Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 20-01-2011) 02-03-2011, n. 8413

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propongono ricorso per cassazione B.V. e B. O. avverso la sentenza in data 27 aprile 2010 con la quale il Gip del Tribunale di Torino ha applicato loro la pena concordata in relazione ai rati di furto pluriaggravato in concorso, furto tentato e furto in appartamento loro rispettivamente ascritti.

Deducono:

1) la nullità della sentenza perchè applicherebbe una pena eccessiva e non dettagliata nel computo;

2) la nullità della disposizione della confisca della somma di denaro, non costituente corpo del reato.

Il Pg presso questa Corte ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Il ricorso è inammissibile.

Ha osservato questa Corte che in tema di patteggiamento, una volta che l’accordo sia stato ratificato dal giudice, non è più consentito alle parti prospettare questioni e sollevare censure con riferimento alla applicazione delle circostanze ed alla entità della pena, che non siano illegali: anche entro tale ambito, invero, l’obbligo di motivazione deve ritenersi assolto con la semplice affermazione dell’effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell’accordo intervenuto fra le parti (Rv. 2154G7). Conformi:

Rv. 212679 ; rv 222959.

In più è stato anche rimarcato che in materia di patteggiamento, qualora anche il pubblico ministero abbia prestato il proprio consenso all’applicazione di un determinato trattamento sanzionatorio, l’impugnazione della sentenza, che tale accordo abbia recepito, è consentita solo qualora esso si configuri come illegale.

Peraltro, per qualificare illegale la pena non basta eccepire che il giudice non abbia correttamente esplicato i criteri valutativi che lo hanno indotto ad applicare la pena richiesta, ma occorre che il risultato finale del calcolo non risulti conforme a legge (Rv.

228047).

Le parti non possono dunque più dolersi del trattamento sanzionatorio da esse stesse richiesto e che il giudice ha ritenuto congruo, con il previo consenso del pubblico ministero. Ancor meno possono dolersi della mancata indicazione dei criteri seguiti dal giudice per la determinazione della pena che essi stessi – lo si ribadisce – hanno sollecitato.

Per quanto concerne la disposizione della confisca del danaro, la questione appare posta in termini inammissibili.

La parte contesta infatti che si tratti di provento del reato e a tal fine deduce circostanze in punto di fatto che questa Corte di legittimità non può apprezzare in via diretta ed immediata e che si contrappongono alla diversa ricostruzione, in sè logica, adottata dal giudice del merito a sostegno della decisione.

Il Giudice infatti ha ritenuto che il danaro sequestrato il 9 febbraio 2010, pari a circa 5000,00 Euro, fosse da considerare provento dei reati di furto in contestazione, i quali, commessi nei precedenti mesi di novembre e dicembre, avevano portato ad un illecito profitto di svariate migliaia di euro. Al riguardo, proseguiva il giudice, gli imputati non avevano opposto alcuna contraria ricostruzione in merito alla relativa provenienza.

La difesa, sostenendo in contrario che all’atto della perquisizione uno degli indagati aveva fornito una spiegazione, sostanzialmente richiede alla Corte di Cassazione di procedere ad una autonoma rivalutazione dei risultati di prova, non consentita se non nella sede del merito.

Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna di ciascun ricorrente al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in Euro 1500,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a versare alla cassa delle ammende la somma di Euro 1500,00.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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