Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Avellino ha affermato la colpevolezza di N.P. e P.M.A. in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93 e 95, nonchè la colpevolezza di L.A. in ordine ai reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 65, 72, 93 e 95.
E’ stato accertato in punto di fatto dal giudice di merito che R.M., proprietario di un immobile confinante con quello dei coniugi N. e P., aveva realizzato, con l’assenso dei predetti confinanti ed a ridosso di un muro di contenimento di loro proprietà, un altro muro in cemento armato, sopraelevato di circa 50 cm rispetto a quello preesistente, nonchè altri manufatti in assenza di qualsivoglia titolo abilitativo. Per le opere realizzate abusivamente era stata successivamente rilasciata la sanatoria amministrativa.
Sulla base di tali risultanze il Tribunale ha affermato la colpevolezza dei predetti N. e P., oltre a quella del R., non ricorrente, in ordine al reato per la violazione delle prescrizioni in materia antisismica e del L., quale costruttore delle opere, sia ordine a detto reato che a quello afferente alla mancata osservanza degli adempimenti relativi ai manufatti in cemento armato.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore degli imputati, che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.
Motivi della decisione
Con un unico, articolato, mezzo di annullamento i ricorrenti denunciano la mancata assunzione di una prova decisiva; carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza; violazione di legge e vizi di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena.
Sul primo punto si denuncia la revoca dell’ordinanza con la quale era stato ammesso il teste indicato dalla difesa, senza che fosse dato alle pani là possibilità di interloquire sul punto, in quanto la lista testi è stata ritenuta generica. Si deduce che la prova era stata correttamente ammessa ed il teste citato varie volte; che la escussione dello stesso avrebbe potuto determinare una decisione diversa, sia in relazione all’accertamento della responsabilità dei singoli imputati, sia in relazione alla natura delle violazioni ed al tempo di esecuzione dei lavori.
Sul secondo punto si denunciano vizi di motivazione in ordine alla affermazione di colpevolezza degli imputati.
Si deduce che tramite l’istruzione dibattimentale è rimasto accertato che ad avere commissionato l’esecuzione delle opere è stato il R.M., proprietario confinante dei coniugi N. e P., mentre da nessun atto emerge che il committente avesse ottenuto l’assenso di questi ultimi.
Si osserva sul punto che, ai fini dell’accertamento della responsabilità penale, occorre che vi sia stato un contributo causale a livello ideativo, preparatorio o esecutivo alla commissione del reato, mentre non è sufficiente a configurare la partecipazione al reato commesso da altri il mero consenso alla commissione del fatto.
Sull’ultimo punto si osserva che il giudice di merito ha negato la concessione delle attenuanti generiche in considerazione della gravità dei fatti, senza indicare, però, le ragioni della ritenuta gravità, nè ha motivato adeguatamente la determinazione della pena inflitta in misura rilevante.
Il ricorso non è fondato.
Il primo motivo di gravame è inammissibile per carenza del requisito della necessaria specificità della censura.
Non vengono, infatti, spiegate le ragioni per le quali la prova revocata doveva ritenersi decisiva.
Peraltro, il giudice di merito la aveva già ritenuta generica, sicchè il punto avrebbe dovuto formare oggetto di specifica contestazione mediante la indicazione dei concreti elementi su cui è fondato l’assunto contrario dei ricorrenti.
Il secondo motivo di censura è infondato.
E’ emerso con certezza nella sede di merito che il muro di cui alla contestazione è stato realizzato dal R. nella proprietà confinante dei coniugi N. – P., sicchè si palesa evidente il compendio indiziario dal quale il Tribunale ha desunto la prova del consenso prestato dagli imputati alla realizzazione del manufatto abusivo.
Tale consenso integra univocamente gli estremi del concorso morale nella commissione del reato di cui alla affermazione di colpevolezza (cfr. sez. 3^, 12.4.2005 n. 26121, Rosato, RV 231954).
Anche il terzo motivo di censura è, infine, infondato.
La valutazione afferente alla concessione delle attenuanti generiche ed alla graduazione della pena è di merito è, perciò, insindacabile in sede di legittimità.
Peraltro, anche là censura afferente al diniego delle attenuanti generiche si palesa carente del requisito della specificità, non essendo state indicate dai ricorrenti le ragioni per le quali il giudice di merito avrebbe dovuto ritenere sussistenti le chieste attenuanti.
Trattandosi della sola pena pecuniaria, inoltre, la determinazione della stessa non necessitava di ulteriore motivazione.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
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