T.A.R. Campania Napoli Sez. II, Sent., 28-02-2011, n. 1237 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con l’atto introduttivo del giudizio, notificato il 17 novembre 2007 e depositato il successivo 28, il sig. F.B., premesso di essere proprietario di un immobile sito nel Comune di Giugliano in Campania, alla via Nuova S. Antonio, ha impugnato il permesso di costruire n.39/07 rilasciato (in data 14.5.2007) ai sigg. L. e C.P. per la realizzazione di un fabbricato sul terreno confinante. Il ricorrente ha precisato che, avendo riscontrato l’avvio dei lavori di costruzione di un manufatto sul vicino fondo, ha formulato istanza di accesso in data 23.10.2007, non ancora esitata al momento della notifica del ricorso, per cui non ha completa cognizione dell’atto.

A sostegno della domanda giudiziale di annullamento del titolo edilizio ha comunque dedotto, con espressa riserva di motivi aggiunti, le seguenti censure:

1) Violazione L.R. Campania n.14/1982 – Difetto di istruttoria – Eccesso di potere per sviamento – Perplessità – in quanto sarebbe superato il limite massimo per l’asservimento (500 mc.), difetterebbe in capo al titolare il requisito soggettivo per l’edificazione in zona agricola ed il fabbricato progettato avrebbe in realtà natura non rurale ma residenziale;

2) Violazione delle norme sul giusto procedimento – Violazione della L. n.241 del 1990 – Violazione dell’art.97 Cost. – poiché, nonostante la diffida notificata al Comune di Giugliano in Campania (in data 24.10.2007), non gli è stato consentito di partecipare al procedimento amministrativo.

Con ordinanza n.3742/2007, questo T.A.R. ha ordinato incombenti istruttori all’amministrazione, che vi ha ottemperato (in data 22.1.2008) mediante deposito di copia del provvedimento impugnato e della documentazione ivi richiamata.

Nelle more dell’esecuzione dell’istruttoria, l’ente ha notificato al ricorrente la nota prot. n.54414 del 19 novembre 2007 – con cui gli ha comunicato "che al momento non sussistono i presupposti per l’annullamento del permesso di costruire n.39/07 del 9.05.07 rilasciato in data 14.05.07 al sig. P.C." – gravata dall’interessato con motivi aggiunti, così compendiabili:

1) Violazione dell’art.3 della L. n.241 del 1990 – per il difetto di una congrua motivazione, non essendo esplicitate le ragioni poste a base dell’atto;

2) Violazione degli artt.6, 7 e 8 della L. n.241/1990 – per l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento;

3) Violazione dell’art.10 bis della L. n.241/1990 – stante l’omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza;

4) Illegittimità derivata – discendente dai vizi denunciati con l’atto introduttivo.

Nella camera di consiglio del 31 gennaio 2008, con ordinanza n.396/08, questa Sezione ha respinto la domanda incidentale di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati. L’esito sfavorevole della domanda cautelare è stato confermato dal Consiglio di Stato, Sezione IV, con ordinanza n.3582/2008.

Si sono successivamente costituiti in giudizio i summenzionati controinteressati, i quali, oltre ad eccepire l’irricevibilità ed inammissibilità dell’azione, hanno replicato alle censure mosse ex adverso, concludendo per il rigetto del ricorso anche nel merito.

Si è costituito in resistenza pure l’intimato Comune di Giugliano in Campania, che ha anch’esso contestato l’infondatezza delle censure e concluso con richiesta di reiezione del gravame.

Alla pubblica udienza del 27 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, l’instante – quale proprietario di un immobile ubicato nel Comune di Giugliano in Campania – ha impugnato il permesso di costruire con cui il funzionario comunale preposto al competente settore ha assentito la costruzione sul fondo confinante di un fabbricato.

Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame delle eccezioni sollevate in rito dai controinteressati, titolari del permesso in discussione, in quanto la domanda impugnatoria si rivela infondata nel merito alla stregua delle considerazioni qui di seguito esposte.

2. La prima censura, con la quale è dedotta la violazione del punto 1.8 del titolo II dell’allegato alla L.R. Campania n.14/1982 – per l’asserito superamento del limite massimo di volumetria, pari a 500 mc., per l’asservimento di terreni in zona agricola – si palesa infondata in fatto alla stregua della documentazione depositata in giudizio dalle parti resistenti, dalla quale si evince che il progetto sviluppa una cubatura fuori terra di 498,86 mc., collocandosi dunque al di sotto del richiamato parametro normativo.

