T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 01-03-2011, n. 1903 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in esame la società P.A.C. srl. agisce in giudizio per ottenere l’esecuzione della sentenza indicata in epigrafe con cui l’amministrazione è stata condannata al risarcimento del danno subito dalla ricorrente per effetto dell’atteggiamento "di protratta inerzia dell’Amministrazione, che ha determinato un’interruzione dell’iter procedimentale alle soglie del doveroso rinnovamento della fase istruttoria", che, come precisato nella decisione in parola, ha "determinato un danno alla impresa di produzione cinematografica ricorrente, consistente nelle spese inutilmente sostenute in vista della realizzazione del film, costi che la società non avrebbe affrontato ove l’istanza di concessione del finanziamento in contestazione fosse stata tempestivamente, o almeno entro termini ragionevoli, decisa con l’adozione di un provvedimento espresso di diniego, conclusivo del procedimento, illegittimamente interrotto".

Per quanto concerneva la quantificazione del pregiudizio ristorabile, la predetta sentenza invitava, ai sensi dell’art. 35 co.2 del d.lvo n. 80 del 31.3.1998, l’Amministrazione a sottoporre alla parte ricorrente una proposta di accordo, formulata "in base alla documentazione dei costi sostenuti in vista della produzione del film in contestazione".

Con ordinanza collegiale n. 1201 del 30.7.2010 sono stati disposti incombenti istruttori eseguiti con nota prot. 11714 del 11.10.2010, con la quale l’amministrazione resistente, previo contraddittorio con la società ricorrente, ha elaborato un prospetto di liquidazione in cui venivano analiticamente indicate le voci di spesa di cui riconosceva l’integrale risarcimento, per un ammontare complessivo di Euro 93.138,22, evidenziando altresì le voci oggetto di perdurante contestazione, riportando, per ciascuna voce, le ragioni che inducevano la PA a considerare le specifiche spese come non risarcibili, accompagnato da specifiche ed analitiche controdeduzioni dell’interessata

Con atto del 15.11.2010 la ricorrente ha dichiarato di rinunciare ad ogni contestazione relativamente alle voci di spesa non riconosciute, insistendo nella condanna della PA al pagamento delle somme dalla stessa riconosciuta come dovute, oltre che alle spese relative alla presente fase di giudizio, come confermato con dichiarazione presa a verbale all’udienza pubblica odierna.

Tanto premesso, al Collegio non resta che prendere atto di quanto sopra rappresentato e condannare la PA al pagamento delle somme dalla stessa espressamente riconosciute come spettanti, nell’ammontare totale di Euro 93.148,22.

Su detta somma compete la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, a decorrere dal 2 marzo 2005 (data della proposizione del ricorso) fino alla data di deposito della presente decisione; sulla somma così rivalutata si computeranno altresì gli interessi legali calcolati dalla data di deposito della presente decisione fino all’effettivo soddisfo.

Le spese della presente fase di ottemperanza, come di norma, vanno poste a carico della parte che vi ha dato causa e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda quater, dà atto della rinuncia della ricorrente alla pretesa ad ottenere il rimborso delle voci di spesa non riconosciute ammissibili dal Ministero; per il resto, accoglie il ricorso in esame e, per l’effetto, condanna la resistente al pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno dalla stessa riconosciute con nota prot. 11714 del 11.10.2010 oltre rivalutazione ed interessi legali come in motivazione.

Condanna la parte resistente a rifondere alla ricorrente le spese della presente fase di giudizio nella misura di Euro 2.000,00 + IVA e CPA:

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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