Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 25-01-2011) 02-03-2011, n. 8048 Trattamento penitenziario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

M.O., tramite difensore, ricorre per cassazione avverso l’ordinanza 10.3.2010 del tribunale di sorveglianza di Napoli che dichiarava inammissibile, per omessa presentazione dei motivi, il reclamo proposto dal detenuto avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza di Avellino, datato 25.1.2010, di rigetto della istanza, nell’ interesse del predetto M., di permesso premio ex art. 30 ter ord. pen..

Il ricorso merita di essere accolto.

Dall’esame degli atti (fl. 8) risulta che il provvedimento di rigetto del magistrato di sorveglianza è stato notificato al detenuto il 27.1.2010 e che il giorno successivo nell’ apposito modello presso la casa circondariale di Avellino il M. presentava reclamo con contestuali motivi, deducendo la meritevolezza del beneficio richiesto per essersi comportato bene in regime carcerario, con parole ed espressioni consone a persona, come il ricorrente, che ha conseguito la licenza media in regime carcerario. Peraltro nello stesso contesto, dichiarativo e motivazionale, il reclamante preannunciava la presentazione di motivi aggiunti, effettivamente poi depositati dal proprio difensore.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di sorveglianza di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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