Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 10 giugno 2010, la Corte di appello di Milano, decidendo quale giudice del rinvio a seguito di annullamento della Corte di cassazione di precedente sentenza di appello, riduceva la pena inflitta a B.E.M., in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale della stessa città, all’esito di giudizio abbreviato.
In primo grado, l’imputato era stato ritenuto responsabile, tra l’altro, dei reati di cui agli artt. 416 e 615-ter cod. pen., entrambi aggravati dalla circostanza prevista dalla L. n. 146 del 2006, art. 4, per aver diretto una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe attuate mediante accessi abusivi a sistemi informatici, indebiti utilizzi di carte di credito e falsificazioni di comunicazioni informatiche.
La sentenza di appello, che aveva riformato la sentenza del primo giudice, limitatamente alla pena, era stata annullata con rinvio dalla Corte di cassazione con sentenza del 30 gennaio 2009, limitatamente alla ritenuta sussistenza della predetta aggravante, in quanto risultava carente la dimostrazione della sussistenza del presupposto applicativo dell’esistenza di un gruppo organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato.
In sede di rinvio, la Corte di appello riteneva che le emergenze probatorie dimostrassero la sussistenza della contestata aggravante, evidenziando, a tal fine, alcune conversazioni telefoniche intercettate rivelatrici dell’operatività dell’imputato e dei suoi associati in Stati diversi.
2. Avverso la suddetta sentenza, propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo:
– la violazione dell’art. 8 cod. proc. pen., per incompetenza territoriale del giudice milanese;
– la violazione di legge, relativamente alla sussistenza del reato associativo, per mancanza del numero minimo e degli altri elementi costitutivi.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato.
Nel caso di specie, l’annullamento parziale aveva ad oggetto soltanto la ritenuta sussistenza di una circostanza aggravante, ed in particolare quella prevista dalla L. n. 146 del 2006, art. 4. Si è formato, pertanto, in applicazione della disciplina dettata dall’art. 624 cod. proc. pen., il giudicato sull’affermazione di responsabilità dell’imputato sul capo relativo al reato associativo, che non può più essere rimessa in discussione.
Resta parimenti prelusa in questa sede la questione della competenza per territorio, già irrevocabilmente decisa da questa Corte con la sentenza del 30 gennaio 2009. 2. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – per i profili di colpa emergenti dal ricorso – di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 alla cassa delle ammende.
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