T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, Sent., 28-02-2011, n. 227 amministrazione pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugna il provvedimento di diniego di autorizzazione all’installazione di un luna park sul lungomare di Falerna per il periodo luglio – agosto 2010, chiedendo, altresì, il risarcimento del danno.

Il Comune intimato non si è costituito in giudizio.

Preliminarmente deve rilevarsi che, pur essendo ormai trascorso il periodo estivo oggetto della domanda di autorizzazione temporanea per occupazione di suolo pubblico, il ricorrente insiste nella domanda di annullamento dell’atto impugnato, rappresentando un interesse alla continuità della presenza della propria impresa nel territorio del comune di Falerna, al fine di incrementare l’anzianità che costituisce criterio per le future assegnazioni di suolo pubblico in concessione.

L’interesse non sussiste, perché l’annullamento del provvedimento negativo, seppure fosse intervenuto immediatamente, non avrebbe potuto attribuire automaticamente al ricorrente il bene della vita preteso, avendo il solo effetto di provocare il rinnovato esercizio del potere da parte della PA, trattandosi di procedimento amministrativo ampiamente discrezionale; ne deriva che l’interesse ad accrescere anzianità di occupazione del suolo pubblico che sorreggerebbe la domanda di annullamento, è ormai pregiudicato irrimediabilmente per l’anno appena trascorso.

La domanda di annullamento è, pertanto, improcedibile, per sopravvenuta carenza d’interesse.

Residua, invece, l’interesse alla definizione della domanda risarcitoria, avendo allegato parte ricorrente un danno da lucro cessante pari a 10.000 euro, equivalente alla somma ricavata nell’anno precedente.

La legittimità del provvedimento impugnato, pertanto, deve essere scrutinata, incidentalmente e nei limiti dei motivi addotti dal ricorrente, al solo fine della decisione della domanda risarcitoria.

La domanda di risarcimento del danno è, peraltro, infondata.

Deve premettersi, richiamando in tal senso consolidata giurisprudenza, che, ai fini del risarcimento dei danni per atto amministrativo illegittimo manca il nesso di causalità fra l’illegittimità dell’atto lesivo e il danno lamentato allorché la Pubblica amministrazione conserva integro, dopo l’annullamento giurisdizionale, l’ambito di apprezzamento discrezionale in ordine all’adozione del provvedimento ampliativo richiesto e la possibilità di una legittima diversa determinazione (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 12 maggio 2009, n. 2894).

È proprio questo il caso che si presenta al Collegio decidente.

Seppure deve rilevarsi l’illegittimità del provvedimento impugnato, per violazione del giusto procedimento -va ritenuto fondato, infatti, il primo motivo di ricorso, deducente la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 in quanto l’atto impugnato non risulta preceduto dal preavviso di rigetto- deve ritenersi che l’illegittimità del diniego non conduce ad un giudizio prognostico favorevole al ricorrente in ordine alla spettanza della concessione richiesta, per l’ampio potere discrezionale che la PA avrebbe potuto ancora esercitare anche in caso di annullamento, per vizio del procedimento, del diniego impugnato, essendo infondati gli altri motivi di ricorso, non essendo illogica la motivazione secondo cui le esigenze ricreative dell’utenza sarebbero sufficientemente soddisfatte attraverso la concessione del suolo pubblico ai chioschi, rientrando nella discrezionalità amministrativa la valutazione delle modalità di utilizzo del lungomare più gratificanti per la cittadinanza, non essendo obbligatoria l’installazione di giostrine e luna park.

La domanda risarcitoria, dunque, è infondata perché il danno non è diretta ed immediata conseguenza dell’illegittimità del provvedimento impugnato, non essendo certo ed anzi, neppure probabile, che il rinnovato, legittimo esercizio del potere amministrativo, avrebbe consentito il soddisfacimento dell’interesse pretensivo del ricorrente e, dunque, gli avrebbe permesso il lucro di cui chiede, invano, il risarcimento.

In conclusione, la domanda di annullamento deve essere dichiarata improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, mentre la domanda di risarcimento del danno deve essere respinta per infondatezza.

Le spese sono da compensare, per la reciproca soccombenza, seppure solo virtuale in relazione alla domanda di annullamento.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

Dichiara improcedibile il gravame avverso il provvedimento impugnato;

rigetta la domanda risarcitoria;

compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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