3. E’ infondata anche la successiva doglianza con cui si assume il difetto, in capo al richiedente, del requisito soggettivo previsto dalla già citata L.R. n.14/1982, laddove stabilisce che "Nelle zone agricole la concessione ad edificare per le residenze può essere rilasciata per la conduzione del fondo esclusivamente ai proprietari coltivatori diretti, proprietari conduttori in economia, ovvero ai proprietari concedenti, nonché agli affittuari o mezzadri aventi diritto a sostituirsi al proprietario nell’esecuzione delle opere e considerati imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi dell’art.12 della legge 9 maggio 1975, n.153". Infatti, il sig. C.P. ha dimostrato di essere in possesso della specifica legittimazione richiesta, avendo esibito il certificato di imprenditore agricolo professionale, rilasciato dalla Regione Campania in data 17.2.2006, ai sensi dell’art.1 del D. Lgs. 29 marzo 2004 n.99, nonché documentazione da cui si evince l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Napoli, con la qualifica di piccolo imprenditore, nella sezione speciale riservata ai coltivatori diretti.

4. Risulta priva di pregio anche l’ulteriore doglianza in cui si paventa una potenziale destinazione esclusiva ad abitazione del fabbricato, in quanto, posto che non è contestato il rispetto degli indici previsti (rispettivamente per i locali ad uso abitativo e per le pertinenze agricole), un’eventuale scorretta esecuzione dell’attività costruttiva da parte del privato rispetto al progetto assentito, laddove effettivamente riscontrata dagli organi tecnici comunali, può giustificare soltanto l’esercizio della potestà sanzionatoria (da graduarsi peraltro in relazione all’entità dell’abuso, ai sensi degli artt.31 e 34 del D.P.R. n.380 del 2001), ma non è neppure astrattamente idonea a configurare un vizio genetico dell’atto amministrativo in discussione.

5. E’ infondata anche la residua censura, con cui il ricorrente lamenta la violazione dell’art.7 della L. n.241 del 1990. Al riguardo, va osservato che, come chiarito in giurisprudenza, non sussiste alcun obbligo per il Comune di dare comunicazione ai proprietari frontisti o vicini dell’avvio del procedimento diretto al rilascio di un permesso di costruire, in quanto gli interessi coinvolti dal provvedimento con cui si consente la trasformazione edilizia del territorio sono di tale varietà ed ampiezza da rendere difficilmente individuabili tutti i soggetti che dall’emanazione dell’atto potrebbero ricevere nocumento (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, Sezione II, 16 dicembre 2009 n. 7921; Consiglio di Stato, Sezione VI, 15 settembre 1999 n.1197). Peraltro, come rappresentato dallo stesso ricorrente, egli ha potuto comunque interloquire con l’amministrazione ed esporre le proprie ragioni (con atto di diffida a non rilasciare il titolo edificatorio notificato all’ente locale il 28.11.2005) nel corso del procedimento de quo.

6. Come si è anticipato nella premessa in fatto, con ricorso per motivi aggiunti, l’instante ha esteso la domanda giudiziale alla successiva nota con cui l’amministrazione comunale, riscontrando la richiesta di riesame del permesso di costruire in questione, gli ha comunicato "che al momento non sussistono i presupposti per l’annullamento del permesso di costruire n.39/07 del 9.05.07 rilasciato in data 14.05.07 al sig. P.C.".

Anche tale domanda è infondata.

Premesso che l’atto assume carattere meramente confermativo del precedente e che, con riguardo all’esercizio della potestà di autotutela, non è configurabile un obbligo giuridico di provvedere in capo all’amministrazione sull’istanza del privato (cfr., tra le tante,Consiglio Stato, Sezione VI, 31 marzo 2009 n.1880), si rivelano prive di giuridico fondamento le censure di violazione delle garanzie partecipative previste dalla L. n.241 del 1990, avendo peraltro l’interessato sollecitato il Comune a rivedere la precedente determinazione. Inoltre, alla stregua delle considerazioni che precedono, dalle quali emerge la legittimità del permesso di costruire sotto i profili censurati dalla parte ricorrente, si rivela insussistente, ai sensi dell’art.21nonies della L. n.241/1990, il primo indefettibile presupposto giustificativo della potestà di annullamento d’ufficio, per cui neanche poteva esigersi una diffusa motivazione dell’atto.

7. In conclusione, alla stregua di tutte le considerazioni fin qui svolte, il ricorso va respinto siccome infondato.

La peculiarità della vicenda giustifica peraltro l’equa compensazione delle spese di giudizio, fatto salvo il contributo unificato, che resta definitivamente a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate, fatto salvo il contributo unificato, che resta definitivamente a carico della parte soccombente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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