Cass. civ. Sez. II, Sent., 02-05-2011, n. 9645 Recesso e risoluzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Secondo quanto si legge nella sentenza impugnata con decisione dep. il 16 agosto 1999 il Tribunale di Venezia, in accoglimento della domanda proposta ai sensi dell’art. 1671 cod. civ. dall’appaltatrice T.N., quale titolare dell’omonima ditta, condannava la committente s.r.l. F6 al risarcimento dei danni oltre alle spese dovute a seguito del recesso di quest’ultima dal contratto di appalto conferito all’attrice per l’esecuzione di lavori di scavo.

Con sentenza dep. l’11 giugno 2004 la Corte di appello di Venezia, in accoglimento dell’impugnazione proposta dalla convenuta, riformava la decisione gravata rigettando la domanda proposta dall’attrice e dichiarando la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento di quest’ultima.

Secondo i giudici di appello, le prove raccolte non avvaloravano l’assunto dell’attrice, tenuto conto che la tesi del recesso operato dalla committente ai sensi dell’art. 1671 cod. civ., si era basato sulle dichiarazioni dalla medesima rese in sede di interrogatorio formale, sul contenuto della missiva del 6 febbraio 1990, proveniente dalla stessa attrice nonchè sulla deposizione del teste B., coniuge della T. e cointeressato all’attività imprenditoriale di cui formalmente era titolare la moglie e, per quanto concerneva la supposta convenienza della committenza a sciogliersi dal contratto, neppure era stato provato che, a fronte dell’irrisorio compenso pattuito, la sabbia scavata sarebbe stata acquisita dalla T..

Per quel che riguardava la domanda di risoluzione proposta dalla convenuta, la sentenza affermava che anche tale domanda aveva avuto un riscontro limitato perchè se l’allontanamento dell’esecutrice dei lavori dal cantiere aveva carattere neutro in mancanza delle motivazioni di tale comportamento, l’assunto della committente si fondava unicamente sulla deposizione di T.A. il quale avrebbe saputo dal teste Ba. quanto a quest’ultimo avrebbe riferito la stessa attrice, che non avrebbe proseguito negli interventi nè avrebbe istallato l’impianto Wellpoint, utilizzato altrove, e che non sarebbe stata nella disponibilità di siringhe atte allo scavo.

La Corte, quindi, affermava che, quand’anche si fosse voluto prestarsi incondizionato credito alla narrazione del predetto teste e quindi sancirsi l’inadempimento dell’ attrice, non era stata fornita la prova del danno.

La T. era quindi condannata a restituire gli importi riscossi a seguito dell’esecuzione della sentenza di primo grado, mentre era ritenuto legittimo l’acquisizione dell’acconto ricevuto in relazione i lavori eseguiti.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione T.P. N. sulla base di due motivi. Non ha svolto attività difensiva l’intimata.
Motivi della decisione

Il primo motivo denuncia:

a) errores in procedendo compiuti dalla sentenza impugnata che aveva omesso di considerare il senso della domanda proposta dall’attrice che, in realtà, aveva dedotto l’inadempimento di controparte, mentre i Giudici di appello si erano limitati a ribadire la regola di cui all’art. 1671 cod. civ., che non era stata oggetto di domanda; la Corte di appello aveva erroneamente ritenuto che la decisione di primo grado si basava solo sulla dichiarazione di parte attrice mentre – contrariamente a quanto ritenuto dalla decisione impugnata- nessun rilievo decisivo il tribunale aveva dato alla deposizione B.; era incorsa in vizio di motivazione circa la raccomandata di messa in mora; era mancato l’esame di tutte le deposizioni, all’esito del quale il Tribunale aveva dato valenza assorbente alla raccomandata da cui doveva trarsi la prova dell’inadempimento della committente; l’interrogatorio libero dell’attrice non era stato utilizzato come prova ma come argomento di prova; le ragioni del committente andavano formulate secondo quanto previsto dall’art. 1662 cod. civ.;

b) errores in indicando, per avere la sentenza ritenuto che l’allontanamento dal cantiere fosse un fatto neutro senza avere considerato che i termini contrattuali non erano ancora scaduti e che, soltanto in presenza dei presupposti di cui all’art. 1662 cod. civ., il committente può contestare eventuali inesattezze o mancanze nell’adempimento; in realtà, era stata la committente con la propria condotta a rendersi inadempiente ai propri obblighi; non poteva essere ignorata – e toglierle la legittima qualificazione che gli viene dalla legge – la raccomandata di messa in mora del 6 febbraio 1990; la sentenza non aveva applicato i principi in materia di diligenza e di tempo nell’adempimento e quelli regolanti le obbligazioni, la causa e l’integrazione del contratto.

