Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.
Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 11 del 13-3-2010
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 22 de 20 maggio 200) REGIONE SICILIANA l’assemblea regionale Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Risultati differenziali 1. Ai sensi dell’art. 3, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 27 aprile 1999, n. 10, e considerati gli effetti della presente legge, il saldo netto da finanziare per l’anno 2009 e’ determinato in termini di competenza in 683.274 migliaia di euro. 2. Tenuto conto degli effetti della presente legge sul bilancio pluriennale a legislazione vigente, per l’anno 2010 e’ determinato un saldo netto da impiegare pari a 174.573 migliaia di euro, mentre per l’anno 2011 e’ determinato un saldo netto da finanziare pari a 42.550 migliaia di euro. 3. Il Ragioniere generale della Regione e’ autorizzato ad effettuare operazioni finanziarie per il finanziamento di investimenti coerenti con l’art. 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 compresi quelli inclusi nel Programma attuativo regionale 2007-2013, nelle more della definizione dell’iter di approvazione dello stesso, per un ammontare complessivo pari a 650.000 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2009, di 455.000 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2010 e di 261.000 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2011.
Art. 2 Disposizioni in materia di residui attivi, passivi e perenti 1. Le entrate accertate contabilmente fino all’esercizio 2007 a fronte delle quali, alla chiusura dell’esercizio 2008, non corrispondono crediti da riscuotere nei confronti di debitori certi, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell’esercizio medesimo. 2. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, su indicazione delle competenti amministrazioni, si procede all’individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1. Copia di detto decreto e’ allegata al rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2008. 3. Qualora, a fronte delle somme eliminate a norma del presente articolo, sussistano eventuali crediti, si provvede al loro accertamento all’atto della riscossione con imputazione al conto della competenza dei pertinenti capitoli di entrata. 4. Le somme perenti agli effetti amministrativi relative ad impegni assunti fino all’esercizio finanziario 1998, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell’esercizio finanziario 2008, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell’esercizio medesimo. 5. Con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione si procede all’individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 4. Copia di detti decreti e’ allegata al rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2008. 6. Gli impegni di parte corrente assunti a carico del bilancio della Regione fino all’esercizio 2007 e quelli di conto capitale assunti fino all’esercizio 2006, per i quali alla chiusura dell’esercizio 2008 non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono eliminati dalle scritture contabili della Regione dell’esercizio medesimo. 7. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 6 non si applicano alle spese per esecuzione di opere, qualora il progetto dell’opera finanziata sia esecutivo e gli enti appaltanti abbiano gia’ adottato le deliberazioni che indicono la gara, stabilendo le modalita’ di appalto. 8. Con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione, su indicazione delle competenti amministrazioni, si procede all’individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 6. Copia di detti decreti e’ allegata al rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2008. 9. Qualora, a fronte delle somme eliminate ai sensi dei precedenti commi, sussista ancora l’obbligo della Regione e, nel caso di eliminazione di somme perente da eliminare ai sensi del comma 4, sia documentata l’interruzione dei termini di prescrizione, si provvede al relativo pagamento con le disponibilita’ dei capitoli aventi finalita’ analoghe a quelli su cui gravavano originariamente le spese o, in mancanza di disponibilita’, mediante iscrizione in bilancio delle relative somme, da effettuarsi con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni e dell’art. 47 della legge regionale n. 7 agosto 1997, n. 30. 10. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all’Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana.
Art. 3 Limiti d’impegno 1. Le somme impegnate su capitoli di spesa relativi a limiti poliennali di impegno autorizzati con leggi precedenti all’esercizio finanziario 2008 e per le quali alla chiusura del medesimo esercizio finanziario 2008 non siano stati emessi titoli di spesa, sono eliminate dal bilancio. Sono, comunque, fatti salvi i pagamenti effettuati durante l’esercizio provvisorio del bilancio dell’anno 2009. 2. Qualora con riguardo alle somme eliminate in attuazione del comma 1 sussista l’obbligazione giuridicamente perfezionata nell’anno di assunzione dell’impegno poliennale, si provvede a valere sul pertinente fondo di riserva istituito ai sensi dell’art. 8 della legge regionale n. 27 febbraio 1992, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, con le modalita’ di cui al comma 1 dell’art. 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e previa istanza documentata da presentare al competente dipartimento regionale che ha disposto l’originario impegno.
