Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
La Corte di Appello di Perugia ha confermato, in data 11.12.2009, la condanna inflitta a S.A. dal locale tribunale, con la sentenza del 17.3.2008, per il delitto di ricettazione di un assegno bancario provento di furto.
Il difensore del S. ricorre per Cassazione con due motivi: 1) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità previste dall’art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 179 c.p.p., in relazione all’art. 606 c.p.p., lett. c), ed inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 157 e 601 c.p.p., in relazione all’art. 606 c.p.p., lett. b). Con tale motivo egli sostiene che la notificazione dell’estratto contumaciale della sentenza di primo grado e le notificazioni del grado di appello sono state effettuate presso lo studio del difensore ai sensi dell’art. 158 c.p.p., comma 8 bis, con inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 157 e 601 c.p.p., in quanto il S. aveva dichiarato il proprio nuovo luogo di residenza nella richiesta di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, indicandolo in Via (OMISSIS); 2) inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 648 cpv. c.p. e relativa manifesta illogicità della motivazione.
Il primo motivo è infondato. E’ giurisprudenza di questa Corte che la nullità, derivante dalla esecuzione della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello presso il difensore di fiducia, anzichè nel domicilio dichiarato o eletto dall’imputato, deve ritenersi sanata quando risulti provato che non ha impedito all’imputato di conoscere l’esistenza dell’atto e di esercitare il diritto di difesa, ed è, comunque, priva di effetti se non dedotta tempestivamente, essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all’art. 184 c.p.p., comma 1, alle sanatorie generali di cui all’art. 183 c.p.p., alle regole di deducibilità di cui all’art. 182 c.p.p., oltre che ai termini di rilevabilità di cui all’art. 180 c.p.p. (v.
Cass. Sez. 4, sentenza n. 15081/2010 Rv. 247033; Cass. Sezioni Unite:
N. 119 del 2005 Rv. 229539).
Nel caso di specie l’imputato ha sempre proposto le impugnazioni con tempestività e si è difeso in giudizio nella completezza dei suoi diritti.
Il secondo motivo è manifestamente infondato.
L’espressione "fatto di particolare tenuità", di cui all’art. 648 c.p., comma 2, comporta una valutazione complessiva di tutti quegli elementi, di natura sia soggettiva che oggettiva, che possono caratterizzare il caso concreto e possono quindi assumere un significato determinante ai fini del riconoscimento o dell’esclusione della circostanza attenuante.
Tale operazione ha effettuato correttamente la Corte territoriale, mettendo in rilievo che si trattava di assegno di valore non modico, collegato non ad una singola sottrazione, ma proveniente dal furto dell’intero carnet, segno di collegamento con un contesto delittuoso più ampio; che la condotta del prevenuto era intrinsecamente grave e pericolosa, essendo collegata anche ad una truffa, pur se elisa dalla remissione di querela.
Si tratta di valutazioni in fatto logiche e coerenti, che non sono censurabili in sede di legittimità, in quanto coerenti con consolidati principi giurisprudenziali.
Segue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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