Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-01-2011) 02-03-2011, n. 8052 Misure alternative Interesse ad impugnare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-1- Con ordinanza in data 23.3.2010 il magistrato di sorveglianza di Modena rigettava l’istanza di T.F. volta ad ottenere l’ammissione alla cura ed all’assistenza all’esterno della figlia minore di anni tre ex art. 21 bis ord. pen., ostandovi, ai sensi dell’art. 58 quater, comma 2 stesso ord., un pregresso provvedimento di revoca della misura dell’affidamento in prova. Riteneva il giudicante che l’ammissione all’esterno per l’assistenza ai figli minori costituiva un’ articolazione del lavoro all’esterno e che, se anche non si condividesse la ritenuta omologazione, la lettera della legge comunque impediva, sussistendo i presupposti di una pregressa revoca della misura alternativa, la concessione del beneficio richiesto: l’art. 21 bis, comma 1 cit. in proposito si richiamava nella parte in cui subordina la concessione del beneficio richiesto "…..alle condizioni previste dall’art. 21".

-2- Ricorre tramite difensore la T. che segnala la mancata previsione nell’elenco, che deve considerarsi tassativo, delle misure alternative vietate ai sensi dell’art. 58 quater, comma 2, ord. Pen., del beneficio dell’assistenza all’esterno dei figli minori, la diversità strutturale dei due istituti, l’assistenza ai figli minori e il lavoro esterno, il primo previsto in funzione della salvaguardia del rapporto genitore – figlio finalizzato alla sua salute e al suo sviluppo. Sottolinea infine la ricorrente, che il richiamo "alle condizioni previste dall’art. 21", a cui è subordinata la concessione del beneficio dell’assistenza all’esterno dei figli minori, è finalizzato a indicare, e solo, i presupposti applicativi che disciplinano i due istituti, presupposti elencati nella seconda e terza parte del predetto art. 21, comma 1.

-3- La trattazione del ricorso è preclusa dal fatto sopravvenuto della scarcerazione della T. per espiazione della pena, giusta annotazione richiesta e pervenuta il giorno della udienza dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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