Art. 4 Controllo e monitoraggio della spesa 1. Per l’esercizio finanziario 2009, i centri di responsabilita’ amministrativa dell’Amministrazione regionale assumono mensilmente impegni di spesa per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti nei capitoli istituiti secondo la ripartizione effettuata ai sensi dell’art. 1, comma 18, della legge regionale n. 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, con esclusione delle spese per stipendi, retribuzioni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria nonche’ per interessi, poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, obblighi derivanti dalla normativa comunitaria o da accordi di programma stipulati con lo Stato, annualita’ relative ai limiti di impegno e rate di ammortamento mutui ed ogni altra spesa non frazionabile. 2. Ai fini di un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, qualora si accerti un rilevante scostamento dagli obiettivi di finanza pubblica rispetto ai risultati differenziali determinati con l’approvazione con legge regionale dei documenti contabili – bilancio di previsione e disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2009 – il Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale per il bilancio e le finanze, dispone con proprio decreto la limitazione all’assunzione di impegni di spesa, anche se autorizzati in forza di leggi regionali, e all’emissione di titoli di pagamento a carico del bilancio della Regione, con esclusione delle spese individuate al comma 1. Per effettive, motivate e documentate esigenze l’Assessore regionale per il bilancio e le finanze puo’ proporre al Presidente della Regione, su segnalazione delle competenti amministrazioni, l’esclusione di altre spese dalla predetta limitazione all’assunzione di impegni di spesa o all’emissione di titoli di pagamento. 3. Le disposizioni previste al comma 1 si applicano altresi’ agli istituti, aziende, agenzie, consorzi, esclusi quelli costituiti unicamente tra enti locali, organismi ed enti regionali comunque denominati, che usufruiscono di trasferimenti diretti o indiretti da parte della Regione. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle aziende unita’ sanitarie locali e alle aziende ospedaliere e agli enti del settore.
Art. 5 Contenimento delle spese di funzionamento 1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 2, comma 600, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l’Amministrazione regionale, gli enti del servizio sanitario regionale e gli enti regionali costituenti il settore pubblico regionale di cui alla lettera d) del comma 2 dell’art. 2 della legge regionale n. 27 aprile 1999, n. 10, adottano piani triennali per la individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nella automazione d’ufficio, nonche’ delle autovetture di servizio, anche attraverso il ricorso a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativi. 2. Nei piani di cui al comma 1 sono altresi’ individuati gli interventi diretti alla soppressione o all’accorpamento di uffici e strutture centrali e periferiche, finalizzati anche alla istituzione di sportelli unici per gli utenti ed alla riduzione di oneri per la locazione e la gestione di immobili. 3. A consuntivo annuale le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1 trasmettono una relazione agli organi di controllo e alla Corte dei conti. Il Presidente della Regione trasmette all’Assemblea regionale siciliana ed alla Corte dei conti la relazione relativa all’Amministrazione regionale.
Art. 6
Programma straordinario di analisi e valutazione
della spesa delle amministrazioni regionali
1. L’Assessore regionale per il bilancio e le finanze promuove,
per l’anno 2009, la realizzazione di un programma straordinario di
analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni regionali,
individuando le criticita’, le opzioni di riallocazione delle
risorse, le possibili strategie di miglioramento dei risultati
ottenibili con le risorse stanziate, sul piano dell’efficacia, della
qualita’ e della economicita’.
2. Il programma di cui al comma 1 e’ sottoposto al parere
vincolante della Commissione legislativa Bilancio dell’Assemblea
regionale siciliana.
3. Il programma deve, almeno:
a) prendere in esame le priorita’ e l’efficacia dei principali
programmi di spesa della Regione indicando per essi anche precisi
obiettivi, sulla base di indicatori misurabili e verificabili ex
post, anche dai cittadini;
b) verificare lo stato di efficienza dell’organizzazione della
Regione, esaminando gli aspetti organizzativi comuni per il complesso
delle amministrazioni regionali, al fine di identificare possibili
incrementi di efficienza e possibili sinergie;
c) proporre linee generali per la revisione del sistema di
classificazione del bilancio regionale che conduca ad una
semplificazione del bilancio riclassificato per funzioni.
