Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
l’art. 29 del D.Lgs. 42/04 al comma 8 prevede che con "Decreto del Ministro (per i Beni e le Attività Culturali) adottato ai sensi dell’art. 17 comma 3 della L. 400/88, di concerto con il Ministro dell’Università e della Ricerca, sono definiti i criteri ed i livelli di qualità cui si adegua l’insegnamento del restauro";
Considerato, altresì, che ai sensi comma 9 dello stesso art. 29 del D.Lgs. 42/04 "L’insegnamento del restauro è impartito dalle scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, nonché dai centri di cui al comma 11 e dagli altri soggetti pubblici e privati accreditati presso lo Stato. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, sono individuati le modalità di accreditamento, i requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti di cui al presente comma, le modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell’esame finale, abilitante alle attività di cui al comma 6 e avente valore di esame di Stato, cui partecipa almeno un rappresentante del Ministero, il titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, che è equiparato al diploma di laurea specialistica o magistrale, nonché le caratteristiche del corpo docente. Il procedimento di accreditamento si conclude con provvedimento adottato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda corredata dalla prescritta documentazione";
Visto il D.M. 26 maggio 2009, n. 87 con cui è stato emanato il "Regolamento concernente la definizione dei criteri e livelli di qualità cui si adegua l’insegnamento del restauro, nonché delle modalità di accreditamento, dei requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti che impartiscono tale insegnamento, delle modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell’esame finale, del titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, ai sensi dell’articolo 29, commi 8 e 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio";
Visto, in particolare l’art. 5 del suddetto D.M. n. 87/09 secondo cui:
" 1. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, è istituita, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, una commissione tecnica per le attività istruttorie finalizzate all’accreditamento delle istituzioni formative e per la vigilanza sull’insegnamento del restauro.
2. Della commissione fanno parte:
a) il presidente, nominato d’intesa dai Ministri interessati;
b) cinque componenti, in rappresentanza del Ministero per i beni e le attività culturali, tre dei quali designati dalle scuole di alta formazione e studio;
c) due rappresentanti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
d) un componente, designato dal Consiglio universitario nazionale (CUN) tra i docenti delle discipline dell’area scientifica, umanistica e del restauro;
e) un componente, designato dal Consiglio nazionale per la valutazione del sistema universitario nazionale (CNVSU);
f) un componente, designato dal Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM).
3. La commissione svolge le funzioni istruttorie ai fini dell’accreditamento dei corsi formativi, con riferimento ai seguenti aspetti:
a) requisiti delle istituzioni formative;
b) contenuti dei programmi dei corsi formativi, comprese le prove di accesso;
c) caratteristiche del corpo docente;
d) idoneità dei laboratori e dei cantieri di restauro destinati allo svolgimento delle attività tecnicodidattiche;
e) disponibilità di manufatti per le attività tecnicodidattiche.
4. La Commissione può chiedere ai soggetti interessati documentazione integrativa e chiarimenti. L’attività istruttoria si conclude con una proposta al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ai fini dell’adozione del provvedimento di accreditamento o di diniego;
5. L’accreditamento è disposto, con riferimento ai corsi formativi da svolgere, mediante decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca";
Vista la relazione prodotta in giudizio dall’Avvocatura erariale in data 25 gennaio 2011 dalla quale si evince che "…La Commissione non è stata ancora costituita in quanto mancano le designazioni di spettanza del MIUR e dei Consigli di Settore facenti capo al MIUR";
Rilevato che il D.M. 87/09 al comma 1 fissa il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso per la nomina della suddetta Commissione, predisposto indispensabile per l’avvio delle procedure di accreditamento delle istituzioni formative e per la vigilanza sull’insegnamento del restauro;
Rilevato che detto termine è ampiamente decorso senza che il procedimento si sia concluso, atteso che – come chiarito dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali – il Ministero dell’Istruzione e della Ricerca non ha provveduto ad effettuare le designazioni di propria competenza nonostante sia stato più volte sollecitato dal MIBAC;
Visto il ricorso proposto dall’Istituto Italiano di Arte Artigianato e Restauro, con il quale si chiede la declaratoria di illegittimità del silenzio formatosi sulla sua istanza di accreditamento del 1° marzo 2010, reiterata con successive diffide del 23 giugno e 15 luglio 2010, e la nomina di un Commissario ad Acta che provveda ad assicurare l’attuazione della sentenza;
Ritenuto che – ai sensi della normativa vigente – il soggetto abilitato ad esaminare la domanda di accreditamento presentata dall’Istituto ricorrente è la Commissione di cui al comma 5 del D.M. 87/09, le cui funzioni, per il loro carattere di specificità e complessità, non appare opportuno allo stato surrogare mediante il ricorso al commissario ad acta,;
Ritenuto, quindi, che l’istanza dell’Istituto ricorrente diretta ad ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento formatosi sulla sua domanda di accreditamento, può essere accolta nei limiti dell’obbligo per i Ministeri resistenti – ed in particolare del Ministero dell’Istruzione e della Ricerca che non ha provveduto ad effettuare le designazioni di propria competenza – di dare attuazione alla disposizione di cui all’art. 5 comma 1 del D.M. 87/09, emanando il decreto di nomina della Commissione tecnica per le attività istruttorie finalizzate all’accreditamento delle istituzioni formative e per la vigilanza sull’insegnamento del restauro – e – specificatamente il Ministero dell’Istruzione e della Ricerca effettuando le designazioni di propria competenza -, entro il termine di giorni sessanta dalla data di notificazione o comunicazione della presente decisione, tenuto conto che la nomina della Commissione è idonea ad assicurare adeguata tutela alla posizione soggettiva del ricorrente;
Ritenuto di poter soprassedere – allo stato – alla nomina del Commissario ad Acta, cui si provvederà in caso di ulteriore inadempimento;
Ritenuto – allo stato – di non poter accogliere la domanda risarcitoria, in quanto il danno da ritardo presuppone la spettanza del bene della vita (cfr. T.A.R. Lazio sez. I 22 settembre 2010 n. 32382) laddove nella fattispecie il procedimento di accreditamento non risulta neppure avviato mancando ancora il soggetto deputato allo svolgimento dell’istruttoria;
Ritenuto, quanto alle spese di lite, che sussistono tuttavia giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti;
P.Q.M.
ACCOGLIE
nei sensi e nei limiti di cui in motivazione il ricorso in epigrafe indicato e per l’effetto dichiara l’obbligo delle Amministrazioni resistenti di emanare il decreto di nomina della Commissione tecnica per le attività istruttorie finalizzate all’accreditamento delle istituzioni formative e per la vigilanza sull’insegnamento del restauro ex art. 5 del D.M. 26 maggio 2009 n. 87, entro il termine di giorni sessanta dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della presente sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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