CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. LAVORO – 24 marzo 2010, n.7046. Sull’obbligo risarcitorio in caso di demansionamento.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

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Sull’obbligo risarcitorio in caso di demansionamento. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. LAVORO – 24 marzo 2010, n.7046.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. LAVORO – 24 marzo 2010, n.7046 – Pres. Roselli – est. Morcavallo

Considerato in diritto

1. Con l’unico motivo di impugnazione, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c. e vizio di motivazione, il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata – nell’escludere la voce di danno patrimoniale commisurata alla perdita dei “decimi di senseria” – abbia finito per convalidare l’illegittimo provvedimento datoriale e per ammettere una decurtazione del trattamento economico a seguito di dimensionamento; deduce che, comunque, anche dopo il mutamento delle mansioni egli aveva diritto a percepire la percentuale spettante ai dipendenti della sua qualifica e lamenta che tale circostanza sia stata trascurata dalla Corte d’appello.

2. Il ricorso è fondato.

Come questa Corte ha ripetutamente affermato, il demansionamento illegittimo impone al datore di lavoro un obbligo risarcitorio che deve riguardare tutti gli aspetti del pregiudizio subito dal lavoratore, da accertare secondo le circostanze del caso concreto; per quanto riguarda il danno patrimoniale, si è precisato che esso deve essere riferito ad ogni perdita di guadagno, conseguente all’illegittima modifica delle mansioni, che può essere riscontrata utilizzando ogni elemento utile, ivi comprese le “voci” della busta-paga (cfr. Cass. n. 4652 del 2009; n. 7967 del 2002; n. 14199 del 2001).

Nella specie, la decisione impugnata ha escluso dal danno patrimoniale la perdita della maggior misura dei “decimi di senseria” (percepita anteriormente al demansionamento) sul presupposto che l’emolumento non sia legato causalmente al demansionamento e che pure il mantenimento della stessa professionalità non avrebbe escluso un diverso collocamento del dipendente, comportante una distribuzione di tale emolumento in misura inferiore a quella applicata nell’ufficio di precedente assegnazione. In tal modo, però, pure riconoscendo la riferibilità dell’erogazione economica – secondo percentuali stabilizzate – alle mansioni, precedentemente svolte, di responsabile dell’ufficio merci (a prescindere dalla natura della medesima, non compresa nella retribuzione imponibile ai fini contributivi, dopo l’entrata in vigore dell’art. 5 del decreto-legge n. 536 del 1996, convertito nella legge n. 647 del 1996), i giudici d’appello hanno collegato, impropriamente, la perdita patrimoniale all’esercizio dello jus variandi da parte del datore di lavoro, applicando un principio che la giurisprudenza ha enunciato con riferimento all’ipotesi di modifica legittima delle mansioni, nella quale è ammissibile, e non risarcibile, la perdita di guadagni connessi allo svolgimento, in precedenza, di particolari funzioni (cfr. Cass. n. 16106 del 2003; n. 4055 del 2008; n. 2533 del 1984). Ma tale ipotesi non ricorre nella specie, essendo stata definitivamente accertata in giudizio la illegittimità del mutamento delle mansioni dello S., sicché questi ha diritto ad essere risarcito in relazione a tutti i guadagni perduti in conseguenza del demansionamento, secondo la regola generale sopra richiamata.

2. La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio alla stessa Corte d’appello di X, in diversa composizione, per la determinazione (ai fini della separata liquidazione della relativa voce di danno) dei periodi in cui i predetti “decimi” non sono stati corrisposti nella percentuale e sul “montante” precedenti al demansionamento. Lo stesso giudice di rinvio pronuncerà altresì sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di X, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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