Cass. civ. Sez. I, Sent., 21-04-2011, n. 9257 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di La Spezia, con sentenza 17-11-2008, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra O.A. e L.A., con affidamento del figlio minore M. alla madre.

Proponeva appello l’ O.. Costituitosi il contraddittorio, la L. chiedeva rigettarsi l’appello. La Corte d’Appello di Genova, con sentenza 15-5/19-5-2009, in parziale riforma, affidava il minore ad entrambi i genitori.

Ricorre per cassazione l’ O. sulla base di tre motivi.

Non ha svolto attività difensiva l’intimata.
Motivi della decisione

Il ricorso va dichiarato inammissibile per inadeguatezza dei quesiti ex art. 366 bis c.p.c., abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi.

Tali quesiti appaiono del tutto generici, apodittici e, per gran parte, svincolati dalla fattispecie concreta (al riguardo, per tutte, Cass. S.U. n. 26020 del 2008).

Chiede il ricorrente se l’affidamento condiviso debba comportare modifiche sostanziali nei rapporti con il figlio ovvero dal punto di vista economico e patrimoniale; se sia da ritenere equa e motivata la compensazione delle spese, ove sia accolta la domanda principale del ricorrente. Quanto alle sintesi relative al vizio di motivazione, il ricorrente ritiene di indicare il fatto controverso, precisando che la Corte ha stabilito l’affidamento condiviso, con riforma solo formale e non sostanziale, e richiama altra argomentazione della Corte di merito, là dove essa ha considerato equa la compensazione delle spese. Null’altro, sostanzialmente, aggiunge.

Nulla sulle spese, non essendosi costituita l’intimata.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *