Sul danno da perdita di chance. TAR ABRUZZO di L’AQUILA – 20 febbraio 2010, n.148.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

DIRITTO
1- Va preliminarmente disposta la riunione degli epigrafati ricorsi (n.161/2003 e n. 162/2003) i quali stante la evidente connessione possono essere decisi con un’unica sentenza.
2- la impugnativa promossa dalla istante Coop. “XXIV Luglio Handicappati e non” a r.l. (ONLUS) mira alla condanna del Comune di L’Aquila al risarcimento del danno conseguente alla illegittima aggiudicazione alla Coop. Verde Acqua Nuovi Orizzonti del servizio di trasporto dei portatori di Handicap, servizio precedentemente gestito dalla menzionata istante.
In effetti questo T.A.R., in accoglimento dei ricorsi n.17 e 41 proposti dalla ridetta Coop “XXIV Luglio”, aveva provveduto, con Sentenza n. 1008, pubblicata il 31.12.2002, all’annullamento del bando di gara per l’affidamento del servizio anzidetto come pure per l’affidamento del connesso servizio di assistenza e vigilanza.
È avvenuto, tuttavia, che il servizio in parola per il periodop 01.01.2002/30.06.2003 venisse svolto (anche in forza di proroga) dalla Coop. Verde Acqua Nuovi Orizzonti, la quale, come evidenziato dalla già richiamata sentenza del T.A.R. non avrebbe potuto svolgerlo.
Non avendo potuto svolgere il servizio de quo ed essendo rimasta inoppugnata la detta sentenza del T.A.R., la parte ricorrente ha avanzato al Comune di L’Aquila una richiesta di risarcimento dei danni.
Il ricorso merita accoglimento nei sensi e nei limiti di cui appresso.
Il danno che il ricorrente può lamentare per un verso è conseguente alla inutile partecipazione alla gara annullata, non potendosi effettuare nessuna prognosi sull’effettiva conseguibilità del bene della vita cui la ricorrente medesima aspira, stante la necessaria rinnovazione degli atti di gara derivante dall’annullamento del bando.
Per altro verso, il danno è riferibile, quanto alla asserita lesività della proroga dell’affidamento alla Coop Verde Acqua della gara annullata dal T.A.R., alla perdita di “chance” derivante dalla mancata indizione di nuova gara che ha precluso la partecipazione, in tesi utile, della medesima ricorrente.
Per quanto attiene invece alla quantificazione del danno è evidente che si impone una valutazione equitativa e cioè non riconducibile a schemi fissi e preordinati.
D’altro canto la stessa parte ricorrente parla di una determinazione equitativa, riconducibile cioè a principi di ordine generale.
In via equitativa si ritiene dunque che l’ammontare del danno risarcibile da parte della resistenza Amministrazione possa essere quantificato nella percentuale dell’1% dell’ammontare complessivo dell’appalto; il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione nelle misure come previsto dalla legge.
Nei limiti anzidetti il ricorso riuniti devono essere accolti.
Il Comune di L’Aquila è condannato al pagamento alle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 6.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, L’Aquila, accoglie gli epigrafati ricorsi preventivamente riuniti.
Condanna la resistente Amministrazione al risarcimento del danno da quantificare nell’ammontare come indicato in motivazione, e maggiorato degli interessi e rivalutazioni di spettanza.
Le spese di giustizia sono poste a carico della Amministrazione Comunale di L’Aquila e sono liquidate in € 6.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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