Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Il Tribunale della Libertà di Bologna, con ordinanza in data 11.10.2010, respingeva l’impugnazione proposta da M.N. avverso il provvedimento emesso in data 17-9-2010 dal GIP del Tribunale di Bologna con il quale era stata disposta la misura della custodia in carcere a carico del M., indagato per il reato ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. In particolare, il predetto era stato fermato presso l’aeroporto di (OMISSIS), appena sceso da un volo proveniente da (OMISSIS), ed era stato trovato in possesso di due bottiglie di vetro contenenti circa kg 3 di cocaina nonchè di ulteriori gr. 65 di cocaina riposti in un deodorante. Il Tribunale riteneva di non potere accogliere la richiesta di sostituzione della misura coercitiva in carcere con quella più blanda degli arresti domiciliari. Osservava che i fatti presentavano indubbia gravità per l’ingente droga trasportata e in considerazione dei presumibili rapporti continuativi avuti dal M. con il fornitore della droga in (OMISSIS) anche tenuto conto che egli viveva in detta città dove gestiva un negozio di parrucchiere; altresì, a suo carico gravavano vari precedenti penali tra i quali alcuni specifici.
Dette evenienze configuravano evidente pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, il che poteva essere evitato solo con l’imposizione della misura cautelare più grave.
2. L’indagato ricorreva per Cassazione avverso l’ordinanza. Riteneva che la motivazione del provvedimento del Tribunale si palesava carente in ordine al riferimento all’adeguatezza della misura rispetto all’effettive esigenze cautelari; in specie, sottolineava che i precedenti specifici, in tema di violazione della normativa degli stupefacenti, indicati dal Tribunale risalivano a 26 anni addietro. Chiedeva l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale.
3. Il ricorso si palesa inammissibile perchè manifestamente infondato.
Si osserva che il Tribunale ha ampiamente ed analiticamente indicato le ragioni che inducono ad applicare all’indagato la più grave delle misure cautelari. Al riguardo, si è fatto riferimento all’indubbia assoluta gravità dell’episodio criminoso, di per sè (detenzione di notevole quantitativo di cocaina), ed anche per i profili che ne conseguono in ordine alla personalità e pericolosità del M., necessariamente coinvolto in una "rete" internazionale di rilievo di delinquenza organizzata internazionale. Logica e ragionevole appare la conclusione adottata secondo cui la misura meno grave degli arresti domiciliari non appare sicuramente idonea ad evitare il ripetersi di fatti criminali di notevole allarme sociale.
D’altro canto, il ricorrente non ha fornito elementi di alcun genere capaci di contrastare le corrette argomentazioni dei Giudici di merito.
4. L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, anche al versamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte di Cassazione Sezione Quarta Penale dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
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