In materia di sostanze stupefacenti. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI PENALE – 10 febbraio 2010, n.5405.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Con ordinanza del 17 luglio 2009 nel proc. pen. n. 1557/09 RG TDR il Tribunale del riesame di Milano confermava l’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Milano 24 ottobre 2008, con la quale era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere a M. A., indagato 10) per il reato previsto dagli artt. 110 c.p. e 73 e 80 D.P.R. n. 309/90, commesso a Milano e Massa Carrara il 19 marzo 2007, e 14) per il reato previsto dall’art. 74 D.P.R. n. 309/90, commesso a Milano dal mese di novembre 2006 al mese di aprile 2007.

Avverso l’ordinanza il M. ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:

1. vizio di motivazione per travisamento dei fatti in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e mancanza o manifesta illogicità della motivazione a seguito della parziale utilizzazione del materiale oggetto di captazione telefonica e per conseguenza all’errata individuazione dei soggetti utilizzatori delle utenze telefoniche, sicché le motivazioni rassegnate dal Tribunale del riesame difettano di congruità e logicità in quanto travisano i fatti oggetto di valutazione, pervenendo apoditticamente, sia pure in termini di verosimiglianza, ad una correzione del capo d’imputazione: cosi è stato per il capo 10, ove si fa espresso riferimento a un emissario, attraverso la negazione dell’esistenza di persona diversa dal ricorrente, e per il capo 14, rispetto al quale il Tribunale delineava l’esistenza di due gruppi organizzati, senza menzionare tra coloro che vi svolgevano dei compiti la persona del ricorrente, la cui appartenenza al sottogruppo capeggiato da Rama Michel veniva dedotta dalla sua qualità di stabile acquirente dello stesso sottogruppo.

2. vizio di motivazione per travisamento dei fatti in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; mancanza o manifesta illogicità della motivazione perché il rapporto associativo esigeva che l’importazione di un certo quantitativo di hashish fosse effettuata previo accordo con gli acquirenti, in un quadro di rapporti in cui gli importatori erano stati sollecitati dagli stessi acquirenti a entrare in possesso dello stupefacente ai fini della successiva rivendita, mentre nel caso concreto non è emersa alcuna concertazione fra le iniziative dei fratelli B. e gli interessi del ricorrente, agendo i primi in maniera del tutto autonoma e avulsa dalle presunte necessità di commercializzazione da parte del ricorrente, del quale non è emerso uno stabile collegamento con il sottogruppo capeggiato da B. G., poiché il contenuto delle conversazioni intercettate non dà conto di un rapporto di stretta e qualificata collaborazione per l’attività di vendita al dettaglio dello stupefacente; a questo si aggiunge il dato di fatto che il controllo di B. G. a Massa, mentre era alla guida della Ford Focus tg. BE 763 DR, in quanto ritenuto in possesso di un’ingente somma di denaro, corrispostagli dal ricorrente M. in pagamento di una pregressa fornitura di stupefacente, ha dato esito negativo.

L’impugnazione è inammissibile.

L’ordinanza impugnata è pervenuta all’individuazione del ricorrente come il Quemal della conversazione telefonica intercettata sull’utenza n. 333-3631082 in base alla coincidenza fra il contenuto di essa e l’identificazione come M. Armand, cittadino albanese sprovvisto di permesso di soggiorno, eseguita presso l’Ufficio Stranieri del Commissariato della P.S. di Forte dei Marmi, dove lo stesso è stato accompagnato. L’identificazione cosi avvenuta si estende all’autore della telefonata e all’utenza utilizzata, per errore indicato in B. Giergh, per cui la rettifica appare del tutto conseguente e legittima.

Le altre telefonate intercettate confermano la certezza dell’identificazione come sopra eseguita, per cui la censura mossa al riguardo appare manifestamente infondata.

Quanto alle deduzioni successive, svolte nell’ambito del medesimo motivo di ricorso, l’individuazione dello stesso Qemal-M. come il destinatario della fornitura di kg. 5 di eroina sequestrati il 19 marzo 2007 a B. Edi, atteso che il sequestro stesso è stato preannunciato e seguito dalle telefonate dell’attuale ricorrente, il quale ha avuto modo di osservarne l’esecuzione.

La motivazione, coerente sotto il profilo logico, è fondata su un’analisi stringente per cui i vizi dedotti appaiono manifestamente insussistenti.

Riguardo al secondo motivo di ricorso si osserva che l’ordinanza, premesso che l’indagato non ha contestato l’esistenza dell’associazione dedita al traffico di stupefacenti ma solamente la propria appartenenza alla stessa, ha elencato gli elementi indiziari da cui risulta la stabilità del suo rapporto con gli esponenti dell’associazione facenti capo ai fratelli B. Edi e G., di cui gli è stato contestato di essere cliente stabile, ed agli altri coindagati.

Elementi dai quali il Tribunale ha dedotto coerentemente che attestano non solo il coinvolgimento del M. nell’episodio della fornitura di cinque chilogrammi di cocaina, avvenuto in concorso con gli appartenenti all’associazione di trafficanti tra Milano e Massa Carrara il 19 marzo 2007 (peraltro anche da solo sufficiente a dedurne la partecipazione all’associazione criminosa: v. Cass., Sez. 4 11 novembre 2008 n. 45128, ric. Buccheri e altri), ma anche la sua adesione a un progetto indeterminato, volto al fine comune della realizzazione dell’attività criminosa dell’associazione con la consapevolezza del ruolo svolto nell’ambito del fenomeno associativo.

