Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole
RITENUTO IN DIRITTO
Il pubblico Ministero ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione di legge, in quanto il Tribunale del riesame aveva errato, allorquando aveva ritenuto che il legislatore, indicando una sola cifra decimale nella determinazione dei valori di soglia, avesse voluto scientemente e consapevolmente escludere la rilevanza della seconda (vale a dire dei centesimi grammo/litro) nell’accertamento concreto del tasso alcolemico, con le conseguenti ripercussioni sulla qualificazione giuridica della condotta, alla stregua delle tre diversi ipotesi di cui alle lettere A), B) e C) dell’art. 186 Codice della Strada.
Osserva la Corte di Cassazione che i proposti motivi di ricorso appaiono fondati.
La volontà del legislatore deve essere infatti ricostruita in termini opposti rispetto a quanto sostenuto nell’ordinanza impugnata.
La modifica dell’art. 186 co. 2 del Codice della Strada, introdotta la prima volta con D.L. 3 agosto 2007 n. 117, convertito con modifiche nella Legge 2 ottobre 2007, n. 160, con l’indicazione di tre differenti fattispecie progressive, con progressivo incremento della gravità delle sanzioni applicate, è stata voluta dal legislatore con l’intento di arginare il fenomeno della guida in stato di alterazione correlata all’assunzione smodata di alcolici, con tutte le gravi conseguenze che ne derivano in termini di sinistri stradali.
In quest’ottica è pertanto contraddittorio che il legislatore, indicando una sola cifra decimale, abbia inteso negare alcuna valenza ai centesimi. Seguendo l’argomentazione del Tribunale, infatti, l’approssimazione dei valori accertati con l’etilometro ai soli decimi, comporta l’innalzamento dei valori soglia rispettivamente di un decimo grammo/litro per ciascuna delle fattispecie di cui alle lettere A), B) e C).
Pertanto, nella fattispecie de qua, con riferimento alla lettera C), il valore da superiore a 1,5 g/l, viene di fatto elevato a superiore a 1,6 g/l.
La sensibilità degli strumenti utilizzati per l’accertamento urgente del tasso alcolemico (gli etilometri) era già ben nota al legislatore stesso prima dell’adozione della modifica normativa. Il legislatore sapeva quindi che i valori dell’alcolemia erano rilevati dai predetti ed approssimati al centesimo di grammo/litro.
In assenza di elementi espliciti da cui desumere una volontà contraria, deve quindi affermarsi che l’omessa indicazione della seconda cifra decimale (nel caso, peraltro, coincidente con lo zero, cifra considerata non significativa tra i decimali) nulla abbia a che vedere con la volontà di approssimare ai soli decimi di grammo/litro gli accertamenti più corretti, puntuali e precisi forniti dalla strumentazione disponibile.
Nella fattispecie de qua, quindi, il valore rilevato ed accertato sulla persona di S. M., pari a 1,51 g/l di alcolemia, è superiore al valore soglia di 1,5 g/l e, pertanto, il fatto ascrittogli deve essere qualificato ai sensi dell’art. 186 co. 2 lett. C) Codice della Strada e non già ai sensi dell’art. 186. co. 2 lett. B), come ritenuto nell’ordinanza impugnata che deve essere pertanto annullata con rinvio al tribunale di ….
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di ….
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