T.A.R. Sicilia Catania Sez. II, Sent., 25-02-2011, n. 446 Espropriazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con l’atto introduttivo del giudizio, risalente al 2002, il ricorrente censurava il provvedimento di occupazione d’urgenza di una porzione del fondo di sua proprietà deducendone l’illegittimità per i motivi meglio indicati nel ricorso introduttivo. Successivamente con sei ricorsi per motivi aggiunti venivano impugnati gli ulteriori provvedimenti adottati dall’amministrazione nella procedura di espropriazione sempre relativa al fondo di sua proprietà.

Resisteva l’amministrazione comunale intimata chiedendo il rigetto del ricorso; anche l’Assessorato regionale ai lavori pubblici si costituiva eccependo la sua "estraneità" (si veda memoria del 2 aprile 2010).

Indi all’udienza pubblica del 9 febbraio 2011 la causa passava in decisione.
Motivi della decisione

Occorre preliminarmente pronunciarsi sull’eccezione di "estraneità" sollevata dall’Assessorato regionale. Dagli atti di causa emerge che il ricorso, e le relative censure, riguarda la legittimità dei provvedimenti emessi dall’amministrazione locale e non anche da quella regionale; per tale ragione, con esclusivo riferimento alla posizione dell’Assessorato regionale ai Lavori Pubblici, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva.

Sempre in via preliminare occorre dichiarare l’improcedibilità del ricorso principale e del primo ricorso per motivi aggiunti: gli atti impugnati con tali ricorsi risultano "superati" dalla successiva procedura espropriativa intrapresa nel 2009 che ha condotto alla proposizione del secondo ricorso per motivi aggiunti avverso la deliberazione del consiglio comunale 15 luglio 2009 n. 25. Emerge infatti dalla documentazione – e in particolare dalla delibera da ultimo citata – che, con note del 4 marzo 2009 n. 14451446, è stato comunicato ai proprietari dei terreni interessati l’avvio del procedimento per l’imposizione del vincolo preordinato l’esproprio; conseguentemente non v’è dubbio che nel 2009 l’amministrazione ha inteso intraprendere una nuova procedura espropriativa sostitutiva della precedente.

Passando all’esame del secondo ricorso per motivi aggiunti, il ricorrente deduce l’illegittimità degli atti impugnati, oltre che per i vizi dei precedenti provvedimenti impugnati, anche per:

1) Violazione di legge. Illegittimità derivata. Violazione della disciplina sul (rinnovo di) procedimento. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge 7.8.1990 n. 241 (e s.m.i.). Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 della legge 7.8.1990 n. 241 (e s.m.i.). Difetto di motivazione. Illogicità e contraddittorietà manifesta. Eccesso di potere. Sviamento di potere. Carenza assoluta di potere. Lesione del diritto soggettivo.

2) Violazione di legge. Illegittimità derivata. Violazione della disciplina sul procedimento espropriativo per le opere pubbliche finanziate dalla Regione Siciliana (in particolare per gli interventi di edilizia residenziale pubblica). Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto delle leggi regionali 10.8.1978 n. 35 e 31.3.1972 n. 19 anche in combinato disposto con il DPR 8.6.2001 n. 327. Eccesso di potere. Sviamento di potere. Carenza assoluta di potere. Violazione del diritto soggettivo.

3) Violazione di legge. Illegittimità derivata. Violazione della disciplina sul procedimento espropriativo per le opere pubbliche finanziate dalla Regione Siciliana (in particolare per gli interventi di edilizia residenziale pubblica). Violazione della disciplina urbanistica in materia. Violazione dei principi del buon andamento e della trasparenza dell’azione amministrativa. Violazione dell’art.1 della legge 7.8.1990 n.241. Eccesso di potere. Difetto di motivazione. Contraddittorietà ed illogicità manifesta anche con precedenti atti. Sviamento di potere. Carenza assoluta di potere. Lesione del diritto soggettivo.

4) Violazione di legge. Illegittimità derivata. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 37 del DPR 8.6.2001 n. 327 alla luce delle due recenti sentenze nn. 347 e 348 del 2007 della Corte Costituzionale. Sviamento di potere ed illogicità manifesta. Contraddittorietà anche con precedenti atti. Carenza assoluta di potere. Violazione del diritto soggettivo.

Per la decisione del ricorso giova premettere che alla controversia in questione, in ragione dell’epoca di adozione dei provvedimenti impugnati (dal 2009 in poi), si applica il d.P.R. 327/2001, cui fa rinvio l’art. 36 l.r. 7/2002 ("Le disposizioni riguardanti le espropriazioni per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, si applicano nell’ordinamento regionale contestualmente all’entrata in vigore della presente legge ovvero, ove successive, con le decorrenze previste nel citato decreto").

In via generale il testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità stabilisce che il decreto di esproprio può essere emanato qualora:

a) l’opera da realizzare sia prevista nello strumento urbanistico generale, o in un atto di natura ed efficacia equivalente, e sul bene da espropriare sia stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio;

b) vi sia stata la dichiarazione di pubblica utilità;

c) sia stata determinata, anche se in via provvisoria, l’indennità di esproprio (articolo 8).