Si sono, così, indicati la consuetudine esistente fra gli indagati, desunta e dalle modalità di svolgimento dell’episodio sopra indicato e dalle conversazioni che lo avevano preceduto, accompagnato e, soprattutto, seguito; le numerose altre conversazioni intervenute nei primi mesi del 2007 con i fratelli B., allusive a situazioni di fatto concernenti il traffico di stupefacenti; la conversazione del 28 gennaio 2007 tra gli affiliati all’associazione Brahimaj Edmond e B. G., nella quale i due, parlando del traffico, menzionano il ricorrente come persona ben inserita in quel commercio, tanto da dover essere preventivamente consultato nella formazione del prezzo dello stupefacente; e infine, l’episodio del 7 marzo 2007, relativo all’arrivo di B. G. a Massa Carrara per riscuotere, come preannunciato nelle telefonate intercettate, il prezzo di una fornitura di droga. Specifica il Tribunale al riguardo che l’esito negativo della perquisizione dell’autovettura del B., eseguita in quell’occasione, non sminuisce il significato dell’avvenimento, in quanto ne era seguita la comunicazione, intercettata, con cui il B. avvertiva il Mnaxhari del controllo cui era stato sottoposto ed insieme decidevano di cambiare le schede dei propri cellulari.

La motivazione del provvedimento impugnato, che ha considerato i fatti sin qui esposti come altrettanti indizi dell’appartenenza del ricorrente all’associazione dei B. con funzione di stabile acquirente della sostanza stupefacente da loro fornita, appare perciò fondata e giuridicamente corretta (Cass., Sez. 3, 16 ottobre 2008 n. 43822, ric. Romeo e altri; Sez. 6, 21 ottobre 2008 n. 44102, ric. Cannizzo e altri; Sez. 4, 7 febbraio 2007 n. 25471, ric. Cirasole e altri; Sez. 4, 29 novembre 2005 n. 4481, ric. Lo Nigro).

Infatti, la forma libera del reato di partecipazione all’associazione criminosa (Cass., Sez. 5, 18 gennaio 2005 n. 17380, ric. Sorce; Sez. 2, 17 gennaio 1997 n. 4976, ric. P.M. e Accardo; Sez. 1, 17 dicembre 1993 n. 2897, ric. Di Brisco; Sez. 6, 16 gennaio 1991 n. 403, ric. Marin ed altri), compresa quella dedita al traffico di stupefacenti, ne comporta la configurabilità anche quando la condotta si esprime mediante la deduzione nell’accordo di un rapporto per sua natura sinallagmatico, giacché la contrapposizione tra i soggetti, tipica di questo schema contrattuale, resta superata e assorbita nel rapporto associativo per l’interesse preminente dei protagonisti dello scambio alla stabilità del rapporto, che assicura la certezza del contraente sia all’associazione, che trova nell’accordo la garanzia della disponibilità dell’acquirente della sostanza stupefacente commerciata, sia all’acquirente, che deriva dal rapporto associativo la certezza della fornitura. In conseguenza dell’accordo i singoli atti di acquisto divengono altrettanti reati-fine dell’associazione, laddove, in assenza dell’accordo, essi rimangono singole illecite operazioni di natura sinallagmatica (Cass., Sez. 6, 2 luglio 2003 n. 36785, ric. Risicato; Sez. 6, 7 aprile 2003 n. 23798, ric. Marrone; Sez. 6, 18 marzo 2003 n. 17348, ric. Salerno; Sez. 6,4 marzo 2002 n. 11389, ric. Esposito; Sez. 5, 5 novembre 1997 D. 11899, ric. Saletta M.; Sez. 6, 19 novembre 2007 n. 1174, ric. Stabile).

D’altro canto, la partecipazione all’associazione criminosa non richiede la precisa conoscenza e, tanto meno, la deliberazione di tutte le attività che rientrano nel suo programma, di per sé indeterminato, essendo sufficiente la consapevolezza del partecipe della natura illecita di tali attività.

Egli infatti è responsabile dell’attività associativa che svolge e dei reati-fine alla cui deliberazione concorre, per cui, allorché l’associazione sia dedita al traffico di stupefacenti, il partecipe-acquirente stabile risponde del contributo dato in tale qualità alla vita e all’azione dell’associazione criminale, non occorrendo che egli concorra anche all’attività di importazione delle sostanze stupefacenti acquistate (Cass., Sez. 6, 28 settembre 2007 n. 37115, ric. P.M. in proc. Vicorito e altri; Sez. 6, 15 novembre 2007 n. 3194, ric. P.M. in proc. Saltalamacchia).

Nella specie, pertanto, la pretesa del ricorrente che per l’esistenza del rapporto associativo occorresse che anche l’importazione dello stupefacente, e non solo la fornitura fattagli, fosse oggetto di una sua preventiva concertazione appare manifestamente privo di fondamento.

Egli infatti si è associato con i B. e con gli altri coindagati per acquistare la droga importata, essendo consapevole dell’illiceità dell’importazione, e solo di questo ruolo, di natura associativa, è stato chiamato a rispondere.

Per quanto riguarda il significato delle conversazioni telefoniche intercettate, la cui rilevanza ai fini della qualificazione del suo rapporto con i coindagati è stata da lui contestata nell’ultima parte del secondo motivo di ricorso, si osserva che l’interpretazione alternativa datane non è sostenibile nel giudizio di legittimità in quanto dipendente da valutazioni di fatto, ad esso estranee.

Pertanto il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Seguono altresì le comunicazioni di rito.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall’art. 94 c. 1 ter norme att. cod. proc. pen..

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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