Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 17-11-2010) 25-02-2011, n. 7213 Bellezze naturali e tutela paesaggistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 27.5.2009, in parziale riforma della sentenza 13.6.2006 del Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Ischia, ribadiva l’affermazione della responsabilità penale:

a) di V.V. in ordine ai reati di cui:

– al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), e D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 163 (per avere eseguito, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico – in assenza del prescritto titolo concessorio e dell’autorizzazione dell’autorità preposta alla tutela del vincolo – opere edilizie finalizzate alla realizzazione di un ristorante – acc. in (OMISSIS));

–all’ art. 734 c.p.;

– all’art. 349 c.p. (per avere proseguito le opere abusive, reiteratamente violando i sigilli ad esse apposti – acc. dal (OMISSIS));

b) di V.G. in ordine ai reati di cui:

– all’art. 349 c.p. (acc. dal (OMISSIS));x c) e – essendo già stati unificati i reati nel vincolo della continuazione, ex art. 81 cpv. c.p., nonchè già riconosciute ad entrambi circostanze attenuanti generiche – determinava le pene: per V.V., in anni due, mesi quattro di reclusione ed Euro 800,00 di multa, e, per V.G., in anni uno di reclusione ed Euro 250,00 di multa (con il beneficio della sospensione condizionale), confermando gli ordini di demolizione delle opere abusive e di ripristino dei luoghi.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore degli imputati, il quale – sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione – ha eccepito:

– la illegittimità della statuizione – rinvenibile nella sola parte motivazionale del provvedimento impugnato – di confisca del manufatto e dell’intera area sottoposta a sequestro;

– la carenza assoluta di prova in ordine alla riconducibilità dell’attività di edificazione abusiva alla persona di V. G..
Motivi della decisione

I ricorsi devono essere rigettati, perchè infondati, potendosi procedere alla mera correzione della parte motivazionale della sentenza impugnata.

1. Quanto alle doglianze riferite all’affermazione della responsabilità di V.G. – premesso che la stessa è stata condannata soltanto per concorso nel delitto di violazione dei sigilli finalizzato alla prosecuzione della costruzione abusiva – va rilevato che la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte Suprema è orientata nel senso che non può essere attribuito ad un soggetto, per il solo fatto di essere proprietario di un’area, un dovere di controllo dalla cui violazione derivi una responsabilità penale per costruzione abusiva.

Occorre considerare, invece, la situazione concreta in cui si è svolta l’attività incriminata, tenendo conto della disponibilità, giuridica e di fatto, della superficie edificata e dell’interesse specifico ad effettuare la nuova costruzione (principio del "cui prodest" nonchè di tutte quelle situazioni e quei comportamenti, positivi o negativi, da cui possano trarsi elementi integrativi della colpa e prove circa la compartecipazione, anche morale, all’esecuzione delle opere (vedi, tra le decisioni più recenti, Cass., Sez. 3: 2.3.2004, n. 9536, Mancuso ed altro; 28.5.2004, n. 24319, Rizzuto ed altro; 12,1.2005, n. 216, Fucciolo; 15.7.2005, n. 26121, Rosato; 2.9.2005, n. 32856, Farzone. Vedi pure Cass., Sez. 5, 19.12.2007, n. 47083).

Grava, comunque, sull’interessato l’onere di allegare circostanze utili a convalidare la tesi che, nella specie, si tratti di opere realizzate da terzi a sua insaputa e senza la sua volontà (vedi Cass., Sez. feriale, 16.9.2003, n. 35537, Vitale ed altro).

Alla stregua di tali principi, nella fattispecie in esame, i giudici del merito hanno fondato correttamente la corresponsabilità dell’attuale ricorrente, per le violazioni di sigilli a lei contestate, non soltanto sulla circostanza che ella risulta essere proprietaria del fondo illecitamente edificato ma altresì sulla disponibilità giuridica e di fatto del suolo, in una situazione in cui l’imputata non ha mai prospettato che altri abbia disposto dell’immobile senza che essa ne fosse consapevole o contro il suo volere e, in circostanze siffatte, abbia intrapreso sullo stesso l’attività edilizia illecita in contestazione.

2. V.V. non aveva contestato, con i motivi di appello, la sua responsabilità in ordine ai reati a lui ascritti e – con il ricorso in esame – si duole esclusivamente delle disposizioni di confisca rinvenibili soltanto nella motivazione (e non nel dispositivo) della sentenza impugnata.

Al riguardo rileva il Collegio che:

a) Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte Suprema, in materia edilizia, a seguito di sentenza di condanna per le ipotesi di reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 (eccettuate le fattispecie di lottizzazione abusiva), non può essere disposta la confisca, sia obbligatoria che facoltativa, a norma dell’art. 240 c.p., atteso che tale disposizione è derogata dalla disciplina sanzionatoria speciale del citato D.P.R., che prevede specifiche sanzioni amministrative di tipo ripristinatorio (vedi, tra le decisioni più recenti, Cass., sez. 3: 8 marzo 2010, n. 9170, Vulpio, 25 aprile 2009, n. 15717, Bianchi ed altri; 28 marzo 2008, n. 13226, Blengino; 31 gennaio 2008, n. 4965, Irti ed altro).

Il sistema sanzionatorio vigente (introdotto già dalla L. n. 47 del 1985) – articolato su una generale obbligatorietà della demolizione, correlata all’acquisizione gratuita ed automatica dell’immobile abusivo al patrimonio del Comune – attua praticamente le medesime finalità della confisca penale e, se questa venisse contemporaneamente disposta, genererebbe indubbi problemi di adeguamento tra procedure diverse. b) L’eventuale divergenza tra dispositivo e motivazione della sentenza deve essere normalmente risolto facendo ricorso al criterio della prevalenza del primo (elemento decisionale) sulla seconda (elemento giustificativo).

La giurisprudenza di questa Corte ammette, comunque, la possibile ricorrenza di casi in cui la motivazione, per la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni per le quali il giudice è pervenuto alla decisione, contenga elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso.

Nella fattispecie in esame, però, la sentenza di primo grado – appellata dai soli imputati – non conteneva alcuna statuizione di confisca ed appare evidente che la Corte territoriale erroneamente ha fatto riferimento alla misura ablatoria nella sola motivazione, non potendo riformare illegittimamente "in peius" le determinazioni del Tribunale.

Non deve adottarsi, conseguentemente, alcuna statuizione di annullamento della sentenza impugnata, potendo disporsi la correzione di un errore soltanto materiale attraverso l’eliminazione del riferimento alla confisca contenuto nella motivazione.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607 e 615 c.p.p., eliminato, nella motivazione della sentenza impugnata, il riferimento alla confisca, rigetta i ricorsi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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