Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
G Dott. O. Cedrangolo, che ha chiesto declaratoria di inammissibilità.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Con ordinanza in data 13.04.2010 il Tribunale di Milano in composizione monocratica, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza proposta da P.F. volta ad ottenere riconoscimento in executivis del vincolo della continuazione, ex art. 81 cpv. c.p., e art. 671 c.p.p., tra i fatti di cui alle sentenze di condanna ivi indicate, rilevando : a vi era eterogeneità tra il primo gruppo di reati (contro il patrimonio) ed il secondo (in materia di stupefacenti); b non sussistevano elementi concreti che indicassero un’unica programmazione ab initio, stante anche il notevole lasso di tempo trascorso tra i vari fatti; e non era documentato lo stato di tossicodipendenza dell’istante all’epoca.
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto condannato che motivava l’impugnazione svolgendo, con atto personale, le seguenti deduzioni: a) il giudice dell’esecuzione aveva disconosciuto lo stato di tossicodipendenza che, invece, era conclamato nell’ordinanza dello stesso Tribunale in data 20.07.2007;
b) con tale ultima ordinanza era stata riconosciuta la continuazione tra fatti del (OMISSIS).
3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva declaratoria di inammissibilità del ricorso.
4. Il ricorso, infondato, deve essere rigettato con ogni dovuta conseguenza di legge.- Ed invero il giudice dell’esecuzione ha correttamente respinto l’istanza facendo riferimento a due elementi di carattere risolutivo, quali la distanza nel tempo (che va dai sei ai nove anni) e l’eterogeneità delle condotte e delle tipologie dei reati (i primi contro il patrimonio, i secondi in materia di stupefacenti). Trattasi di circostanze in fatto che l’odierno ricorrente assolutamente non contrasta, se non invocando l’esito positivo di diversa procedura esecutiva, qui non esaminabile per mancata allegazione al ricorso, e comunque (a quel che è dato ricavare dalle deduzioni) non comparabile per diversità di presupposti (differente tipologia di reati). Nè diversa conclusione può prendersi in ordine alla dedotta tossicodipendenza, offerta quale elementi unificante, posto che è pacifica giurisprudenza di questa Corte di legittimità che tale elemento, ove documentato, dovrà essere preso in considerazione, ma non può ex se determinare il riconoscimento di una continuazione che sia risultata insussistente sotto altri, più determinanti, profili (cfr. Cass. Pen. Sez. 1, n. 39704 in data 07.11.2006, Rv. 235045, Vurro; Cass. Pen. Sez. 5, n. 40724 in data 12.07.006, R. 235480, Pieri; Cass. Pen. Sez. 1, n. 33518 in data 07.07.2010, Rv. 248124, Trapasso; ecc).
L’esclusione della continuazione che il giudice dell’esecuzione ha ritenuto sotto i predetti profili (distanza nel tempo ed eterogeneità delle condotte), valutazione in fatto logica e coerente, qui non censurabile, finisce per rendere irrilevante la deduzione dell’odierno ricorrente di cui sopra sub 2.b..
In definitiva il ricorso, infondato, deve essere rigettato. Alla completa reiezione dell’impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell’art. 616 c.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente P.F. al pagamento elle spese processuali.
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