Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 09-02-2011) 02-03-2011, n. 8383

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ani Roberto per i ricorrenti, che ha concluso riportandosi al ricorso.
Svolgimento del processo

1. La difesa di G. e R.A. propone ricorso avverso la sentenza del 6/5/2010 della Corte d’appello di Ancona con la quale si conferma la condanna in primo grado per il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, maturato nel corso di contrasti insorti tra confinanti circa l’uso, comune o esclusivo, di una corte.

Si lamenta con il primo motivo la mancanza di idonea valutazione di attendibilità del teste di accusa.

2. Con il secondo motivo, richiamata la ricostruzione di fatto, si denuncia l’omessa valutazione da parte del giudice di appello delle specifiche doglianze sollevate nel gravame, in particolare eccependo violazione di legge, in relazione alla norma incriminatrice, e contraddittorietà della motivazione, poichè si era omesso di considerare l’assenza di prova della natura di corte comune dei luoghi in contestazione, circostanza di fatto richiamata nel capo di imputazione e già esclusa da precedente sentenza intercorsa tra le parti. L’effettiva situazione giuridica dei luoghi da un canto impone di escludere la legittimità dell’azione della controparte, volta ad esercitare un diritto di cui non era titolare, dall’altro deve condurre a negare la configurabilità del reato in capo a R. G., il quale, non essendo proprietario del bene, non avrebbe avuto titolo per agire in giudizio per la sua tutela. A riguardo si rileva inoltre che il denunciante all’epoca aveva promosso un giudizio possessorio, che non aveva condotto all’emissione di provvedimenti interinali, situazione che gli impediva di esercitare il diritto rivendicato.

A fondamento di tale ricostruzione si richiamano stralci delle prove assunte nel giudizio di primo grado, concludendo in ordine all’impossibilità nel concreto di superare il ragionevole dubbio, essenziale per l’affermazione di responsabilità. 3. Con il terzo motivo si lamenta la mancata assunzione della prova sollecitata con rinnovazione del dibattimento e valutata decisiva, costituita dal confronto delle fisionomie dei due fratelli rispetto alle foto allegate alla denuncia, istanza che è stata respinta, secondo il ricorrente, con una motivazione non congruente. Si rileva in proposito l’assenza di accertamento in termini di certezza, lamentando che in argomento non fosse stato dato ingresso, nel corso del primo giudizio all’approfondimento ex art. 507 cod. proc. pen. 4. Con il quarto motivo sullo stesso argomento si eccepisce contraddittorietà della motivazione, per travisamento dei fatti, richiamando le allegazioni documentali attestanti l’assenza di A. in quel momento dal luogo ove si svolsero i fatti denunciati.

5. Con il quinto motivo si eccepisce omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, malgrado all’atto della pronuncia della sentenza d’appello fossero già decorsi i termini massimi.

6. Con il sesto e settimo motivo si contesta la legittimità della pronuncia di condanna generica del primo giudice, e la mancata motivazione di tale decisione, malgrado la piena liquidabilità del danno morale, in via equitativa, e la mancanza di prova sull’esistenza dei danni economici; la parte civile non ha adempiuto all’onere della prova sulla stessa gravante, circostanza che impone al giudice di primo grado di limitarsi alla liquidazione del danno morale in via equitativa e non autorizza invece la pronuncia di condanna generica emessa.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato. Deve in via preliminare rilevarsi che la pronuncia impugnata presenta un difetto di motivazione su un elemento rilevante dedotto in atto d’appello, e relativo al richiamato esercizio dell’autotutela da parte dei prevenuti, il cui accertamento in fatto avrebbe potuto escludere la sussistenza del reato (Sez. 6, del 10/02/2010 n. 10602 imp. Costanzo, Rv. 246409) L’accertamento della situazione descritta – relativa alla esclusiva proprietà della corte da parte degli odierni appellanti ed all’esercizio da parte del denunciante di un’azione possessoria avente ad oggetto il diritto rivendicato, nel corso della quale, al momento dei fatti, non erano stati emessi provvedimenti interinali – non può essere svolta in questa sede, per il limite di cognizione che caratterizza il giudizio di legittimità, nè può condurre all’annullamento della pronuncia con rinvio al giudice per nuovo esame, per il doveroso accertamento della causa estintiva del reato della prescrizione.

Infatti il decorso del tempo massimo previsto dalla legge impone di dichiarare estinto il reato per prescrizione, che risulta maturata il 13/12/2009, potendosi giungere all’applicazione di formule di proscioglimento in fatto, ex art. 129 cod. proc. pen., solo quando la loro applicazione sia consentita sulla base delle emergenze concrete e non sia necessaria una valutazione di merito, come nella specie, ove non risulta fornita risposta alla questione relativa alla proprietà del bene, rilevante per l’accertamento del reato, e compiutamente dedotta nell’atto di gravame.

A ciò deve conseguire l’annullamento della sentenza impugnata, per intervenuta prescrizione del reato, che involge anche le statuizioni civili.

2. Per la prosecuzione dell’azione civile devono rimettersi le parti dinanzi al giudice competente per valore in grado d’appello, a cui è demandato l’accertamento dell’esistenza dell’atto illecito, generatore del diritto al risarcimento azionato (Sez. 6, del 03/06/2009 n. 26299 , imp. Tamborrini Rv. 244533).
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione e rimette le parti dinanzi al giudice civile competente per valore in grado d’appello per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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