Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.
Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 14 del 3-4-2010
(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, n. 15
del 12 agosto 2009)
IL CONSIGLIO REGIONALE – ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1
Modifiche alla legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema
educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento)
1. Alla lettera b), del comma 1, dell’art. 33, della legge
regionale n. 18/2009, dopo la parola: «specializzazione» e’ aggiunta
la seguente: «professionale».
2. La lettera c), del comma 1, dell’art. 33, della legge
regionale n. 18/2009, e’ soppressa.
3. Al comma 1, dell’art. 36, della legge regionale n. 18/2009,
dopo le parole «percorso formativo» e’ aggiunta la seguente:
«professionale».
4. L’art. 37 della legge regionale n. 18/2009 e’ sostituito dal
seguente:
«Art. 37 (Sostegno all’alta formazione). – 1. La Regione sostiene
l’alta formazione come individuata dall’art. 8 della legge regionale
16 gennaio 2007, n. 2 (Promozione, sviluppo, valorizzazione della
ricerca, dell’innovazione e delle attivita’ universitarie e di alta
formazione), al fine di sviluppare percorsi professionali coerenti
con le esigenze del mercato del lavoro.».
5. Alla lettera a), del comma 4, dell’art. 38, della legge
regionale n. 18/2009 dopo le parole: «legge 14 febbraio 2003, n. 30)»
sono aggiunte le seguenti: «, fermo restando quanto previsto dal
comma 5-ter del medesimo articolo».
Art. 2 Modifiche all’art. 4-bis della legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo unico concernente il trattamento e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali) 1. Al comma 1 dell’art. 4-bis della legge regionale n. 3/1987 le parole: «pari a 200,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 500,00 a 1.500,00 euro». 2. Dopo il comma 2 dell’art. 4-bis della legge regionale n. 3/1987 e’ aggiunto il seguente: «2-bis. La sanzione di cui al comma 1 puo’ essere applicata anche nei confronti del Consigliere che reiteri comportamenti di disturbo dell’ordinato svolgimento delle sedute del Consiglio regionale – Assemblea legislativa, secondo le modalita’ previste dal Regolamento interno.».
Art. 3 Modifiche alla legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai gruppi consiliari) 1. Al comma 3, dell’art. 4 della legge regionale n. 38/1990 le parole «approvato dall’Ufficio di Presidenza» sono sostituite dalle seguenti: «sottoposto a presa d’atto da parte dell’Ufficio di Presidenza». 2. Al comma 5, dell’art. 4 della legge regionale n. 38/1990 le parole: «verificando altresi’ le indicazioni di cui all’art. 4» sono soppresse.
Art. 4
Modifiche alla legge regionale 9 aprile 2009, n. 10 (Norme in materia
di bonifiche di siti contaminati)
1. Alla lettera b), del comma 1, dell’art. 8, della legge
regionale n. 10/2009 dopo le parole: «l’elenco dei siti oggetto di
bonifica» sono aggiunte le seguenti: «e di ripristino ambientale».
2. Alla lettera e), del comma 1, dell’art. 8, della legge
regionale n. 10/2009 dopo le parole: «soggetti cui compete la
bonifica» sono aggiunte le seguenti: «e l’ente pubblico di cui
avvalersi in caso di inadempienza di tali soggetti, ai fini
dell’esecuzione d’ufficio, fermo restando l’affidamento delle opere
necessarie mediante gara pubblica, ovvero il ricorso alle procedure
di cui all’art. 242 del decreto legislativo n. 152/2006».
3. Dopo la lettera b), del comma 3, dell’art. 8, della legge
regionale n. 10/2009 eaggiunta la seguente:
«b-bis) all’ufficio erariale, ai sensi dell’art. 251, comma 2 del
decreto legislativo n. 152/2006».
4. Al comma 1, dell’art. 9, della legge regionale n. 10/2009 dopo
le parole: «Ilresponsabile dell’inquinamento» sono aggiunte le
seguenti: «anche potenziale».
5. L’art. 10 e l’art. 12 della legge regionale n. 10/2009 sono
abrogati.
6. L’art. 25 della legge regionale n. 10/2009 e’ sostituito dal
seguente:
«Art. 25 (Sanzioni). – 1. Fatte salve le sanzioni di cui all’art.
257, comma 1 del decreto legislativo n. 152/2006, chi non ottempera
alle prescrizioni dettate dagli enti competenti nei provvedimenti di
approvazione dei progetti di bonifica e/o messa in sicurezza e’
punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro
15.000,00.
2. Le sanzioni di cui al comma 1 sono accertate e contestate
dalla Provincia competente per territorio, secondo le disposizioni
della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per
l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza
della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati).
3. I proventi delle sanzioni di cui al comma 1 sono assegnati
alle province che li utilizzano per le finalita’ della presente
legge.».
Art. 5
Modifiche all’art. 31 della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2
(Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari)
1. Al comma 2, dell’art. 31, della legge regionale n. 2/2008 dopo
le parole: «nonche’ attinenti il benessere della persona» sono
aggiunte le seguenti: «,lo svago».
Art. 6
Modifiche all’art. 15-quater della legge regionale 24 dicembre 2008,
n. 43 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2009))
1. La rubrica dell’art. 15-quater della legge regionale n.
43/2008 e’ sostituita dalla seguente: «(Programma di investimenti)».
2. Al comma 1, dell’art. 15-quater della legge regionale n.
43/2008 dopo le parole: «dei Comuni» sono inserite le seguenti «e
delle organizzazioni non lucrative».
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Liguria.
Genova, 6 agosto 2009
BURLANDO
(Omissis)
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.
Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-04-03&task=dettaglio&numgu=14&redaz=009R0716&tmstp=1270627775024