Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 12 febbraio 1993, il Ministero dei Trasporti-Gestione commissariale governativa per le Ferrovie del Sud-Est, sul presupposto che l’Enel, in base ad una convenzione stipulata il 28 novembre 1985, aveva eseguito i lavori per l’installazione di un elettrodotto aereo che attraversava la linea ferroviaria (OMISSIS), appaltandoli all’Alcatel s.p.a., durante i quali erano state realizzate delle opere provvisionali poste a distanza illegale dalla linea ferroviaria, così creando problemi alla sicurezza dell’esercizio ferroviario, con conseguente necessità di far presenziare il proprio personale sulla linea stessa, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma l’Enel per ottenere la sua condanna al pagamento della somma di L. 12.351,000, impegnata per far fronte alla suddetta esigenza. Nella costituzione della società convenuta e dell’Alcatel s.p.a., chiamata in causa a titolo di manleva, il Tribunale adito, con sentenza del 5 febbraio 2001, rigettava la domanda.
Interposto appello da parte della s.r.l. Ferrovie Sud-Est (succeduta alla Gestione commissariale a seguito della sua soppressione), si costituivano le appellate (e, per l’Enel, la Terna s.p.a. che le era subentrata) e, all’esito della trattazione, la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 2933 del 2004 (depositata il 21 giugno 2004), rigettava il gravame, condannando l’appellante alla rifusione delle spese del grado in favore della Terna s.p.a., dichiarandole compensate con riguardo al rapporto processuale tra l’appellante e l’Alcatei s.p.a..
A sostegno dell’adottata sentenza la Corte territoriale respingeva il motivo tendente al riconoscimento dell’omessa dichiarazione di interruzione del processo sul presupposto che la sentenza fosse stata emessa nei confronti di un ente soppresso e dichiarava infondate le doglianze attinenti al merito della controversia oltre a ravvisare l’inammissibilità del diverso titolo di responsabilità dedotto in appello.
Avverso la suddetta sentenza (non notificata) ha proposto ricorso per cassazione (notificato il 20 settembre 2005 e depositato il 10 ottobre 2005) la s.r.l. Ferrovie del Sud-Est e Servizi automobilistici, articolato in tre motivi, al quale hanno resistito con controricorso le intimate Terna s.p.a. e Alcatel s.p.a., quest’ultima formulando tempestivamente anche ricorso incidentale, basato su un unico motivo. I difensori di tutte le parti hanno depositato memoria difensiva.
Motivi della decisione
1. Deve, innanzitutto, disporsi la riunione dei ricorsi essendo stati proposti avverso la stessa sentenza ( art. 335 c.p.c.).
2. Con il primo motivo la ricorrente principale ha censurato la sentenza impugnata in relazione al vizio della nullità della notifica della sentenza di primo grado sul presupposto dell’illegittima mancata interruzione del processo ai sensi dell’art. 300 c.p.c., non avendo tenuto conto la Corte territoriale che la sentenza di primo grado era stata pronunciata quando l’ente pubblico che aveva originariamente esperito l’azione si era già estinto, con la conseguenza che la società privata succedutagli non aveva potuto esercitare il diritto di difesa costituzionalmente garantito.
2.1. Il motivo è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Per quanto emergente dalla sentenza impugnata (e come viene ritenuto pacifico dalle parti), nella fattispecie, la causa, pur essendo stata decisa in primo grado, con sentenza pubblicata il 5 febbraio 2001, era stata trattenuta per la decisione all’udienza del 2 novembre 2000, nel mentre il dedotto evento interruttivo conseguente alla estinzione dell’ente Gestione Commissariale delle Ferrovie del Sud- Est era sopravvenuto (per quanto dichiarato dalla stessa società appellante) il 31 dicembre 2000; pertanto, sulla scorta di tali dati cronologici, ha trovato applicazione – come correttamente rilevato dalla Corte territoriale – il disposto dell’ultimo comma dell’art. 300 c.p.c., alla stregua del quale, essendosi verificato l’evento interruttivo dopo la chiusura della discussione avanti al Tribunale di Roma, esso non avrebbe potuto produrre alcun effetto (cfr. Cass. 7 ottobre 1998, n. 9911; Cass. 14 novembre 2006, n. 24208). Peraltro, il proposto motivo non è assistito dal necessario interesse ad impugnare poichè la supposta nullità della notificazione della sentenza di primo eseguita nei confronti del procuratore dell’ente estinto appare irrilevante dal momento che la società ricorrente nella presente sede, succeduta alla Gestione Governativa, aveva provveduto ad interporre appello addirittura nel termine breve decorrente dalla notifica della sentenza presso il procuratore costituito per l’attrice originaria, senza, che, perciò, si sia concretizzata alcuna lesione del suo diritto di difesa.
