T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 25-02-2011, n. 344 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Preso atto della nota depositata il 24/11/2001 presso la Segreteria della Sezione, con la quale il difensore dei ricorrenti ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il giudizio in epigrafe;

Evidenziato che, con la medesima nota, ha chiesto la compensazione delle spese di lite;

Tenuto conto che il difensore dell’amministrazione ha controfirmato la comunicazione in calce per accettazione;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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