Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 26-01-2011) 25-02-2011, n. 7460 Bancarotta fraudolenta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Latina "derubricò" l’originaria imputazione di bancarotta fraudolenta documentale ascritta a R.C. (amministratore di Srl ASIA, fallita il (OMISSIS)), in bancarotta semplice documentale e condannò il predetto anche in relazione alla fraudolenta distrazione, compiuta in epoca post-fallimentare (il 9.11.2001), di una pressa appartenuta alla società e del reato di effrazione di sigilli.

La Corte d’Appello di Roma ha confermato la condanna. n ricorso della difesa di R. si duole:

– dell’inosservanza della legge processuale per avere il Tribunale omesso di apprezzare l’impedimento assoluto dedotto dall’imputato, rappresentato dallo stato di detenzione;

– dell’erronea applicazione della legge penale per avere ravvisato il delitto di bancarotta semplice nonostante che l’imputato avesse presentato la documentazione alla Guardia di Finanza ed avesse comunicato il nominativo del commercialista presso cui poteva essere reperito, senza che gli organi fallimentari provvedessero ad acquisirlo (o a contattare il depositario);

– dell’inosservanza della legge processuale e carenza di motivazione per avere ritenuto ricorrente certezza della penale responsabilità quanto alla distrazione post-fallimentare, non essendo prova sicura alcuna al proposito;

– della carenza di motivazione in relazione alla responsabilità del reato di violazione di sigilli, mancando ogni motivazione al riguardo;

– dell’eccessività della pena e indebita esclusione delle circostanze attenuanti generiche;

– della prescrizione dei delitti di cui alla L. Fall., art. 2171 e art. 349 c.p..
Motivi della decisione

E’ fondato il primo mezzo: il tribunale ha omesso di rinviare il processo nonostante fosse stato informato dal difensore dell’imputato che l’assenza di questi era dovuta a cause indipendenti dalla sua volontà. Non si trattava, quindi, di una ipotesi di contumacia.

Infatti, la detenzione dell’imputato per altra causa, sopravvenuta nel corso del processo e comunicata solo in udienza, integra un’ipotesi di legittimo impedimento a comparire e preclude la celebrazione del giudizio in contumacia, non essendo ascrivibile al giudicabile alcun onere di comunicazione dell’impedimento.

Nel caso in esame la comunicazione pervenne dal difensore ed era dovere del giudice accertarsi del suo fondamento sulla scorta del ragguaglio verbalmente fornito. La violazione rappresenta lesione dei fondamentali diritti di difesa (cfr. art. 24 Cost.; art. 6 CEDU) ed importa la nullità assoluta della prima decisione, invalidità che travolge anche la pronuncia di appello.

Pertanto la Corte annulla le sentenze di 1^ e di 2^ grado, con rinvio al Tribunale di patina per nuovo giudizio.
P.Q.M.

Annulla le sentenza di 1^ e di 2^ grado con rinvio al Tribunale di Latina per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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