REGIONE UMBRIA LEGGE REGIONALE 20 maggio 2009, n. 12 Disciplina per l’attivita’ professionale di acconciatore.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 9 del 27-2-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 24 del 27 maggio 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita’ 1. La presente legge, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell’attivita’ di acconciatore), detta la disciplina per l’attivita’ professionale di acconciatore. In particolare definisce l’esercizio delle funzioni amministrative, le modalita’ per la definizione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi di formazione professionale nonche’ le modalita’ per il rilascio del titolo di abilitazione professionale. 2. La presente legge, tenuto conto delle esigenze del contesto sociale, urbano e del territorio regionale, e’ volta a garantire le condizioni omogenee di accesso al mercato e di esercizio dell’attivita’ per le imprese operanti nel settore e la tutela dei consumatori.

Art. 2 Esercizio dell’attivita’ 1. L’esercizio dell’attivita’ professionale di acconciatore, in qualunque forma ed a qualsiasi titolo esercitata, e’ subordinata al conseguimento dell’abilitazione professionale di cui all’art. 6 e alla presentazione della dichiarazione di inizio attivita’ al comune competente per territorio, previo possesso del nulla osta igienico-sanitario relativo ai locali in cui viene esercitata l’attivita’. 2. Sono soggette a dichiarazione di inizio attivita’ anche le attivita’ di acconciatore svolte presso strutture ricettive, centri commerciali, palestre, discoteche, luoghi di cura, di riabilitazione, di detenzione nonche’ nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa vigente. 3. L’attivita’ di acconciatore puo’ essere svolta anche presso il domicilio dell’esercente in regola con le disposizioni di cui alla presente legge, a condizione che i locali utilizzati dispongano dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia urbanistica, di igiene, sanita’ e sicurezza, con specifico riguardo alla dotazione di ingressi e servizi igienici separati da quelli utilizzati per la civile abitazione. 4. L’attivita’ di acconciatore puo’ essere svolta presso il domicilio del cliente nel rispetto dei criteri stabiliti dalla presente legge e dalla normativa vigente in materia. 5. Non e’ ammesso lo svolgimento dell’attivita’ di acconciatore in forma ambulante o di posteggio. 6. E’ ammesso lo svolgimento di attivita’ a fini didattici o di dimostrazione.

Art. 3 Funzioni della Regione 1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei criteri generali di cui all’accordo 29 marzo 2007, n. 65/CSR e alle disposizioni regionali vigenti in materia di formazione professionale, standard professionali e formativi, modalita’ di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi, stabilisce con proprio atto: a) i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi, le modalita’ di svolgimento degli esami, nonche’ gli standard di preparazione tecnico-culturale, ai fini del conseguimento dell’abilitazione professionale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative; b) la programmazione dell’offerta formativa pubblica, sulla base delle esigenze del settore; c) le modalita’ di accertamento delle competenze pregresse maturate con la frequenza di attivita’ formative ed esperienze lavorative in imprese di acconciatura; d) le modalita’ di rilascio dell’abilitazione professionale di cui all’art. 6, inclusa l’organizzazione dell’esame finale per il conseguimento della stessa; e) le modalita’ di accertamento delle maturate esperienze lavorative qualificate di cui all’art. 6, comma 6 della legge n. 174/2005. 2. La Giunta regionale con l’atto di cui al comma 1 dispone l’autorizzazione e il riconoscimento dei corsi di formazione non ricompresi nella programmazione pubblica regionale, inclusa la definizione delle eventuali prescrizioni di messa in conformita’, ai fini del l’ammissione dei partecipanti all’esame di abilitazione professionale.

Art. 4 Funzioni delle province 1. Le province esercitano le seguenti funzioni: a) concorrono alla definizione della programmazione regionale in materia, nell’ambito delle forme e delle procedure di concertazione previste dalla normativa vigente; b) gestiscono le iniziative pubbliche di formazione professionale riguardanti le attivita’ di acconciatore, nel rispetto di quanto previsto nell’atto amministrativo di cui all’art. 3.