Il motivo va disatteso. a) La doglianza con cui si censura la sentenza per avere erroneamente ritenuto che l’attrice aveva posto a base della domanda il recesso della committente di cui all’art. 1671 cod. civ., mentre invece con l’atto di citazione ne era stato invocato l’inadempimento, è inammissibile, dovendo considerarsi che, secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, il Tribunale aveva ritenuto che l’attrice aveva proposto la domanda ai sensi dell’art. 1671 cod. civ., e aveva per l’appunto liquidato l’indennizzo previsto da tale norma nel caso del recesso manifestato dal committente.

Orbene, va considerato che il recesso previsto l’art. 1671 citato, che costituisce l’esercizio di un diritto potestativo, attribuisce al committente il potere di recedere unilateralmente dal contratto senza che ricorra una giusta causa ovvero l’inadempimento dell’appaltatore.

Appare, così, evidente che la domanda, con cui l’appaltatore invochi l’accertamento dell’avvenuto recesso del committente, si fonda su presupposti fattuali diversi da quelli posti a base dell’ azione con cui l’appaltatore deduca l’inadempimento del committente:

quest’ultima domanda comporta l’indagine comparativa delle condotte tenute dalle parti al fine di verificare la colpevolezza e la gravità del comportamento denunciato.

Ne consegue che sarebbe stato onere dell’attrice impugnare con appello incidentale, la qualificazione della domanda compiuta dal primo Giudice, denunciando l'(eventuale) errore relativo alla valutazione circa l’intenzione perseguita dall’attrice alla stregua delle circostanze di fatto poste a base dell’atto di citazione, in modo da investire la Corte di appello della questione che altrimenti – in forza del principio devolutivo dell’appello – non avrebbe potuto conoscere.

Poichè la doglianza circa l’inadempimento della convenuta non risulta formulata con l’atto di appello, la questione non può essere riproposta in sede di legittimità, essendosi al riguardo formato il giudicato interno. b) La sentenza, con motivazione congrua e immune da errori logici o giuridici, ha ritenuto che l’attrice, che ne aveva l’onere, non aveva offerto la prova dell’avvenuto recesso di cui all’art. 1671 cod. civ., correttamente escludendo che potessero costituire prova dell’assunto dell’attrice le dichiarazioni dalla medesima provenienti. In particolare, ha esaminato il contenuto della missiva del 6 febbraio 1990 e ha negato valenza probatoria a favore dell’attrice, trattandosi di atto dalla medesima proveniente che, come tale, evidentemente non poteva costituire prova a favore del soggetto che lo aveva predisposto; ha quindi evidenziato che le deposizioni testimoniali non offrivano elementi utili alla tesi dell’attrice, indicando le ragioni per le quali non potevano essere prese in considerazione le dichiarazioni rese dal teste B.; al riguardo, va rilevato il difetto di autosufficienza del ricorso laddove non è trascritto il testo integrale delle deposizioni di cui la ricorrente ha lamentato il mancato esame da parte della sentenza impugnata, atteso che, in relazione al vizio di motivazione per omesso esame di un documento o di una prova decisivi, il ricorrente ha l’onere, a pena di inammissibilità del motivo di censura, di riprodurre nel ricorso, in osservanza del principio di autosufficienza del medesimo, il documento o le risultanze della prova nella sua integrità in modo da consentire alla Corte, che non ha accesso diretto agli atti del giudizio di merito, di verificare la decisività della censura (Cass. 14973/2006; 12984/2006; 7610/2006;