4. Entro il 30 giugno 2009 le amministrazioni regionali
trasmettono all’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze un
rapporto sullo stato della spesa nei rispettivi settori di
competenza, evidenziando le difficolta’ emerse e formulando proposte
di intervento in relazione all’allocazione delle risorse ed alle
azioni che possano incrementare l’efficacia della spesa. L’Assessore
regionale per il bilancio e le finanze presenta all’Assemblea
regionale siciliana entro il 30 novembre 2009 una relazione sui
risultati del programma straordinario di analisi e valutazione della
spesa e sulle conseguenti iniziative di intervento.
5. Con delibera della Giunta regionale, su proposta
dell’Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sono
individuate esclusivamente all’interno dell’Amministrazione regionale
senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione le risorse
umane e strumentali necessarie per la realizzazione del programma di
cui al presente articolo.
Art. 7
Norme per la riduzione dei costi
degli apparati pubblici regionali
1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza
e del mercato e di assicurare la parita’ degli operatori, e’ fatto
divieto alle societa’, a capitale interamente o a maggioranza
pubblico non quotate in borsa, costituite o partecipate
dall’Amministrazione regionale nonche’ alle aziende regionali, agli
istituti, alle agenzie, ai consorzi, agli organismi ed enti regionali
comunque denominati, di procedere alla costituzione o partecipazione
ad altre societa’ od organismi vari.
2. Gli enti di cui al comma 1 procedono, entro 90 giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, alla liquidazione delle
societa’ od organismi partecipati, comunicando l’avvio delle
procedure ed i tempi di liquidazione agli organi tutori e alla
Ragioneria generale della Regione.
3. Il mancato avvio delle procedure previste dal presente
articolo comporta l’immediata decadenza di tutti gli organi
d’amministrazione degli enti di cui al comma 1 o la revoca dei
rappresentanti della Regione nelle societa’.
Art. 8 Patto di stabilita’ 1. Al fine di evitare che la crisi economica in atto abbia pesanti refluenze sull’occupazione e sulle condizioni di vita dei cittadini residenti nel proprio territorio, la Regione mette in atto azioni a sostegno dell’economia reale, nell’ambito del piano europeo di ripresa economica di cui alla Comunicazione della Commissione 2009/C 16/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 22 gennaio 2009, serie C 16/1. 2. In armonia con quanto previsto dal patto di cui al comma 1, la Regione si avvale della flessibilita’ nella politica di bilancio offerta dal piano di stabilita’ e di crescita, al fine di dare concreta attuazione agli interventi ed alle misure anticicliche da realizzare da parte degli enti locali. 3. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto). 4. I trasferimenti a carico del bilancio regionale ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 14 aprile 2006, n. 16, e le somme previste nei bilanci degli enti locali finalizzate al finanziamento delle misure di stabilizzazione dei precari ex lavoratori socialmente utili (LSU) previsti dalle leggi regionali 21 dicembre 1995, n. 85 e n. 16/2006, non sono considerate tra le spese correnti soggette al vincolo del patto di stabilita’ e ai fini della determinazione della base di calcolo delle spese di personale.
