Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-01-2011) 02-03-2011, n. 8278 Lesioni colpose

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Giudice di Pace di Domodossola, con sentenza in data 22-6-2009, dichiarava G.G. colpevole per il reato di lesioni colpose a danno di M.S., la condannava alla pena di Euro 200,00 di multa ed al risarcimento del danno in favore della parte civile in solido con il responsabile civile Groupama Assicurazioni da liquidarsi in separato giudizio. Il fatto ((OMISSIS)), era avvenuto che l’imputata, alla guida dell’autovettura Mazda, mentre percorreva la SS (OMISSIS) con direzione di marcia (OMISSIS) giunta all’altezza del civico (OMISSIS), aveva investito il pedone M.S. che stava attraversando sulle strisce pedonali cagionandogli la frattura della gamba destra, scomposta ed esposta, contusione escoriata mano destra e gomito sinistro.

2. L’imputata proponeva appello avverso la sentenza. Il Tribunale di Verbania – Sezione Distaccata di Domodossola-, in funzione di giudice di appello, con decisione del 22-1-2010, confermava in punto di responsabilità penale la decisione di primo grado, ribadiva la condanna della G. a risarcire i danni in favore della parte civile; condannava, secondo quanto richiesto dall’appellante, il responsabile civile Groupama Assicurazioni a manlevare la G. da tutte le somme dovute per l’occorso alla parte civile. Nel merito dell’impugnazione, osservava che il pedone era stato investito quando già si trovava sulle strisce pedonali, proveniente da un bar viciniore, in zona illuminata anche se erano le ore 22; era stato urtato con la parte destra del veicolo ed in particolare con lo specchietto retrovisore che era andato in frantumi, a sua volta egli era stato colpito prevalentemente nella parte destra del corpo, pur con la presenza di una escoriazione al gomito sinistro. Ad avviso del Giudice di Appello, diversamente da quanto prospettato dal Giudice di Pace, nessun concorso di colpa poteva ravvisarsi nel comportamento del soggetto passivo del reato.

3. La prevenuta proponeva ricorso per cassazione. Si doleva per la mancata citazione del responsabile civile in sede di appello, il che pregiudicava il suo interesse ad avere la presenza in giudizio della Società di Assicurazione Groupama che avrebbe dovuto manlevarla da ogni richiesta di danni proveniente dal danneggiato. Censurava l’affermazione del Tribunale secondo cui non sussisteva concorso di colpa della parte offesa, concorso invece ravvisato dal giudice di primo grado: la statuizione del Tribunale configurava, in mancanza di impugnazione sul punto, violazione dell’art. 112 cod. civ. (corrispondenza tra chiesto e pronunciato) e dell’art. 597 cod. proc. pen. (reformatio in peius). Censurava la ricostruzione dei fatti come effettuata dal Tribunale e le conseguenti valutazioni formulate, mettendo in luce in particolare lo stato di notevole alterazione alcolica in cui versava il M. e la mancanza di ricorrenza del nesso causale tra la condotta di essa istante e l’evento. Si doleva perchè il Giudice di Appello, in accoglimento della sua impugnazione, aveva condannato il responsabile civile a garantirla in ordine alle domande di risarcimento della parte civile, ma contemporaneamente aveva eliminato il vincolo della solidarietà tra imputato e responsabile civile appunto nella statuizione di condanna in tema di interessi civili.
Motivi della decisione

1.1 Il ricorso deve essere respinto perchè infondato.

In ordine alla questione della non rituale citazione del responsabile civile per il giudizio di appello, si osserva che tale evenienza integra una nullità di carattere generale a regime intermedio che può essere eccepita esclusivamente dalla parte illegittimamente pretermessa e non anche dall’imputato, il quale non vanta un interesse giuridicamente apprezzabile all’osservanza della disposizione violata, (v. Cass. 21-11-07- Lauriola- rv. 238744). Il fatto che la nullità possa essere fatta valere dal solo responsabile civile, il quale proprio per effetto di questa nullità non è venuto a conoscenza del procedimento, non impedisce la preclusione al rilievo della nullità una volta che questa si sia verificata. Il che neppure impedisce la statuizione di condanna del responsabile civile nei cui confronti solo apparentemente si è costituito il rapporto processuale. Il responsabile civile potrà solo proporre opposizione "in executivis" in sede civile.

Si aggiunge, per completezza, che la notifica al responsabile civile circa la fissazione dell’udienza innanzi a questa Corte di Cassazione risulta ritualmente effettuata.

1.2 Per quanto concerne il concorso di colpa a carico della parte offesa, riconosciuto in sede di dispositivo della sentenza di primo grado, si rileva che sul punto la Corte di Appello ha formulato delle osservazioni "obiter tantum" senza fame oggetto di espressa statuizione in dispositivo, per cui deve ritenersi confermato quanto stabilito sul punto dal Giudice di primo grado.

1.3 La censura relativa alla ritenuta colpevolezza è infondata.

Per quel che concerne la ricostruzione dell’occorso, e la conseguente I affermazione di colpevolezza dell’imputato, il Giudice di Appello ha fornito corretta motivazione, richiamando le argomentazioni già svolte dal primo Giudice e facendo esplicito riferimento alle risultanze probatorie acquisite in atti (in particolare, le dichiarazioni testimoniali assunte, i rilievi in loco svolti).

Sicchè le contestazioni mosse al riguardo dal ricorrente alla sentenza impugnata si risolvono in censure concernenti sostanzialmente apprezzamenti di merito che tendono per lo più ad una diversa valutazione delle risultanze processuali. In proposito, va sottolineato che, come affermato dalla Suprema Corte anche a Sezioni Unite (v. Cass. S.U. 24-11-1999-Spina-; 31-5-2000- Jakani-;

24-9-2003 – Petrella-), esula dai poteri della Corte di Cassazione quello della rilettura dei dati di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al Giudice del merito, nonchè l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. In particolare, con riferimento alla specifica materia della circolazione stradale, nella giurisprudenza di legittimità è stato più volte enunciato il principio secondo cui la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia – valutazione della condotta dell’utente della strada coinvolto, accertamento della responsabilità, determinazione dell’efficienza causale della colpa – è rimessa al Giudice di merito ed integra una serie di accertamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione. D’altro canto, nel caso di specie, i giudici di merito hanno appunto apprezzato in modo congruo gli elementi di prova fornendo una valutazione di essi ragionevole e logica sotto il profilo del "senso della realtà" degli appartenenti alla collettività e sotto quello più strettamente giuridico.

1.4 Inoltre, appare irrilevante la mancata indicazione del vincolo di solidarietà sussistente tra imputato e responsabile civile, atteso che la solidarietà dell’obbligazione consegue, nel caso, per legge (v. art. 538 c.p.p., comma 3; art. 1294 cod. civ.).

2. La reiezione del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il predetto va pure condannato a rifondere le spese di questo grado in favore della parte civile.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre alla rifusione delle spese in favore della parte civile liquidati in complessivi Euro 2.300,00 oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *