Cons. Stato Sez. VI, Sent., 23-02-2011, n. 1112

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) – Con sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, sez. III ter, n. 1622 del 3 marzo 2005, resa sul ricorso n. 13611/2002, è stato accolto il ricorso della società E.G. s.n.c. di G.D., avverso il decreto ministeriale n. 30 del 27 giugno 2002, con il quale veniva revocato un finanziamento, concesso con D.M. del 10 maggio 2000, con ulteriore diffida a restituire l’anticipazione già percepita; quanto sopra con riferimento alle agevolazioni previste dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante "azioni positive per l’imprenditorialità femminile".

Nella citata sentenza si rileva, in particolare, una illegittima applicazione dell’art. 8, comma 1, del D.M. n. 706 del 1996 (regolamento sulle agevolazioni di cui trattasi), in base al quale gli investimenti approvati si sarebbero dovuti realizzare entro il termine di 360 giorni, decorrente dalla comunicazione di concessione del contributo; detto decreto era stato, infatti, abrogato – senza norme transitorie – dall’art. 23, comma 2, del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 314, che prevedeva per gli investimenti in questione un termine pari a 24 mesi; al momento dell’entrata in vigore della nuova normativa, d’altra parte, il procedimento che qui interessa non era ancora concluso, né erano stati espletati i previsti controlli, senza alcun esaurimento del rapporto che, pertanto, sarebbe passato al diverso nuovo regime giuridico introdotto (in base alla teoria del fatto compiuto e del principio "tempus regit actum".

In sede di appello, il Ministero delle Attività Produttive richiama le irregolarità riscontrate (utilizzo promiscuo del finanziamento, per la richiedente società E.G. e per la società I.E. s.r.l., ubicata nella medesima sede); tenuto conto delle spese ritenute non finanziabili, pertanto, gli investimenti effettuati sarebbero stati al di sotto del limite del 60%, fissato dall’art. 8 del D.M. n. 706 del 1996, da ritenere applicabile alle procedure definite prima della relativa abrogazione; inapplicabile alla fattispecie, viceversa, sarebbe stato il D.P.R. n. 314 del 2000, radicalmente innovativo in ordine agli interventi di cui trattasi ed applicabile, pertanto, solo alle domande presentate a decorrere dal primo bando utile, immediatamente successivo all’entrata in vigore del regolamento stesso, come chiarito dalla circolare ministeriale n. 1138442 del 2 febbraio 2001.

Del tutto inammissibile, infine, sarebbe stato l’utilizzo del finanziamento non in via esclusiva per l’attività, cui il medesimo era espressamente finalizzato, ma per un soggetto completamente diverso.

2) – Premesso quanto sopra, questa Sezione, con decisione interlocutoria n. 3630 dell’8 giugno 2010, ha ritenuto necessario acquisire, in via istruttoria, la seguente documentazione, inerente la disciplina del rapporto di cui trattasi:

a) il decreto di concessione del contributo n. 30/c del 10 maggio 2000;

b) ogni altro eventuale documento, in cui fossero esplicitate le modalità di effettuazione degli investimenti oggetto di causa;

c) una dettagliata relazione sull’eventuale completamento, o meno, degli investimenti stessi a seguito della pronuncia di primo grado.

La causa, esperita l’istruttoria (con atti depositati dall’Avvocatura il 19 luglio 2000), torna, ora, per la decisione.

3) – Con la propria relazione istruttoria (n. 19954 dell’8 luglio 2010), il Ministero dello sviluppo economico, oltre a ripercorrere la vicenda di cui si discute nel suo sviluppo storico, ha ricordato che, dopo la proposizione del presente appello (notificato il 17 maggio 2005), il TAR, in sede di esecuzione del giudicato di cui all’anzidetta sentenza n. 1622 del 2005 (di cui non era stata richiesta la sospensione di efficacia), ha ordinato al Ministero di darvi esecuzione non già disponendo, peraltro, l’erogazione di somme, ma limitando l’ottemperanza soltanto all’obbligo di riesaminare la posizione della ricorrente in base alla nuova disciplina regolamentare ritenuta applicabile dai primi giudici (art. 15, comma 5, del D.P.R. n. 314/2000).

Per l’effetto, la stessa Amministrazione ha riesaminato, in sede di ottemperanza, la situazione onde verificare il possesso del requisito del raggiungimento da parte dell’interessata del limite massimo del 60% dei costi originariamente ammessi alla concessione ai fini del mantenimento del contributo; a tal fine, ha chiesto all’impresa l’invio di documentazione ad hoc, debitamente inviatale.

Con nota del 12 aprile 2006, all’esito dell’esame della documentazione ora richiamata, il Ministero comunicava alla ditta che era emerso che nessun ulteriore costo era stato sostenuto nel nuovo termine di 24 mesi dalla data del decreto di concessione e che non era possibile riammettere ad agevolazione i costi a suo tempo stralciati dalla Guardia di Finanza; quindi, con nota in data 19 luglio 2006, il Ministero avviava un nuovo procedimento di revoca del contributo che si concludeva con l’adozione di un nuovo decreto di revoca delle agevolazioni (26 febbraio 2007, n. 549/2007/21592).

Anche tale provvedimento è stato impugnato dalla ditta destinataria, ma il relativo ricorso è stato definito dal TAR del Lazio, sede di Roma, con sentenza 15 marzo 2010, n. 3989, declinatoria della giurisdizione del giudice amministrativo; tale sentenza non risulta gravata d’appello innanzi a questo Consiglio (né all’Amministrazione appellante risulta la riassunzione del giudizio innanzi al giudice civile).

In questa situazione, pronunciando sull’appello, non resta al Collegio che dichiarare improcedibile il ricorso di primo grado per sopravvenuta carenza di interesse; la controversia ha, infatti, trovato la propria definizione nell’adozione di un nuovo provvedimento, sostitutivo del primo, comunque sfavorevole alla parte, in quanto reiterativo, pur su di una differente base normativa, della contestata revoca.

Tale ulteriore provvedimento è stato autonomamente impugnato con ricorso definito, peraltro, in primo grado con inoppugnata sentenza declinatoria della giurisdizione (e mancata riassunzione del giudizio innanzi all’autorità giudiziaria, dichiarata dal TAR munita di giurisdizione al riguardo); ciò che fa venire meno l’interesse alla definizione del giudizio radicato con l’originario ricorso al TAR n. 13611/2002, la pretesa della parte ricorrente in primo grado non potendo, comunque, più trovare soddisfazione.

Attesa la peculiarità della vicenda possono essere integralmente compensate tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), pronunciando sull’appello n. 4502 del 2005, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile il ricorso di primo grado n. 13611 del 2002 ed annulla senza rinvio la sentenza impugnata.

Spese dei due gradi compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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