Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 13-01-2011) 01-03-2011, n. 7960 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 22/10/09, resa a seguito di rito abbreviato, dichiarava M.M. colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 perchè cedeva a persona non identificata un involucro contenente grammi 1.5 di hashish e deteneva, inoltre, due involucri di tipo eroina, considerata non destinata ad uso personale, e, concessa la attenuante di lieve entità, D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, comma 5, con giudizio di equivalenza con l’aggravante di cui all’art. 99 c.p., comma 4, lo condannava alla pena di anni 4 di reclusione ed Euro 18.000,00 di multa.

Chiamata a pronunciarsi sull’appello avanzato dal prevenuto, la Corte di Appello di Roma, con sentenza del 23/3/2010. in riforma della decisione di primo grado, ha ridimensionato la pena, in considerazione della modesta quantità dello stupefacente detenuto, rideterminandola in anni 2 di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa.

Propone ricorso per cassazione personalmente l’imputato, con il seguente unico motivo: – vizio di motivazione in relazione all’erronea applicazione dell’art. 99 c.p., comma 4, rilevato che i giudici di appello non hanno fornito alcun riscontro alla censura mossa sul punto con il gravame, con cui veniva contestata la quantificazione della pena, frutto di una illegittima applicazione del giudizio di bilanciamento tra le circostanze generiche e la attenuante ad effetto speciale di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, da un lato, e la recidiva dall’altro.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.

La sentenza è supportata da una logica e corretta argomentazione motivazionale, esente dai vizi dedotti in impugnazione.

Dal vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta la pronuncia in questione si rileva che:

– a giusta ragione è stata affermata la colpevolezza del prevenuto in ordine al reato ad esso ascritto;

– il giudice di merito ha ritenuto, visto il modesto quantitativo della sostanza stupefacente, oggetto di contestazione, e la sua scarsa qualità, di inquadrare la fattispecie nella ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5;

– detta attenuante è stata ritenuta equivalente alla recidiva, di cui all’art. 99 c.p., comma 4,m correttamente contestata, in ragione dei molteplici precedenti penali specifici e recenti dei quali il prevenuto risulta gravato.

In dipendenza di ciò, non può attribuirsi fondatezza alcuna alla doglianza mossa con il ricorso, perchè nel giudizio di bilanciamento tra la attenuante speciale e la recidiva reiterata specifica infraquinquennale non è possibile ritenere prevalente la prima, in ossequio al dettato di cui all’art. 69 c.p., comma 4, e della univoca e costante giurisprudenza in materia.

Peraltro, la tesi difensiva richiama un riconoscimento delle attenuanti generiche che non risultano accordate dal decidente, nè in primo, nè in secondo grado.

Osservasi, in particolare, che nel caso in cui il giudice ritenga in concreto sussistere la recidiva reiterata, come nella specie, il divieto di prevalenza, nel giudizio di comparazione delle circostanze attenuanti riguarda sia le attenuanti relative alla persona dell’imputato, sia quelle relative alle modalità del fatto; sia le circostanze ad effetto comune, sia quelle ad effetto speciale; sia le circostanze soggettive, sia quelle oggettive, non avendo il legislatore operato alcuna distinzione in merito.

Tenuto conto, di poi, della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il M. abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, lo stesso deve, altresì, a norma dell’art. 616 c.p.p., essere condannato al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1,000,00.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000.00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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