’autorità statale non deve esporre le ragioni di interesse pubblico che la inducano all’annullamento, ma può constatare come l’atto abilitativo posto al suo esame sia affetto da eccesso di potere.

La ricostruzione della Adunanza Plenaria è stata posta a base anche delle disposizioni dell’art. 159 del Codice, in cui sono state trasfuse – con modifiche che non rilevano nel giudizio – le disposizioni del precedente testo unico del 1999.

L’art. 159, quale disposizione speciale riguardante l’equilibrio dei poteri esercitabili in sede di gestione del vincolo paesaggistico, non è stato dunque inciso dalle previsioni di carattere generale dell’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990.

4. Col terzo motivo, l’appellante ha dedotto che il provvedimento statale sarebbe illegittimo, perché avrebbe compiuto valutazioni di merito e non un esame sulla legittimità dell’atto posto al suo esame.

La censura va respinta.

Come ha evidenziato la richiamata decisione dell’Adunanza Plenaria n. 9 del 2001, cui si è ispirata la successiva giurisprudenza, è del tutto legittimo che l’autorità statale – nel segnalare il vizio di eccesso di potere di cui è affetto l’atto sottoposto al suo esame – corrobori la propria statuizione di annullamento segnalando che esistono al riguardo anche ragioni sostanziali,

Per il principio di leale cooperazione, pur richiamato dalla Adunanza Plenaria, l’autorità statale potrebbe anche non annullare l’atto sottoposto al suo esame, qualora – malgrado il vizio di difetto di motivazione – l’atto stesso non comporti una sostanziale violazione dei valori tutelati.

E’ pertanto del tutto legittimo che l’Autorità statale osservi – in aggiunta alla statuizione centrale che ha ravvisato l’illegittimità dell’atto esaminato – che sussistono ragioni sostanziali tali da giustificare anche sul piano sostanziale l’esercizio del proprio potere, per l’estrema difesa del vincolo che altrimenti sarebbe violato dall’atto motivato in modo inadeguato.

5. Con il quarto motivo, l’appellante ha dedotto che l’atto posto all’esame della autorità statale sarebbe stato adeguatamente motivato, poiché l’originaria istanza è stata corredata da una relazione di parte, che ha particolarmente illustrato e approfondito lo stato dei luoghi e la compatibilità delle opere previste con le esigenze di tutela del vincolo..

Ritiene la Sezione che anche tale censura sa infondata.

La circostanza che la società abbia allegato elaborati tecnici evidenzianti la compatibilità paesaggistica dell’opera (pur inoltrati competente Soprintendenza) non esonerava l’amministrazione autorizzante dall’esternare le proprie specifiche valutazioni in ordine alla condivisibilità delle affermazioni contenute nell’elaborato tecnico.

In altri termini, gli apporti di parte sulla compatibilità delle opere con le esigenza di tutela del vincolo vanno tenuti in considerazione dalla autorità titolare del potere di rilascio della autorizzazione, tanto che il successivo diniego – che non ne abbia tenuto conto – risulterebbe senz’altro illegittimo per eccesso di potere.

Allo stesso modo, risulta però illegittimo per eccesso di potere l’autorizzazione rilasciata senza una specifica motivazione, anche se è stata presentata dall’interessata una relazione illustrativa.

In altri termini, il potere di rilascio della autorizzazione deve essere esercitato tenendo conto non solo della documentazione acquisita, ma anche sulla base di una idonea motivazione, che non sia una stereotipa formula di compatibilità, utilizzabile per le più diverse fattispecie, poiché deve risultare che l’autorità sia del tutto consapevole delle peculiarità dell’area e della incidenza su di essa che determinerebbe la realizzazione delle opere previste (come sul punto ha rilevato la già citata decisione dell’Adunanza Plenaria, con precisazioni rilevanti anche per l’interpretazione dell’art. 159 del Codice n. 42 del 2004)..

6. Per le ragioni che precedono, l’appello va respinto.

Le spese processuali seguono la soccombenza e pertanto l’appellante società va condannata al loro pagamento in favore dell’amministrazione appellata, in misura che appare congruo quantificare, avuto riguardo alla natura della controversia, in euro tremila (Euro 3000/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello (RG n. 8963 del 2010), come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali nella misura di euro tremila (Euro 3000/00), oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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