Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-12-2010) 24-02-2011, n. 7122

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza 17 Marzo 2010 il Tribunale di Roma, quale giudice del riesame, ebbe a confermare la misura cautelare emessa dal Giudice delle indagini preliminari in sede nei confronti del Sig. S. in relazione al reato di associazione per delinquere e a plurime violazioni tributarie.

Con istanza successiva all’esecuzione della misura suddetta (avvenuta il 26 Febbraio 2010), il Sig. S. ebbe a richiedere la revoca o sostituzione della misura; la richiesta è stata respinta dal Giudice delle indagini preliminari con l’ordinanza emessa in data 9 Marzo 2010. Avverso tale decisione è stato proposto appello che il Tribunale di Roma ha respinto con l’ordinanza in data 31 Maggio 2010 oggetto del presente procedimento. Afferma il Tribunale che l’atto di appello si fonda su elementi sopravvenuti alla decisione del Giudice delle indagini preliminari e che avrebbero dovuto essere a lui sottoposti, non potendo essere fatti valere per la prima volta davanti al Tribunale in sede di appello.

Avverso tale decisione ricorre il Sig. S. con atto sottoscritto dai Difensori. Premesso che in data 17 Maggio 2010 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma ha concesso al Sig. S. la modifica della misura applicando la custodia presso il domicilio, il ricorso censura la decisione del Tribunale emessa il successivo 19 Maggio 2010.

Con primo motivo si lamenta vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e) in relazione all’art. 125 c.p.p., comma 3, per essere del tutto carente la motivazione del provvedimento, l giudici di appello avrebbero non solo operato un irrituale rinvio alla decisione assunta in sede di riesame (ordinanza 17 Marzo 2010), atto non presente nel fascicolo dell’appello, ma omettono del tutto di motivare su alcuni profili di appello diversi e ulteriori rispetto ai temi introdotti con il riesame (il riferimento è ai motivi 8 e 9 dell’atto di appello), sull’atto di dimissioni del Sig. S. dalla carica di amministratore della società, sulle correzioni che l’atto di appello apportava ad alcuni errori di fatto in cui era incorsa l’ordinanza di riesame, sulla rilevanza del tempo trascorso dai fatti una volta venuta meno l’ipotesi di riciclaggio erroneamente attribuita al ricorrente.

Con secondo motivo si lamenta vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e) in relazione all’art. 125 c.p.p., comma 3, per avere il Tribunale totalmente omesso di valutare gli elementi nuovi prodotti dalla Difesa in apertura di udienza. La volontaria esclusione di tali elementi dal novero degli atti esaminabili contrasta con la giurisprudenza che ne ammette la produzione, ponendo il solo limite che essi non esorbitino dall’oggetto dei motivi di impugnazione e che su di essi venga consentito il contraddittorio tra tutte le parti.
Motivi della decisione

La Corte ritiene che il ricorso meriti parziale accoglimento.

Occorre preliminarmente rilevare che il ricorrente lamenta infondatamente l’esistenza di un vizio motivazionale che discenderebbe dal richiamo ad altro e precedente provvedimento assunto dal Tribunale e non presente negli atti del presente procedimento.

Si tratta, infatti, di precedente decisione che il Tribunale di Roma ha assunto, sempre quale giudice del riesame, in data 17 marzo 2010 avverso la misura cautelare, emessa dal Giudice delle indagini preliminari nel mese di febbraio 2010, che costituisce il presupposto dell’istanza di revoca o sostituzione oggetto della decisione qui impugnata. L’ordinanza 17 marzo 2010 del Tribunale di Roma, dunque, concerne l’unica misura cautelare applicata al ricorrente e fu oggetto di successivo ricorso per cassazione da parte del Sig. S., con la conseguenza che si è in presenza di provvedimento notificato allo stesso S. e fatto oggetto di specifico controllo. Va così escluso che il rinvio a quel provvedimento operato dalla motivazione dell’ordinanza qui impugnata abbia introdotto un elemento ignorato dall’indagato e abbia in qualche misura violato il suo diritto al pieno contraddittorio e all’effettiva difesa.

Quanto al primo motivo, la Corte rileva che non si ravvisa il vizio di carenza di motivazione che il ricorrente prospetta per avere il Tribunale omesso di dare risposta all’esistenza di elementi che farebbero venire meno le esigenze cautelari poste a fondamento della misura. In particolare, il ricorrente richiama i motivi 8 e 9 dell’atto di appello e lamenta che non siano stati affrontati i temi posti dal decorso del tempo dai fatti, dalla cessazione della carica societaria e dalla insussistenza a suo carico delle ipotesi di riciclaggio.

Sul punto va rilevato che la lettura (pag. 19 e ss) dei motivi di appello ottavo ("Infondatezza della motivazione dell’ordinanza impugnata anche con riferimento al preteso significato indiziario della residenza a Londra dell’Ing. S.") e nono ("Operazioni Unicredit e factoring e Fastweb") evidenzia come essi contengano riferimento ai presupposti indiziari della misura e non alle esigenze cautelari. Inoltre, il rinvio alla precedente ordinanza del Tribunale del riesame richiama la decisione ivi assunta con riguardo all’originaria misura e alla rilevanza dei medesimi elementi di fatto invocati in questa sede (cessazione dalla carica societaria; decorso del tempo; insussistenza di accuse di riciclaggio).

Merita, invece, accoglimento il secondo motivo di ricorso.

La Corte non condivide l’interpretazione adottata dal Tribunale secondo cui, con riferimento all’art. 310 c.p.p., sarebbe precluso alla parte introdurre in sede di appello elementi nuovi rispetto a quelli valutati dal Giudice delle indagini preliminari. Con plurime decisioni questa Corte ha affermato che l’unico limite alla introduzione di elementi "nuovi" è rappresentato dai confini del "devolutum", e cioè dal contenuto dei motivi di impugnazione (si veda Seconda Sezione Penale, sentenza n. 6728 del 2002, Ianno, rv 233159, nonchè la recente decisione di questa Sezione, n. 28253 del 2010, B., rv 248135). Ciò significa che l’eventuale richiesta delle parti di acquisire "nuova documentazione" avanzata in sede di appello "può essere rigettata soltanto se in conferente, se ha ad oggetto atti di cui è vietata l’acquisizione, o se il giudice ritiene di essere in grado di decidere senza integrazione probatoria" (Seconda Sezione Penale, sentenza n. 7225 del 2006, Liquidato e altri, rv 235935).

Sulla base delle considerazioni che precedono la Corte annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma per un nuovo esame che terrà conto del principi interpretativo affermato con la presente decisione.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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