Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Il Tribunale di Forlì, quale giudice dell’esecuzione, respingeva le istanze avanzate da G.S.F. volte ad ottenere la nullità della notifica dell’estratto contumaciale, la nullità per omessa traduzione dell’avviso di deposito della sentenza contumaciale, l’omessa traduzione dell’ordine di esecuzione e, in subordine, la restituzione nel termine. Rilevava che la notifica dell’estratto contumaciale era avvenuta prima al domicilio eletto e poi, attesa la irreperibilità del condannato, presso il difensore di fiducia nominato per questo procedimento e che pertanto era regolarmente avvenuta. Osservava che agli atti del processo vi era la prova della effettiva conoscenza della lingua italiana da parte dell’imputato, come attestato dai verbalizzanti. Concludeva che non poteva essere ammesso alla restituzione del termine in quanto aveva avuto effettiva conoscenza del procedimento e delle accuse a suo carico, aveva esercitato il suo diritto a difendersi nominando un difensore di fiducia, restando a suo carico ogni comunicazione di un mutamento di domicilio e della volontà di non tenere più contatti col proprio difensore di fiducia che aveva ricevuto notifica degli atti e non li aveva rifiutati. Avverso tale ordinanza, depositata il 23/6/2010, non veniva proposta impugnazione ma in data 16 luglio 2010 veniva presentato nuovo incidente di esecuzione, datato 7 luglio 2010, e il tribunale, poichè si contestava anche il provvedimento già emesso, qualificava l’istanza come ricorso per cassazione e trasmetteva gli atti a questa Corte.
Con l’atto trasmesso il condannato deduceva:
– la mancata traduzione dell’estratto contumaciale, non essendovi in atti alcuna prova che l’imputato conoscesse la lingua italiana, visto che nel giudizio di merito era rimasto contumace, e l’atto di elezione di domicilio era una unilaterale affermazione effettuata dai verbalizzanti, non suffragata da altri elementi di prova della sua effettiva conoscenza della lingua.
– insisteva nella richiesta di restituzione in termini, rilevando che non aveva mai avuto effettiva conoscenza del procedimento e del provvedimento, in quanto non vi era stata mai una contestazione formale dell’accusa elevata a suo carico e delle fonti di prova, così come richiesta dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, art. 6, mentre nel caso di specie al massimo vi era la prova di una comunicazione di inizio indagini riguardante la fase delle indagini preliminari; non aveva ricevuto nessuna comunicazione riguardante il processo e la sentenza; la decisione del giudice di merito confondeva il procedimento col processo e riteneva che l’elezione di domicilio e la nomina di un difensore di fiducia costituissero prova dell’effettiva conoscenza; invece il verbale di elezione di domicilio non conteneva alcun riferimento a questo procedimento; la nomina del difensore di fiducia era avvenuto in un momento nel quale l’indagato non conosceva ancora il contenuto dell’accusa; il difensore di fiducia aveva riferito con nota scritta di non aver mai avuto alcun contatto col proprio assistito, aveva saputo che si trovava all’estero ed aveva deciso di sua spontanea volontà di continuare ad assisterlo, per cui la sua posizione era assimilabile alla difesa d’ufficio.
– con memoria difensiva ribadiva le medesime argomentazioni insistendo nella richiesta di dichiarazione di nullità dell’ordinanza per omessa traduzione dell’estratto contumaciale e restituzione nel termine per impugnare, non sussistendo in atti alcuna prova dell’effettiva conoscenza del processo e del provvedimento.
La Corte ritiene che l’atto trasmesso a questa Corte debba essere qualificato come incidente di esecuzione, visto che non si tratta della mera riproduzione delle medesime questioni già sollevate col precedente incidente, ma erano stati prodotti documenti nuovi e diversi che comunque il giudice dell’esecuzione doveva valutare, quali gli atti di elezione di domicilio e la nota del difensore di fiducia; spetta al giudice di merito esprimere un giudizio sulla loro rilevanza ai fini che interessano e, in relazione alla richiesta di remissione in termini, anche sotto il profilo della tempestività di detta richiesta.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza del 28 luglio 2010 e qualificata l’istanza presentata dal difensore in data 16 luglio 2010 come incidente di esecuzione, dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Forlì.
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