Un bene è sottoposto al vincolo preordinato all’esproprio quando diventa efficace l’atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua variante, che prevede la realizzazione di un opera pubblica o di pubblica utilità (articolo 9).

Se la realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità non è prevista dal piano urbanistico generale, il vincolo può essere tra l’altro disposto, dandosene espressamente atto, con il ricorso alla variante semplificata al piano urbanistico da realizzare, anche su richiesta dell’interessato, con le modalità e secondo le procedure di cui all’articolo 19, commi 2 e seguenti (art. 10, comma 2).

Per il t.u. l’approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del consiglio comunale, costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico. In casi come questi se la Regione o l’ente da questa delegato all’approvazione del piano urbanistico comunale non manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della delibera del consiglio comunale e della relativa completa documentazione, si intende approvata la determinazione del consiglio comunale, che in una successiva seduta ne dispone l’efficacia (art. 19, comma 4, d.P.R. cit.).

Venendo al caso di specie, dalla delibera impugnata emerge che per l’ente locale "…l’intervento di edilizia residenziale pubblica e le relative opere di urbanizzazione sono di pubblica utilità…" e che conseguentemente risulta opportuna la riapprovazione del progetto esecutivo "…in deroga allo strumento urbanistico vigente…" e in attuazione dell’articolo 19 del d.P.R. n. 327 dell’8 giugno 2001 dando espressamente atto che "…il procedimento espropriativo dovrà essere ultimato entro 5 (cinque) anni dall’imposizione del vincolo preordinato l’esproprio…" (si veda a pagina quattro della delibera impugnata ed allegata al secondo ricorso per motivi aggiunti).

Così ricostruita la fattispecie, emerge l’illegittimità dell’operato della pubblica amministrazione.

In primo luogo l’illegittimità risulta dal semplice esame dell’atto impugnato. Ed invero, se con la delibera n. 25/2009 l’amministrazione intendeva apporre unicamente il vincolo preordinato l’esproprio, è stata violata la norma di legge che prescrive che dell’apposizione di tale vincolo si dia espressamente atto (articolo 10, comma 2, d.P.R. cit.); nel caso di specie, invece, si fa unicamente il riferimento al fatto che l’intervento di edilizia residenziale pubblica risulta di pubblica utilità e alla circostanza che il procedimento espropriativo dovrà essere ultimato entro cinque anni dall’imposizione del vincolo preordinato all’esproprio senza tuttavia imporre specificatamente tale vincolo. Per altro verso con la delibera in questione si è proceduto ad approvare un progetto esecutivo e non anche, come indicato dalla legge, un progetto preliminare o definitivo.

In secondo luogo, pur interpretando l’atto impugnato come provvedimento di imposizione del vincolo preordinato all’esproprio, è fondata la censura relativa alla mancanza del successivo provvedimento del consiglio comunale di dichiarazione dell’efficacia (articolo 19, comma 4, d. P. R. citato) del predetto vincolo. Dalla documentazione presente al fascicolo non emerge infatti alcuna successiva presa d’atto del consiglio comunale in ordine alla mancanza di dissenso da parte dell’organo competente ad approvare gli strumenti urbanistici e alla conseguente dichiarazione di efficacia della variante in precedenza disposta.

In terzo luogo, anche considerare l’atto impugnato come valido provvedimento di apposizione del vincolo preordinato un esproprio, non v’è dubbio che l’amministrazione intendendo anche dichiarare la pubblica utilità aveva un onere di puntuale motivazione circa l’interesse pubblico alla rinnovazione della procedura iniziata diversi anni prima (e precisamente nel 2002); sotto tale aspetto la giurisprudenza amministrativa ha più volte stabilito che in sede di reiterazione della dichiarazione di pubblica utilità l’Amministrazione è tenuta a dare atto, con adeguata motivazione, delle persistenti ragioni di pubblico interesse che giustificano la realizzazione dell’opera pubblica, in relazione all’attuale assetto dei luoghi e agli eventuali mutamenti sopravvenuti all’originaria dichiarazione nonché all’attualità ed alla concretezza dell’interesse pubblico a realizzarla (Consiglio Stato, sez. IV, 24 dicembre 2009, n. 8756). Poiché, al di fuori di una puntuale ricostruzione in fatto della complessa vicenda procedimentale, dal provvedimento impugnato non si ricava una specifica motivazione sul punto anche sotto tale aspetto il ricorso appare fondato.

Per le ragioni sino ad ora esposte, restando assorbite le ulteriori censure, deve essere accolto il secondo ricorso per motivi aggiunti con conseguente annullamento della delibera più volte citata; in via di illegittimità derivata devono essere parimenti caducati tutti gli atti impugnati con i successivi ricorsi per motivi aggiunti. Va invece rigettata la domanda risarcitoria non essendoci prova alcuna dell’esistenza e della consistenza del danno.

La complessità delle questioni giuridiche trattate costituisce giusta causa per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

– dichiara inammissibile il ricorso nei confronti dell’Assessorato regionale ai Lavori Pubblici;

– dichiara improcedibile il ricorso principale e il primo ricorso per motivi aggiunti;

– accoglie il secondo, terzo, quarto, quinto e sesto ricorso per motivi aggiunti nei limiti di cui motivazione.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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