Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
La Corte di appello di Milano, con la sentenza del 23.11.2009, ha confermato la sentenza del GUP del locale tribunale, in data 28.1.2009, con la quale C.M., con altri imputati, veniva condannato alla pena come in atti per vari episodi di rapina aggravata ed altro.
Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, deducendo la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).
Nell’esteso ed articolato atto difensivo, il ricorrente, piuttosto che individuare specificamente i passaggi della sentenza affetti dal denunciato vizio, con riferimento ad ogni singola imputazione, muove doglianze di carattere generale riferite all’impostazione motivazionale del provvedimento impugnato.
In buona sostanza il ricorrente non fa che ripercorrere i motivi già proposti in sede di appello, correttamente risolti dal giudice di secondo grado; nè prospetta, riguardo ai detti motivi, profili nuovi, autonomamente valutabili in sede di legittimità.
Il ricorso è, quindi, inammissibile per genericità e manifesta infondatezza e perchè coinvolge questioni di fatto, tendendo ad una mera rilettura delle risultanze processuali.
Esso deduce, in sostanza, vizi rapportabili alla motivazione del provvedimento impugnato. Al riguardo è noto che la mancanza o manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento stesso e l’indagine di legittimità è necessariamente circoscritta a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo svolto dal giudice di merito.
Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto già vagliati e posti a fondamento della decisione impugnata, non potendo integrare il vizio di legittimità soltanto una diversa ricostruzione delle risultanze processuali, magari prospettata in maniera più utile per il ricorrente.
Ciò posto, è sufficiente sottolineare che la motivazione della sentenza impugnata, conforme a quella di primo grado e quindi suscettibile di lettura integrata, non presenta profili di illogicità, nè contiene vizi di legittimità.
La responsabilità del C. è stata affermata sulla base di un articolato e coerente complesso probatorio: l’analisi dei fotogrammi estrapolati dai filmati delle telecamere di sicurezza; il complessivo esito delle ricognizioni delle fotografie segnaletiche effettuate dai dipendenti degli istituti di credito vittime delle rapine; la ricognizione diretta delle immagini in atti svolta dal Gup e dal Collegio di appello; la valutazione complessiva dell’appartenenza di tutti gli imputati allo stesso gruppo, che ha ruotato intorno al quartiere "(OMISSIS)" e a G.D.;
l’Identità delle modalità operative delle rapine; le dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie; l’assenza di alibi o di indicazioni difensive fattuali da valutare anche in via meramente alternativa.
La Corte di merito ha anche motivatamente rigettato la richiesta di consulenza tecnica di natura antropometrica; al riguardo si deve osservare che la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale è istituto di carattere eccezionale che deve essere praticato soltanto quando il giudice di appello non è in grado di decidere sulla base degli elementi già acquisiti.
Tutte queste considerazioni conducono a ritenere il ricorso affetto, come detto, da genericità e manifesta infondatezza, che ne comportano l’inammissibilità.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (v. Corte Cost. sent. 186/2000) – consegue l’onere delle spese del procedimento, nonchè del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00 (mille).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
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