Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con sentenza in data 17.12.2009 la Corte d’Appello di Palermo confermava la condanna alla pena di anni nove di reclusione inflitta nel giudizio di primo grado a I.V. quale colpevole di avere commesso atti sessuali sulla nipote di 4 anni.
La conferma della statuizione era fondata sul racconto della minore, su un referto medico, su accertamenti tecnici eseguiti sugli indumenti della bimba e sulla confessione dell’imputato.
Proponeva ricorso per cassazione l’imputato denunciando:
– violazione dell’art. 99 cod. pen. mancando le condizioni per ritenere applicabile la recidiva reiterata stante che una delle sentenze che sarebbero passate in giudicato "sarebbe stata annullata dalla Corte d’Appello con sentenza 19.07.2007";
– violazione dell’art. 192 c.p.p. circa la valutazione della prova relativamente alla sussistenza del vizio parziale di mente che avrebbe dovuto essere riconosciuto alla stregua degli accertamenti cimici in atti;
– violazione di legge per il diniego delle attenuanti generiche concedibili anche in presenza di reati di elevata gravità e di negativi precedenti penali.
Chiedeva l’annullamento della sentenza.
Il ricorso è manifestamente infondato.
1. E’ noto che la recidiva opera quale circostanza aggravante (inerente alla persona del colpevole: art. 70 cod. pen.), che come tale deve essere obbligatoriamente contestata dal pubblico ministero in ossequio al principio del contraddittorio, ma di cui è facoltativa l’applicazione, a parte l’eccezione di cui all’art. 99 c.p., comma 4.
Pertanto, quando il giudice ritenga concretamente che la reiterazione del reato sia sintomo di una più accentuata colpevolezza e maggiore pericolosità del reo, la circostanza aggravante opera necessariamente e determina tutte le conseguenze di legge sul trattamento sanzionatorio e sugli altri effetti commisurativi.
In tale ipotesi la recidiva deve intendersi, oltre che accertata nei suoi presupposti (sulla base dell’esame del certificato del casellario), ritenuta dal giudice e applicata, determinando essa l’effetto tipico di aggravamento della pena (Cassazione SU n. 35738/2010 RV. 247839).
Nel caso in esame, la censura, secondo cui mancavano le condizioni per ritenere applicabile la recidiva reiterata, è assolutamente infondata stante che la Corte d’Appello, esaminato il certificato del casellario, ha riscontrato una condanna irrevocabile il 14.7.1983 per furto e altra condanna irrevocabile il 19.11.2001 per invasione di terreni e danneggiamento ed ha correttamente ritenuto la contestata recidiva reiterata essendo stato il nuovo delitto commesso entro i cinque anni dalla data di passaggio in giudicato dell’ultima sentenza di condanna.
2. La capacità psichica dell’imputato risulta accertata e ritenuta (con riferimento all’espletata perizia psichiatrica) con motivazione adeguata e logica in ordine al mancato riscontro di una deviazione della funzione mentale che ne abbia diminuito le facoltà intellettive e volitive in dipendenza di un’alterazione patologica o borderline clinicamente accertabile.
Il ricorrente non aveva addotto un serio stato morboso psichico dell’agente ricollegabile a un’alterazione patologica nè pregressi disturbi della personalità di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di determinarsi consapevolmente e liberamente.
Nè potevano rilevare, ai fini della ricostruzione del quadro psichico dell’imputato, taluni tratti caratteriali o alterazioni e disarmonie della personalità, nè stati emotivi e passionali.
3. Generica è la censura sul diniego delle attenuanti generiche cui i giudici di merito sono pervenuti con discorso argomentativo logico e giuridicamente corretto agganciato alla particolare gravità dei fatti caratterizzati da totale insensibilità verso beni fondamentali della sfera morale altrui e ai negativi precedenti penali.
Grava sul ricorrente l’onere delle spese del procedimento e del versamento alla cassa delle ammende di una somma che va equitativamente fissata in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
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