T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 28-02-2011, n. 1800 Decisione amministrativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, funzionario dell’intimata Camera di Commercio, con la qualifica di capo Servizio, reclama l’inquadramento nella qualifica immediatamente superiore con gli effetti giuridici ed economici previsti dall’art. 12 della legge 140 dell’11.05.1999 ed impugna, a tali fini, i provvedimenti sopra meglio emarginati con cui, rispettivamente, è stata respinta la domanda di inquadramento automatico nella qualifica di dirigente, ed è stato indetto un concorso per la copertura della medesima posizione dirigenziale.

Deduce, pertanto, la violazione dell’art. 12, legge 140 del 1999; del d. lgs. 29/1993 e ss. mm., degli artt. 14, 21 e 31 dello Statuto della CCIA di Roma; degli artt. 3, 35 e 97 della Cost; eccesso di potere.

Chiede, in conclusione, il ricorrente in accoglimento degli esposti mezzi di censura, l’annullamento degli impugnati provvedimenti.

Si è costituito l’intimata Camera di Commercio per resistere al ricorso, chiedendone il rigetto.

Con ordinanza n. 1583/2001 la Sezione ha accolto l’istanza cautelare incidentalmente proposta dal ricorrente.

Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, con ordinanza n. 3229/2001, in riforma della misura accordata dalla Sezione, ha respinto l’istanza cautelare.

Alla pubblica udienza del 16 dicembre 2010 la causa è stata trattenuta a sentenza.
Motivi della decisione

Viene in controversia il diniego rappresentato dalla resistente CCIA di Roma in merito alla istanza presentata dal ricorrente di inquadramento automatico nella qualifica dirigenziale, in applicazione dell’art. 12, legge 140/1999.

Tanto precisato, in punto di fatto, il Collegio deve dare atto, in via preliminare, della sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del ricorso, in quanto, come rappresentato dalla resistente Camera di Commercio con la memoria conclusionale depositata in data 2 dicembre 2010, in pendenza del giudizio, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 218 del 29.05.2002, ha dichiarato, l’illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 97 cost., dell’art. 12, comma 1, l. 11 maggio 1999 n. 140, che consente l’inquadramento a semplice domanda nella qualifica dirigenziale, immediatamente superiore a quella di capo servizio rivestita, alla data del 12 luglio 1982, dal personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in quanto tale disposizione deroga ingiustificatamente alla regola del pubblico concorso, senza neppure prevedere alcuna verifica del possesso dei requisiti richiesti per l’attribuzione della qualifica superiore.

Ritiene il Collegio, in adesione, peraltro, ad un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, che l’improcedibilità, per sopravvenuto difetto d’interesse alla decisione, dell’impugnazione giurisdizionale di un provvedimento amministrativo si verifica quando interviene un diverso provvedimento che modifica le situazioni giuridiche in modo tale da rendere inutile la pronuncia richiesta al Giudice amministrativo, oppure quando si verifica una situazione in fatto o in diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al tempo della proposizione del gravame, in applicazione della regola processuale dell’interesse ad agire, il quale non solo deve sussistere al momento della proposizione del ricorso, ma deve altresì permanere al momento della pronuncia, per evitare attività giurisdizionale inutile.

Nel caso di specie, la sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità della norma di cui, invece, il ricorrente reclama l’applicazione nei propri confronti, è idonea a far venire meno l’interesse ad agire, non potendo il giudice scrutinare la legittimità del provvedimento impugnato alla stregua di una normativa che, siccome in contrasto con l’ordinamento giuridico, non ha più efficacia giuridica, e, pertanto, nessuna utilità può derivare al medesimo dallo scrutinio delle censure originariamente introdotte.

La medio tempore intervenuta modificazione della situazione di diritto esistente al momento della introdotta domanda, rende certa e definitiva l’inutilità della sentenza anche sotto il profilo meramente strumentale e morale, non potendo ritenersi nemmeno la sussistenza di un residuale interesse risarcitorio, in ragione dell’illegittimità con il quadro costituzionale della normativa della cui violazione il ricorrente si è lamentato.

Le superiori considerazioni inducono, pertanto, il Collegio a dichiarare l’improcedibilità del ricorso.

Le spese di lite possono essere compensate, in relazione alla peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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