3. Con il secondo motivo la ricorrente principale ha dedotto un "error in iudicando" con riferimento alla supposta illogicità ed inadeguatezza della motivazione della sentenza impugnata, deducendo, altresì, la violazione dell’art. 2 della convenzione sottoscritta tra le parti.
3.2. Anche questo motivo è destituito di fondamento e va respinto.
Nel caso di specie, in effetti, la ricorrente, lungi dal denunziare l’omesso o carente esame di alcune prove (o di alcuna delle deduzioni formulare dalle parti) e dall’individuare una specifica norma violata, si limita a contestare nel merito l’interpretazione data dalla Corte territoriale con riferimento alla convenzione sottoscritta con Enel, proponendo una propria lettura ritenuta aderente alle clausole contrattuali. In particolare, secondo la ricorrente, l’art. 2 della convenzione dedotta in giudizio prevedeva distanze precise, alle quali avrebbero dovuto essere posizionati i sostegni dell’elettrodotto, per cui sarebbe stato ovvio aspettarsi che anche le impalcature dovevano essere impiantate ad una distanza non inferiore a quella dei sostegni stessi, onde, se la società subappaltatrice avesse osservato questo accorgimento, essa ricorrente non avrebbe dovuto sopportate l’onere economico per garantire il presidio sulla linea ferroviaria per la necessaria sorveglianza del tratto interessato dai lavori.
La Corte capitolina, con motivazione logica ed adeguata (e, quindi, incensurabile in questa sede: cfr. Cass., S.U., 11 giugno 1998, n. 5802; Cass. 2 febbraio 2007, n. 2272, nonchè, con riferimento all’interpretazione delle clausole contrattuali, Cass. 2 maggio 2006, n. 10131, e Cass. 20 novembre 2006, n. 24539), ha, invece, evidenziato che non era stata prevista alcuna disposizione in merito ad una presunta distanza minima di sicurezza che imponesse automaticamente il presenziamento, nè poteva rilevarsi, in mancanza di un’espressa previsione convenzionale, una inammissibile estensione analogica di quanto previsto dall’art. 2 della convenzione, come preteso dalla s.r.l. Ferrovie del Sud-Est e Servizi automobilistici, dal momento che, appunto, l’oggetto di detta clausola non era riferito alle opere provvisionali, nè, comunque, tale clausola prevedeva in alcun modo l’obbligo del "presenziamento", con la conseguenza che la disciplina delle opere relative a questa sopravvenuta necessità non poteva considerarsi contenuta nella convenzione medesima. Del resto, la Corte territoriale ha univocamente attestato che, dalle risultanze processuali, non era emerso che la committente avesse mosso contestazioni all’appaltatrice nel corso della realizzazione dei lavori, malgrado, in virtù di specifica previsione inserita nella stessa convenzione (sub art. 3), sussistesse l’obbligo della medesima committente di notificare tempestivamente all’Enel l’eventuale stato di pericolo e l’intenzione di presenziare lo stato dei luoghi, affinchè la società esecutrice potesse provvedere ad adottare le necessarie contromisure per la diretta sorveglianza sulla linea con proprio personale (alla quale avrebbe potuto procedere, in caso di inadempimento, la committente, la quale, solo in tal caso, avrebbe potuto avere diritto al recupero della somma impiegata per lo specifico servizio).
4. Con il terzo motivo la ricorrente principale ha denunciato l’illogicità della motivazione della sentenza della Corte territoriale in ordine alla ritenuta inammissibilità della domanda riguardo alla situazione di pericolo che avrebbe dovuto rendere responsabile la società appaltatrice dei maggiori oneri necessari per scongiurare danni all’esercizio ferroviario.
4.1. Anche quest’ultimo motivo prospettato dalla ricorrente principale non coglie nel segno e deve essere rigettato.
Al di là della incensurabile valutazione di merito (siccome supportata da una motivazione assolutamente congrua) operata dalla Corte territoriale sulla base delle emergenze probatorie, in virtù delle quali si era potuto evincere che non solo le impalcature erano state realizzate in modo tale che ne risultava impossibile il ribaltamento e che, soprattutto le modalità di realizzazione erano state addirittura concordate con il personale della società ricorrente, il motivo è stato ritenuto correttamente riconducibile ad un diverso titolo di responsabilità che, comportando l’introduzione di una nuova domanda, non poteva ritenersi ammissibile in appello.
