T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 23-02-2011, n. 1694 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

la società ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe con il quale, in relazione alla notificazione della cartella esattoriale n. 09720100142435335, è stata rigettata l’istanza di rateazione del debito ai sensi dell’art. 19 del dpr. N. 602 del 1973;

Considerato che, secondo la giurisprudenza della Sezione, il ricorso è da ritenere inammissibile per difetto di giurisdizione (cfr. Tar Lazio II, 2.1.2009 n. 17);

Ritenuto infatti che l’art. 2 del decreto legislativo 31.12.1992 n. 546 (come modificato dall’art. 12, comma 2, della L. n. 448 del 2001) stabilisce che "appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi ed ogni altro accessorio"; e poiché le cartelle esattoriali per cui è causa, sono state emesse per la riscossione di tributi asseritamente dovuti all’Erario, la giurisdizione sulla controversia in questione non spetta al Giudice amministrativo, ma a quello tributario;

Ritenuto che è evidente che la controversia ha ad oggetto un debito tributario, sicché ogni questione connessa al pagamento, essendo accessoria a quella principale, resta in essa assorbita;

Ritenuto che le spese di causa possono essere interamente compensate fra le parti;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Compensa spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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