Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con ordinanza depositata il 7/12/2008 il GIP del Tribunale Militare di Napoli, esaminata la richiesta di archiviazione formulata dal P.M. nei confronti del luogotenente S.G., indagato per il reato di cui all’art. 195 c.p.m.p. e art. 47 c.p.m.p., n. 4 commesso ai danni del caporale M.A., ha ritenuto che i fatti, in relazione ai quali erano peraltro emerse risultanze contraddittorie, integrassero il diverso reato di percosse; pertanto, difettando -in carenza della necessaria richiesta del Comandante del Corpo- la procedibilità, ha disposto l’archiviazione del procedimento.
Per l’annullamento di tale ordinanza la parte offesa ha proposto ricorso in data 22/1/2010 articolato su due motivi, il primo denunziante l’abnormità dell’ordinanza di archiviazione adottata all’esito di una piena cognizione dei fatti ed il secondo censurante l’adozione dell’archiviazione in luogo della più corretta remissione degli atti al P.M.. Il difensore dell’imputato, nella memoria 24/9/2010, ha osservato che il provvedimento lungi dall’essere abnorme era una ordinaria ipotesi di archiviazione per inidoneità probatoria e che esso, comunque, non era impugnabile per disposto di legge. Analoghe considerazioni erano rassegnate dal P.G. militare nelle richieste dell’11/5/2010.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Alla stregua di quanto disposto dall’art. 409 c.p.p., comma 6 e del chiaro richiamo ivi fatto alla sola possibilità di denunzia delle nullità previste dall’art. 127 c.p.p., comma 5, devesi ribadire – come più volte rammentato da questa Corte – che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla persona offesa del reato avverso il decreto di archiviazione in relazione alle ragioni poste a fondamento della archiviazione stessa, essendo denunziabili solo le nullità afferenti la violazione delle norme a presidio del contraddittorio e restando esclusa alcuna censura sulla pretesa "abnormità" dell’atto o men che meno sulla errata applicazione delle norme sostanziali (cfr. ex multis e da ultimo: Cass. sentenze n. 9440 del 2010 e n. 18071 del 2008; inoltre, sull’ampio potere di controllo sulla notitia criminis conferito al GIP, Cass. sent. n. 47291/2009).
E poichè, come sopra riferito, le censure avanzate dalla ricorrente attingono profili di pretesa abnormità della scelta di archiviazione, sostanziali o processuali, il ricorso va dichiarato inammissibile con tutte le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
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