Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 25-01-2011) 02-03-2011, n. 8083 costuzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

to, Avv. Scarso Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catania ha confermato la pronuncia di colpevolezza di A.G. in ordine ai reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), del D.Lgs. n. 427 del 2004, artt. 146 e 181, a lui ascritti per avere costruito un manufatto destinato a civile abitazione della superficie di mq 47,45, in zona sottoposta a vincolo ambientale, senza il permesso di costruire e senza l’autorizzazione dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo.

La Corte territoriale ha rigettato i motivi di gravame con i quali l’appellante aveva dedotto esservi carenza di prove in ordine alla sua colpevolezza e l’intervenuta prescrizione dei reati di cui alla contestazione.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.
Motivi della decisione

Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione degli artt. 62, 191, 192 e 533 c.p.p., nonchè mancanza e comunque insufficienza di motivazione della sentenza.

Si deduce che la sentenza impugnata ha fondato l’affermazione di colpevolezza dell’imputato sulle dichiarazioni rese da questi dinanzi all’Officiale di P.G., M.llo G., benchè le stesse risultassero inutilizzabili. Si osserva inoltre che nessun valore indiziario poteva essere attribuito sul punto all’esistenza di un precedente specifico dell’ A., così come doveva escludersi la rilevanza probatoria della richiesta di condono edilizio, potendo tale richiesta essere presentata anche da persona diversa da quella che ha commesso l’illecito.

Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia la violazione ed errata applicazione degli artt. 157 e 159 c.p.p., nonchè mancanza di motivazione della sentenza.

Si deduce che la Corte territoriale ha erroneamente escluso che si fosse verificata la prescrizione dei reati, avendo tenuto conto dei rinvii disposti dal giudice ai fini della sanatoria. Si osserva, poi, che non poteva neppure tenersi conto delle richieste di rinvio per impedimento del difensore, in quanto sono state presentate durante il periodo di sospensione ordinato dal giudice, che è venuto a cessare il 20.9.2007, sicchè le stesse non hanno avuto alcuna incidenza, nè rilevanza sul periodo di sospensione. Si aggiunge che su tale ultimo punto la sentenza è del tutto carente di motivazione. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perchè i reati sono estinti per prescrizione.

Il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce che nel caso di rinvii disposti in attesa della definizione della domanda di condono edilizio, allorchè l’abuso non rientri nelle previsioni della legge di sanatoria, non opera la sospensione del decorso della prescrizione, è fondato. In tal caso, invero, non si tratta di rinvii imposti da una disposizione di legge ai sensi dell’art. 159 c.p..

E’ stato, peraltro, già reiteratamente affermato da questa Suprema Corte sul punto che "La sospensione del procedimento per reati edilizi prevista dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 44, in relazione alla domanda di condono edilizio presentata del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, ex art. 32, convertito con L. 24 novembre 2003, n. 326, non può essere disposta in relazione ad opere non condonabili, con la conseguenza che l’eventuale periodo di sospensione deve essere considerato ai fini del computo dei termini di prescrizione del reato". (sez. 3^, 17.11.2005 n. 563 del 2006, Martinico, RV 233011; sez. 3^, 13.11.2003 n. 3350 del 2004, Lasi, RV 227217).

Orbene, nel caso in esame, il giudice di primo grado ha accertato che il manufatto realizzato non poteva formare oggetto di sanatoria ai sensi della normativa sul condono edilizio ( D.L. n. 269 del 2003 convertito in L. n. 326 del 2003), trattandosi di nuova costruzione realizzata in zona sottoposta a vincolo e non essendo stato neppure provato il requisito temporale del completamento della costruzione entro la data del 31.3.2003.

Non può, pertanto, tenersi conto, ai fini della sospensione del decorso della prescrizione, dei rinvii disposti in attesa della definizione della domanda di condono edilizio presentata dall’interessato dall’udienza del 18.2.2005 al 18.10.2005; dal 18.10.2005 al 4.4.2006.

Non risultano, invece, giustificati da detta causale, ma da impedimenti del difensore, i rinvii disposti all’udienza del 4.4.2006 al 10.10.2006; del 10.10.2006 al 23.1.2007; del 23.1.2007 al 10.5.2007; del 26.6.2007 al 20.9.2007, per complessivi anni uno e mesi quattro.

Con decorrenza dalla data del fatto (5.5.2004), pertanto, pur tenendosi conto dell’indicato periodo di sospensione del decorso del termine, la prescrizione dei reati si è verificata il 5.3.2010 ai sensi degli artt. 157 e 160 c.p., nella formulazione previgente alla L. n. 251 del 2005.

Per completezza di esame va rilevato che non sussistono le condizioni per il proscioglimento dell’imputato con formula più favorevole, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., comma 2, nè si ravvisa la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso.

Per l’effetto la sentenza impugnata deve essere annullala senza rinvio.
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè i reati sono estinti per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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