Art. 9 Assegnazioni agli enti locali per il triennio 2009-2011 1. Nelle more della definizione dei criteri di riparto della compartecipazione dei singoli comuni al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche riscossa nel territorio della Regione, prevista dall’art. 7 della legge regionale n. 6 febbraio 2008, n. 1, per il triennio 2009-2011, le assegnazioni annuali in favore dei comuni, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla legislazione vigente ed a titolo di sostegno allo sviluppo, sono quantificate nella misura stabilita dall’art. 8, comma 1, della legge regionale n. 30 gennaio 2006 n. 1, da iscrivere in una o piu’ soluzioni, e sono destinate, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ad esclusione dei comuni delle isole minori, 2 spese di investimento, per una quota non inferiore al 10 per cento, con obbligo di incremento annuale della stessa di almeno lo 0,5 per cento o nella maggiore misura deliberata in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali. 2. Per il triennio 2009-2011 si applicano le disposizioni di cui all’art. 13, comma 7, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8. 3. Per il triennio 2009-2011 un’ulteriore quota del fondo di cui al comma 1 rimane nella disponibilita’ dell’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, per essere assegnato ai comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti per il rimborso dell’80 per cento delle spese sostenute e documentate nell’anno precedente per la gestione degli asili nido. 4. Per il triennio 2009-2011 una ulteriore quota del fondo di cui al comma 1 rimane nella disponibilita’ dell’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali per rimborsare ai comuni l’80 per cento delle spese sostenute e documentate pei ricovero di minori disposto dal tribunale per i minorenni ai sensi dell’art. 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404. 5. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 e’ effettuata ai sensi dell’art. 76 della legge regionale n. 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni e dell’art. 21, comma 17, della legge regionale n. 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni. 6. L’iscrizione in bilancio e la relativa erogazione, al netto delle quote destinate a spese di investimento e di quelle destinate a specifiche finalita’ in base alla legislazione vigente, e’ effettuata tenendo conto delle disposizioni previste dall’art. 18 della legge regionale n. 5 novembre 2004, n. 15. 7. Per il triennio 2009-2011, le assegnazioni annuali in favore delle province, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla legislazione vigente ed a titolo di sostegno allo sviluppo, determinate con il comma 4 dell’art. 6 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1, sono ridotte del 12 per cento. 8. Le assegnazioni annuali di cui al comma 7 sono destinate a spese d’investimento per una quota pari ad almeno il 10 per cento, con l’obbligo di incremento annuale della stessa di almeno lo 0,5 per cento o della maggior misura deliberata in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali. 9. La ripartizione delle risorse di cui al comma 7 e’ effettuta, secondo le modalita’ previste dall’art. 76, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n.2 e successive modifiche ed integrazioni. 10. Per la ripartizione e il ristoro dei danni subiti da soggetti pubblici o privati nonche’ per la copertura finanziaria degli interventi sostenuti dai comuni per fronteggiare situazioni di emergenza, conseguenti ad eventi meteorici avversi verificati nei mesi di novembre e dicembre dell’anno 2008 e di gennaio e febbraio dell’anno 2009 compresi quelli di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) 16 gennaio 2009, n. 3734 e successive modifiche e integrazioni, accertati e quantificati dal Dipartimento regionale della protezione civile, con priorita’ per gli interventi gia’ effettuati, e’ destinata la somma di 5.000 migliaia di euro a valere sui fondi previsti dall’art. 76, comma 4, della legge regionale n. 2/2002 e successive modifiche ed integrazioni. 11. Entro la terza rata trimestrale in favore degli enti locali, per le assegnazioni previste dal presente articolo, i medesimi enti certificano il rispetto dell’obbligo di cui al comma 6 dell’art. 6 della legge regionale n. 1/2008 e successive modifiche ed integrazioni. L’inadempimento degli obblighi suddetti comporta una riduzione della quarta rata trimestrale in misura determinata dalla Conferenza Regione-Autonomie locali. 12. Per l’attuazione di quanto previsto nel presente il Ragioniere generale e’ autorizzato ad apportare al bilancio della Regione le necessarie variazioni bilancio.
Art. 10 Obbligo di pubblicazione di atti nel sito internet 1. All’art. 18 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 sono aggiunti i seguenti commi: «2-bis. L’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta la sospensione dei trasferimenti regionali a valere sul fondo delle autonomie locali, fino a quando il comune o la provincia inadempiente non abbia ottemperato. L’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 comporta l’obbligo per il comune di sospendere i trasferimenti di somme a qualsiasi titolo fino a quando l’azienda pubblica non abbia ottemperato. 2-ter. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge i legali rappresentanti degli enti di cui ai commi 1 e 2 trasmettore all’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali una dichiarazione, a propria firma, attestante l’istituzione del servizio di cui al comma 2 e la nomina del responsabile del procedimento. 2-quater. L’aggiornamento del sito e’ effettuato entro il primo giorno di ogni mese, pena l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2-bis».
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