Ed infatti, avuto riguardo alla prospettazione formulata in sede di gravame, era rimasto accertato che, a fronte della deduzione in primo grado di una ipotesi di responsabilità da inadempimento contrattuale in base alla supposta violazione di alcune clausole della convenzione di appalto, la società oggi ricorrente aveva, in effetti, operato in appello un mutamento della "causa petendi" della domanda originaria, rapportandola ad un’azione risarcitoria da responsabilità di natura extracontrattuale, come tale – per pacifica giurisprudenza di questa Corte (v., ad es., Cass. 14 febbraio 2001, n. 2080; Cass. 29 novembre 2004, n. 22473, e Cass. 23 marzo 2006, n. 6431) – concretante una domanda nuova e, quindi, inammissibile in relazione al disposto dell’art. 345 c.p.c..
5. Con l’unico motivo di ricorso incidentale l’Alcatel Italia s.p.a. ha censurato la sentenza impugnata per violazione ed errata applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., oltre che per omessa ed illogica motivazione in punto condanna alle spese di lite. In particolare, con questa doglianza la suddetta società ha dedotto che il giudice di appello, pur avendo posto a carico dell’appellante (odierna ricorrente principale) le spese sostenute dall’appellata Terna s.p.a., ha omesso di adottare qualsiasi pronuncia nei suoi confronti (nel rapporto processuale instauratosi con la s.r.l.
Ferrovie del Sud-Est e Servizi automobilistici), limitandosi a compensare le spese con riferimento al diverso rapporto radicatosi tra la stessa Terna s.p.a. e l’Alcatel Italia s.p.a.. Ha, perciò, evidenziato l’illogicità di tale statuizione considerato che queste due ultime società si trovavano nella medesima posizione processuale rispetto alla domanda della società soccombente e, tuttavia, non era stata disposta alcuna condanna, in relazione all’art. 91 c.p.c. (come applicato in favore della Terna s.p.a.), anche con riferimento alla spese processuali sostenute dall’Alcatel Italia s.p.a., omettendosi, peraltro, ogni motivazione in proposito.
5.1. Il motivo è fondato e deve, quindi, essere accolto.
Effettivamente la Corte territoriale, pur regolando le spese processuali tra l’appellante principale e la Terna s.p.a. in base al principio della soccombenza, nonchè tra quest’ultima e l’Alcatel Italia s.p.a. (compensandole per intero), ha omesso di statuire con riguardo alle spese relative al rapporto tra la stessa appellante principale e l’appellata Alcatel Italia s.p.a. (chiamata in giudizio a titolo di garanzia in primo grado), così incorrendo nella violazione di legge e nel vizio motivazionale dedotti dalla ricorrente incidentale. Così comportandosi la Corte capitolina non ha, infatti, tenuto presente il principio costantemente affermato da questa Corte (v. Cass. 2 aprile 2004, n. 6514; Cass. 10 giugno 2005, n. 12301, e, da ultimo, Cass. 8 aprile 2010, n. 8363) in base al quale "in tema di responsabilità per le spese di lite, in caso di chiamata del terzo in garanzia dal convenuto, il rimborso delle spese processuali sostenute da quest’ultimo deve essere posto legittimamente a carico dell’attore, ove questi risulti soccombente nei confronti del convenuto in ordine a quella pretesa che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia (con corrispondente applicabilità del medesimo principio, ricorrendo le medesime condizioni con riferimento all’esito del gravame, anche in appello)".
In altri termini, le spese processuali del chiamato in garanzia che non sia rimasto soccombente non possono gravare sul chiamante, quando anche quest’ultimo non sìa rimasto soccombente nè nei confronti del chiamato, nè nei riguardi della controparte (come verificatosi nella fattispecie), ma devono essere rifuse dalla parte soccombente e, quindi, da quella che ha azionato una pretesa rivelatasi infondata (ovvero da quella che ha resistito ad una pretesa rivelatasi fondata), senza che rilevi in senso contrario la mancanza di un’istanza di condanna in tal senso. Non avendo applicato il richiamato complessivo principio la sentenza impugnata deve , essere cassata "in parte qua" con riferimento al motivo del proposto ricorso incidentale.
6. In definitiva, rigettato "in toto" il ricorso principale, deve essere accolto il ricorso incidentale formulato dall’Alcatel Italia s.p.a., con la conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione a questo motivo ed il rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma, che si atterrà al principio di diritto sopra enunciato (v. sub 5.1.) e provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale e accoglie il ricorso incidentale proposto nell’interesse dell’Alcatel Italia s.p.a.; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.