10576/2003), essendo necessario dimostrare la certezza e non la probabilità che, ove esso fosse stato preso in considerazione, la decisione sarebbe stata diversa;

c) le doglianze in merito alle affermazioni della sentenza circa l’allontanamento dell’appaltatrice dal cantiere, si risolvono nella censura dell’apprezzamento compiuto dai Giudici in merito all’inadempimento imputato all’attrice, così come le considerazioni formulate in merito alla scadenza dei termini contrattuali non ancora scaduti e ai presupposti per stabilire l’inadempimento introducono questioni che attengono sempre alla ricostruzione del fatto che, come tale, è sottratto al sindacato al giudice di legittimità. Qui va ricordato che, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, mentre il vizio di falsa applicazione delle legge riguarda la sussunzione del fatto, accertato dal giudice di merito, nella ipotesi normativa:

viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione che nella specie è insussistente e che peraltro non è stato dedotto secondo il paradigma di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, atteso che il vizio deducibile ai sensi della norma citata deve consistere in un errore intrinseco al ragionamento del giudice che deve essere verificato in base al solo esame del contenuto del provvedimento impugnato e non può risolversi nella denuncia della difformità della valutazione delle risultanze processuali compiuta dal giudice di merito rispetto a quella a cui, secondo il ricorrente, si sarebbe dovuti pervenire: in sostanza, ai sensi dell’art. 360, n. 5 citato, la (dedotta) erroneità della decisione non può basarsi su una ricostruzione soggettiva del fatto che il ricorrente formuli procedendo a una diversa lettura del materiale probatorio, atteso che tale indagine rientra nell’ambito degli accertamenti riservati al giudice di merito ed è sottratta al controllo di legittimità della Cassazione che non può esaminare e valutare gli atti processuali ai quali non ha accesso, ad eccezione che per gli errores in procedendo (solo in tal caso la Corte è anche giudice del fatto). d) la disposizione dell’art. 1662 cod. civ., comma 2, in base alla quale il committente può fissare un termine entro il quale l’appaltatore deve conformarsi nell’esecuzione dell’opera alle condizioni stabilite dal contratto non esclude il rimedio generale previsto dall’art. 1453 cod. civ., e segg., e cioè la declaratoria di risoluzione per inadempimento, indipendentemente dalla diffida del committente, nel caso in cui la situazione verificatasi a causa dell’inadempimento dell’appaltatore venga ritenuta come irrimediabilmente compromessa (Cass. 5828/1990);

e) la effettiva determinazione del prezzo è stata esaminata dalla sentenza impugnata la quale, con riferimento alla dedotta questione della convenienza del recesso, ha ritenuto non dimostrata la circostanza che la sabbia ricavata dal prosciugamento del terreno sarebbe stata acquisita alla T., pur avendo rilevato la irrisorietà del prezzo pattuito (pag. 8 e 9 della decisione gravata).

In realtà, le doglianze sollecitano un inammissibile riesame del merito, formulando la ricorrente una interpretazione del materiale probatorio difforme da quella accolta in sentenza. Con il secondo motivo la ricorrente censura la sentenza: laddove aveva ritenuto che fosse mancata la prova di quanto fosse da scavare, nonostante le richieste istruttorie in proposito formulate da essa ricorrente; non aveva esaminato quanto riferito dal teste V.. L’unica inadempiente era la controparte, per cui la medesima non poteva contare su alcuna restituzione o risarcimento.

Il motivo va disatteso.

La deduzione circa la mancata istruttoria volta a determinare l’entità dello scavo in modo da accertare il danno conseguente al mancato guadagno con riferimento a quanto si poteva ricavare dalla vendita della sabbia è evidentemente del tutto inconferente, posto che la domanda proposta dall’attrice è stata rigettata ed è stata invece pronunciata la risoluzione del contratto, essendo stata proprio l’attrice ritenuta la parte inadempiente, per cui non sussistevano i presupposti per configurare un danno risarcibile a favore della medesima.

Il ricorso va rigettato.

Non va adottata alcuna statuizione in ordine alla regolamentazione delle spese relative alla presente fase, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *