Cons. Stato Sez. VI, Sent., 23-02-2011, n. 1128

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con il ricorso di primo grado n. 1348 del 1997, l’odierna appellante ha impugnato:

a) il provvedimento 16 giugno 1997, n. 2, con cui la Capitaneria di porto di Porto Torres le ha ingiunto di sgomberare un’area demaniale abusivamente occupata, entro 15 giorni;

b) il provvedimento 17 giugno 1997, n. 11227, con cui il medesimo organo le ha negato la concessione demaniale marittima sull’area predetta;

c) il provvedimento 9 maggio 1997, n. 1, con cui il medesimo organo aveva ingiunto lo sgombero di detta area ad altra persona diversa dalla proprietaria.

2. Il Tar adito ha respinto il ricorso con la sentenza in epigrafe, osservando che:

a) la domanda presentata dall’interessata sarebbe da qualificare come istanza di sanatoria per abusiva occupazione di suolo demaniale;

b) anche a voler qualificare la domanda come istanza di concessione demaniale, il ricorso sarebbe infondato, essendo sufficientemente motivato il diniego opposto dall’amministrazione;

c) l’amministrazione avrebbe comunque tenuto conto, prima di ordinare lo sgombero, della domanda di sanatoria, ritenendola motivatamente non accoglibile;

d) il termine di 15 giorni assegnato per lo sgombero è congruo.

3. Ha proposto appello l’originaria ricorrente, la quale ha dedotto anzitutto che il diniego di concessione si fonderebbe sulla circostanza che la concessione consentirebbe l’uso esclusivo di bene demaniale, senza tener conto che l’art. 36 cod. nav. consente l’uso esclusivo, che è proprio l’oggetto della concessione demaniale.

Non sarebbe inoltre stato considerato che in fatto il muretto a secco e il pontile esisterebbero da oltre 40 anni, e dunque per tale periodo l’uso esclusivo sarebbe stato di fatto assentito.

3.1. Le censure così riassunte sono infondate.

E’ vero che in astratto sono ammissibili concessioni del demanio, che ne conferiscono un uso esclusivo, tuttavia spetta all’Amministrazione valutare caso per caso se l’uso esclusivo è compatibile con la destinazione all’uso pubblico del bene demaniale.

Nel caso di specie la valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati è stata compiuta e si è conclusa con un giudizio di non compatibilità dell’uso esclusivo con l’interesse pubblico.

Tale giudizio è immune da vizi logici o di travisamento, poiché ha tenuto adeguatamente conto dello stato dei luoghi e della prevalenza dell’interesse pubblico a consentirne la fruizione da parte della collettività.

Né rileva che in fatto che le opere private insistenti sul demanio non sono mai contestate per oltre 40 anni, perché una situazione di mero fatto palesemente contra legem non può dar luogo a una pretesa legittima, né ad un legittimo affidamento, e non giustificava di per sé il rilascio della concessione.

4. Con il secondo mezzo si lamenta che in pendenza di domanda di sanatoria non potevano essere adottati provvedimenti repressivi, e che il termine assegnato per lo sgombero è stato troppo breve.

4.1. La censura va disattesa.

Dall’esame della documentazione acquisita, risulta che l’amministrazione si è pronunciata sull’istanza di sanatoria contestualmente all’ordine di sgombero, mediante il diniego di concessione, sicché non può ritenersi violata la regola secondo cui prima di ordinare lo sgombero va valutata la possibilità di sanatoria.

Il termine assegnato per lo sgombero, pari a 15 giorni, non è eccessivamente breve avuto riguardo alla modesta entità delle opere da rimuovere e non avendo la ricorrente dedotto quali sarebbero le difficoltà di rimozione nel rispetto del termine (e ciò a tacer del fatto che comunque l’interessata non ha eseguito il provvedimento anche in pendenza del giudizio).

5. In conclusione l’appello va respinto.

Le spese del secondo grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in euro mille.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 1453 del 2006, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte appellante al pagamento delle spese e onorari del secondo grado di lite nella misura di euro mille.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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