Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Il Tribunale per i minorenni di Palermo, con sentenza del 26/11/09, dichiarava P.A. colpevole, in concorso con altri soggetti, giudicati separatamente, con più azioni in esecuzione del medesimo disegno criminoso, illegalmente deteneva, ai fini di spaccio sostanza stupefacente del tipo hashish e cedeva a terzi diversi quantitativi di detta droga.
Chiamata a pronunciarsi sull’appello avanzato dalla difesa del prevenuto, la Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 9/6/2010, ha dichiarato inammissibile il gravame per la assoluta genericità delle censure mosse.
Propone ricorso per cassazione il P. personalmente, con i seguenti motivi:
– il giudice non ha tenuto conto del comportamento processuale del prevenuto, comprovante una convinta e piena resipiscenza, nè ha valutato la sussistenza dei presupposti per la concessione delle attenuanti generiche;
– a fronte di puntuali osservazioni, formulate con l’appello al fine di ottenere la applicazione delle predette attenuanti la Corte distrettuale ha omesso ogni riscontro, dichiarando inammissibile il gravame.
Motivi della decisione
Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.
La sentenza impugnata ha dichiarato la inammissibilità del gravame con l’evidenziare che con l’unico motivo di appello la difesa si duole della entità della pena, reputandola eccessiva in relazione all’ottimo comportamento processuale, adottato dal prevenuto, sintomatico di resipiscenza, alle modalità del fatto, della specie e del tempo del commesso reato, nonchè degli altri criteri direttivi di cui all’art. 133 c.p., invocando la concessione delle circostanze attenuanti generiche, in difetto, però, di compiuta esplicitazione delle ragioni, in fatto ed in diritto, a sostegno del gravame, limitandosi a rappresentare una riproposizione testuale delle doglianze sottoposte al Tribunale, nel corso del giudizio di prime cure, e sulle quali quest’ultimo decidente aveva fornito un logico ed esaustivo riscontro.
Orbene, rilevasi che per l’appello, come per ogni altro gravame, il combinato disposto dell’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), comporta la inammissibilità della impugnazione in caso di genericità dei relativi motivi.
Per escludere tale patologia è necessario che l’atto individui "il punto" che intende devolvere al giudice di appello, enucleandolo con puntuale riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, e specificando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata, che l’oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame (Cass. 25/3/03, n. 13261), e non può l’appellante, come nella specie, limitarsi ad enunciare mere formule di stile, anche non aderenti alla fattispecie, valevoli per una serie indeterminata di casi, trascrivendo una sequela di massime, peraltro, avulse dalla vicenda in questione.
Alla aspecificità del motivo di gravame, sottoposto all’esame della Corte territoriale, incentrato sull’eccessivo trattamento sanzionatorio inflitto, già il giudice di primo grado aveva dato riscontro negativo, con logica argomentativa mirata ed esaustiva, valutando del tutto intrinsecamente inverosimile la tesi prospettata dalla difesa del P.: l’imputato ha negato di svolgere l’attività illecita contestata, affermando di avere acquistato lo stupefacente per uso personale e che la somma di denaro rinvenuta sulla sua persona era di provenienza lecita; di contro, in maniera ineludibile, le emergenze istruttorie hanno permesso al decidente di rilevare che il prevenuto era dedito, con altri giovani, ad una attività, relativamente organizzata, di smercio di droga del tipo hashish, e che di tale sostanza avesse effettuato numerose cessioni a terzi.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2011.
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