Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
B.L., tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza, in data 3.8.2010, con cui veniva rigettata l’istanza di riesame proposta avverso l’ordinanza 17.7.2010 del GIP presso il Tribunale di Catanzaro, applicativa della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti della ricorrente, in quanto indagata per i reati di cui all’art. 110 c.p.; L. n. 75 del 1958, art. 3, nn. 1 e 4, aggravato D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7.
La ricorrente chiedeva l’annullamento del provvedimento impugnato deducendo:
1) violazione dell’art. 180 c.p.p. e vizio di motivazione in ordine al motivo di censura relativo alla lesione del diritto di difesa, posto che il GIP aveva differito il colloquio tra indagati e difensori a cinque giorni antecedenti l’espletamento dell’interrogatorio di garanzia;
2) inutilizzabilità, ex art. 191 c.p.p., delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, A.C., C.V. e R.L., tenuto conto della tardività delle dichiarazioni stesse, in relazione al disposto della L. n. 81 del 1992, art. 16 quater, laddove è prescritto il termine di 180 giorni, decorrenti dal momento in cui è stata espressa la volontà di collaborare, per rendere al Procuratore della Repubblica le notizie utili alla ricostruzione dei fatti, da riportare in apposito verbale, termine finalizzato al evitare il fenomeno delle c.d. dichiarazioni a rate;
difettavano, inoltre, gli indizi sulla partecipazione della ricorrente all’attività di meretricio, in difetto di riscontri esterni su quanto dichiarato dal Collaboratore di giustizia Co., nè sussistevano esigenze cautelari attuali ove rapportate al tempo decorso dalla commissione degli addebiti penali rispetto alla loro contestazione; peraltro, non era provato il concorso della indagata nell’attività di prostituzione, considerato che tale attività non avveniva all’interno del locale gestito dalla ricorrente e tenuto conto del comportamento meramente passivo della stessa, i cui rapporti con Ca.Ce. erano giustificati dal fatto che era moglie di quest’ultimo;
3) difetto di specificazione sulle esigenze cautelari e sull’adeguatezza della misura cautelare applicataci concreto pericolo di reiterazione di reati della stessa specie non era configurabile, tenuto conto che il locale interessato dall’attività di meretricio era stato sequestrato, che non vi era alcun elemento da cui desumere la condotta agevolatrice della ricorrente nei confronti della cosca di Corigliano, al fine di incrementarne gli introiti illeciti e che non era provata l’attività di meretricio. Il ricorso è manifestamente infondato.
Le doglianze esposte sono meramente reiterative di quelle svolte in sede di riesame, disattese dal Tribunale con corretta e logica motivazione.
Col provvedimento impugnato è stato evidenziato, in conformità alla giurisprudenza, della S.C., che il decreto con cui il GIP, su richiesta del P.M., dispone il differimento dell’esercizio del diritto dell’imputata di conferire con il proprio difensore, ex art. 104 c.p.p., comma 3, non è autonomamente impugnabile e non può essere oggetto di riesame, esulando dal contenuto del provvedimento applicativo di misura coercitiva (Cfr. Cass. n. 4960/2009). Nè nel giudizio di Cassazione sono deducibili questioni di inefficacia della misura cautelare, diverse da quelle concernenti i termini stabiliti dall’art. 309 c.p.p., commi 5 e 9; le S.U. della S.C. hanno chiarito che la sanzione della inutilizzabilità della prova, per le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia, dopo il termine di 180 giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare, non opera nella fase delle indagini preliminari, ma solo nel dibattimento, alla luce, essenzialmente, dell’interpretazione letterale dell’art. 16 quater c.p.p., comma 9, D.L. n. 8 del 1991, da cui emerge, come rilevato nella sentenza (S.U. n. 1149/2009) che la dedotta inutilizzabilità ha carattere parziale(perchè fa salvi i casi di irripetibilità) ed anche relativo,essendo del tutto lecita l’assunzione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia oltre i 180 giorni, posto che le stesse possono essere utilizzate come spunto per le indagini da compiere sul fatto riferito e dovendosi ravvisare la inutilizzabilità assoluta solo per gli atti assunti contra legem, contrastanti con i principi fondamentali dell’ordinamento o che pregiudicano in modo grave il diritto di difesa dell’imputato. Del resto la norma citata, prevedendo che le dichiarazioni tardive del collaboratore "non possono essere valutate ai fini della prova dei fatti in esse affermati", designa, con il termine prova, gli elementi utilizzabili dal giudice del dibattimento per la decisione e non gli elementi indiziari, utili per la fase delle indagini, anche ai fini della emissione di una misura cautelare e da valutarsi secondo i criteri fissati dall’art. 192 c.p.p., commi 3 e 4. Al riguardo il Tribunale del Riesame ha fornito adeguata motivazione sul carattere attendibile di dette dichiarazioni tardive, richiamando l’analisi delle singole risultanze indiziarie contenuta nell’ordinanza del GIP e ravvisando tra gli elementi indiziari di maggior rilievo, a carico dell’indagata, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia, Co.Gi., che aveva riferito del controllo esercitato dalla cosca mafiosa di Corigliano sui locali notturni per il tramite dei buttafuori, compreso il locale, gestito dalla ricorrente, unitamente al Ca.Ce., adibita ad una vera e propria casa di prostituzione ed i cui proventi venivano in parte consegnati alla malavita organizzata coriglianese. Le esigenze cautelari risultano adeguatamente motivate con riferimento alla presunzione di pericolosità sociale stabilita dal legislatore ai sensi dell’art. 275 ter c.p.p., comma 3 ed in considerazione del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, desunta dalla gravità del fatto contestato. Non essendo, quindi, ravvisabile alcun vizio manifesto di illogicità o carenza di motivazione sui gravi indizi di colpevolezza, a sostegno delle ipotesi accusatorie, nè alcuna violazione di legge sulle valutazione delle esigenze cautelari, deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende. Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..
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