Art. 5 Funzioni dei comuni 1. I comuni esercitano le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l’esercizio delle attivita’ previste dalla presente legge, fatte salve le competenze della Azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio in materia di igiene, sanita’ e sicurezza degli operatori. 2. I comuni disciplinano in particolare: a) le superfici minime ed i requisiti dimensionali dei locali impiegati nell’esercizio dell’attivita’ di acconciatore; b) i requisiti per migliorare la qualita’ dei servizi per i consumatori e assicurare le migliori condizioni di accessibilita’ ai servizi medesimi; c) l’obbligo e le modalita’ di esposizione delle tariffe professionali, degli orari di apertura e dei turni di chiusura; d) le disposizioni relative ai procedimenti amministrativi per la presentazione della dichiarazione di inizio attivita’ (DIA); e) le modalita’ di svolgimento dell’attivita’ presso il domicilio del cliente. 3. I comuni esercitano le funzioni di vigilanza e controllo relativamente all’esercizio dell’attivita’ di acconciatore.

Art. 6 Abilitazione professionale 1. L’abilitazione all’esercizio della professione si consegue a seguito del superamento di un esame tecnico-pratico finale, successivo allo svolgimento delle attivita’ formative conformi agli standard regionali e del l’eventuale periodo di inserimento presso un’impresa di acconciatura, cosi come disposto dall’art. 3 della legge n. 174/2005. 2. La frequenza di attivita’ formative puo’ essere oggetto di riconoscimento di crediti formativi, in applicazione alla normativa regionale in materia. 3. L’esame finale, rivolto, in conformita’ agli standard di certificazione definiti dalla Regione, alla verifica del possesso delle competenze di cui allo standard professionale nazionale, definito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e’ svolto da una commissione nominata secondo le procedure previste dalla normativa vigente in materia di formazione professionale. 4. La Regione dispone il riconoscimento dell’abilitazione professionale di acconciatore acquisita in altri Stati membri dell’Unione europea, ai sensi della normativa vigente.

Art. 7

Trasferimento della titolarita’

1. In caso di trasferimento dell’azienda in gestione o in
proprieta’, per atto tra vivi o per causa di morte, il subentrante
effettua, entro trenta giorni dalla data di trasferimento
dell’azienda, la relativa comunicazione al comune competente
indicando il nominativo del soggetto in possesso dell’abilitazione
professionale.
2. La cessazione dell’attivita’ di acconciatore e’ soggetta alla
comunicazione al comune territorialmente competente entro e non oltre
trenta giorni dalla cessazione della stessa.

Art. 8 Sanzioni amministrative 1. Chiunque svolge trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o piu’ requisiti o in violazione delle modalita’, previste dalla presente legge, e’ soggetto al pagamento della sanzione pecuniaria di seguito indicata: a) per l’esercizio dell’attivita’ senza il possesso del l’abilitazione professionale di acconciatore: da euro 2.000,00 ad euro 5.000,00; b) per l’esercizio dell’attivita’ senza la presentazione della DIA: da euro 3.000,00 ad euro 5.000,00; c) per la mancata comunicazione della cessazione dell’attivita’, nonche’ di trasferimento ad altri dell’azienda: da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00; d) per l’omessa esposizione delle tariffe professionali e del cartello degli orari e dei turni di chiusura: da euro 300,00 ad euro 1.000,00; e) per la mancata osservanza degli orari e turni di chiusura: da euro 100,00 ad euro 500,00. 2. Per l’irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 30 maggio 1983, n. 15 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati).

Art. 9

Norme finali e transitorie

1. I soggetti in possesso della qualifica di barbiere alla data
di entrata in vigore della presente legge possono ottenere
l’abilitazione professionale per lo svolgimento dell’attivita’ di
acconciatore con le modalita’ indicate dall’art. 6, comma 5 della
legge n. 174/2005.
2. I regolamenti comunali in materia continuano ad applicarsi in
quanto compatibili con le disposizioni della presente legge.
3. Le attivita’ formative, finalizzate al conseguimento della
qualifica di acconciatore, in corso di realizzazione nel territorio
regionale o programmate dalla Regione Umbria e dalle Province di
Perugia e Terni alla data di entrata in vigore della presente legge,
sono parificate a quelle previste dal comma 1, lettera a) dell’art. 3
della legge n. 174/2005.
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Umbria.
Perugia, 20 maggio 2009

LORENZETTI

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-02-27&task=dettaglio&numgu=9&redaz=009R0534&tmstp=1267690195457

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